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venerdì 21 luglio 2017

Affittare un appartamento senza avere un lavoro: è possibile?

Il proprietario dell’appartamento o l’agenzia immobiliare chiedono spesso all'aspirante affittuario l’esibizione di una busta paga come garanzia di pagamento.

Come fare nel caso in cui si è senza lavoro?

In materia di locazione di immobili, è bene precisare che la legge non obbliga né a richiedere né a esibire la busta paga prima di stipulare il contratto.

Non vi è, dunque, alcun l’obbligo legale di fornire al proprietario la propria busta paga al fine di locare un immobile.  

A che serve mostrare la busta paga dunque?

Attraverso l’esibizione della busta paga l’aspirante affittuario mostra al locatore la propria capacità reddituale e dunque consente al locatore di confidare nella sua solvibilità.  

La busta paga rappresenta, dunque, una garanzia.

La questione, tuttavia, non è di poco conto se si considera che oltre alle persone che un contratto di lavoro non ce l’hanno perché di fatto disoccupate, vi sono anche quelle che lavorano al nero e che pertanto, pur avendo una capacità reddituale non possono darne evidenza attraverso la busta paga.

Esistono, però, molto modi per dimostrare la propria capacità economica senza necessariamente dover dimostrare di avere un contratto di lavoro.

È possibile ad esempio fornire garanzie alternative:

-          esibendo un documento ufficiale della banca che attesti la disponibilità economica dell’aspirante affittuario;

-          mostrando copia della dichiarazione dei redditi;

-          costituendo un fideiussore a garanzia del pagamento del canone pattuito

Accanto a tali sistemi tradizionali di garanzia, sono stati elaborati ulteriori strumenti per evitare l’arresto dei traffici commerciali e garantire il diritto di credito del proprietario locatore.

Negli ultimi tempi, infatti, si è diffusa la prassi di incamerare una somma a titolo di pegno come garanzia reale dell’adempimento.

Il proprietario in sostanza può ricevere una somma a titolo di pegno che potrà trattenere in caso di inadempimento.

In questo modo il proprietario, in maniera del tutto legittima, supera il divieto di chiedere per legge più di tre mensilità a titolo di cauzione [1] e l’inquilino, nel caso non disponga della somma, può chiedere un finanziamento per ottenerla.

Infatti, ottenere un finanziamento dalla banca è certamente più semplice che ottenere una fideiussione.

Altro strumento di garanzia, meno utilizzato, perché poco conosciuto, ma estremamente utile ed efficace è la caparra confirmatoria. Questa, molto utilizzata nei contratti di compravendita immobiliare, lo è poco o nulla nelle locazioni.

Essa consiste in una somma di denaro che al momento della stipula una parte consegna all’altra, a testimonianza della serietà dell’accordo e che va restituita alla parte che l’aveva prestata se il contratto è stato correttamente adempiuto [2].

In caso di inadempimento, invece, alla parte adempiente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto e trattenere la caparra.

È evidente che l’aver consegnato al locatore una cospicua caparra (6, 9 o 12 mesi) può rappresentare un valido disincentivo per il conduttore dal divenire moroso o dal ritardare il pagamento.

 
[1] divieto posto dall’art. 11 della L. n. 392/78;

[2] all’art. 1385 c.c. 
 
Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

lunedì 30 gennaio 2017

Trattenuta del 2,5% sul TFR illegittima: chi ha diritto al rimborso

La trattenuta del 2,5% operata sulla retribuzione mensile dei dipendenti pubblici è illegittima e dovrà essere restituita
La Pubblica Amministrazione trattiene sulla busta paga dei propri dipendenti una somma pari al 2,5% dell’80% della retribuzione.
Tale trattenuta, in alcuni casi, non trova giustificazione nella legge e dovrà, pertanto, essere rimborsata.
Secondo i Giudici [1], infatti, è illegittimo prelevare mensilmente il 2,5% dello stipendio dei dipendenti pubblici che si trovino in regime di TFR.
Il prelievo del 2,5% è ingiustificato in quanto dovrebbe essere posto a carico dello Stato-Datore di lavoro e non a carico del lavoratore.
Tale principio è stato stabilito dalla Corte Costituzionale nel 2012 [2].
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, il prelievo del 2,5% sullo stipendio del dipendente pubblico è da ritenersi irragionevole, perché non collegato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Tale trattenuta costituisce un’ingiustificata riduzione della retribuzione per il lavoratore ed è causa di una evidente disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di TRF e lavoratori privati, atteso che solo i primi e non anche i secondi subiscono tale ritenuta.
Con un’altra recente sentenza del 2014, la Corte Costituzionale ha ribadito quanto già deciso due anni prima [3].
Nel frattempo, molti Tribunali, adeguandosi alle pronunce della Corte Costituzionale, hanno riconosciuto il diritto al rimborso dei lavoratori, condannando lo Stato alla restituzione di considerevoli somme [4].
I dipendenti pubblici hanno, dunque, diritto al rimborso delle somme che lo Stato ha illegittimamente incassato nel corso degli anni, decurtando ingiustamente gli stipendi di ciascuno.
In particolare, possono chiedere la restituzione delle predette somme:
- Coloro che sono stati assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione dopo il 31.12.2000 e che si trovano in regime di TFR (Trattamento di fine rapporto).
- Coloro che sono stati assunti prima del 31.12.2000 e che si trovano in regime contributivo di TFS (Trattamento di fine servizio).
Mentre nella prima ipotesi il rimborso sarà molto cospicuo, nel secondo caso i rimborsi saranno calcolati prendendo in considerazione solo due anni lavorativi (il 2011 ed il 2012).
Non sono comunque pochi i soldi da recuperare. Si prospettano, pertanto, fiumi di richieste per il recupero delle somme indebitamente trattenute dallo Stato.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

[1] da ultimo, Trib. Milano sent. n. 724 dell’11.03.2016.
[2] C. Cost. sent. n. 223 dell’11.10.2012.
[3] C. Cost. sent. n. 244 del 28.10.2014.
[4] hanno deciso in tal senso, ex multibus, il Tribunale di Roma, di Treviso, di Termini Imerese, di Salerno, di Enna, di Milano.