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venerdì 21 luglio 2017

Affittare un appartamento senza avere un lavoro: è possibile?

Il proprietario dell’appartamento o l’agenzia immobiliare chiedono spesso all'aspirante affittuario l’esibizione di una busta paga come garanzia di pagamento.

Come fare nel caso in cui si è senza lavoro?

In materia di locazione di immobili, è bene precisare che la legge non obbliga né a richiedere né a esibire la busta paga prima di stipulare il contratto.

Non vi è, dunque, alcun l’obbligo legale di fornire al proprietario la propria busta paga al fine di locare un immobile.  

A che serve mostrare la busta paga dunque?

Attraverso l’esibizione della busta paga l’aspirante affittuario mostra al locatore la propria capacità reddituale e dunque consente al locatore di confidare nella sua solvibilità.  

La busta paga rappresenta, dunque, una garanzia.

La questione, tuttavia, non è di poco conto se si considera che oltre alle persone che un contratto di lavoro non ce l’hanno perché di fatto disoccupate, vi sono anche quelle che lavorano al nero e che pertanto, pur avendo una capacità reddituale non possono darne evidenza attraverso la busta paga.

Esistono, però, molto modi per dimostrare la propria capacità economica senza necessariamente dover dimostrare di avere un contratto di lavoro.

È possibile ad esempio fornire garanzie alternative:

-          esibendo un documento ufficiale della banca che attesti la disponibilità economica dell’aspirante affittuario;

-          mostrando copia della dichiarazione dei redditi;

-          costituendo un fideiussore a garanzia del pagamento del canone pattuito

Accanto a tali sistemi tradizionali di garanzia, sono stati elaborati ulteriori strumenti per evitare l’arresto dei traffici commerciali e garantire il diritto di credito del proprietario locatore.

Negli ultimi tempi, infatti, si è diffusa la prassi di incamerare una somma a titolo di pegno come garanzia reale dell’adempimento.

Il proprietario in sostanza può ricevere una somma a titolo di pegno che potrà trattenere in caso di inadempimento.

In questo modo il proprietario, in maniera del tutto legittima, supera il divieto di chiedere per legge più di tre mensilità a titolo di cauzione [1] e l’inquilino, nel caso non disponga della somma, può chiedere un finanziamento per ottenerla.

Infatti, ottenere un finanziamento dalla banca è certamente più semplice che ottenere una fideiussione.

Altro strumento di garanzia, meno utilizzato, perché poco conosciuto, ma estremamente utile ed efficace è la caparra confirmatoria. Questa, molto utilizzata nei contratti di compravendita immobiliare, lo è poco o nulla nelle locazioni.

Essa consiste in una somma di denaro che al momento della stipula una parte consegna all’altra, a testimonianza della serietà dell’accordo e che va restituita alla parte che l’aveva prestata se il contratto è stato correttamente adempiuto [2].

In caso di inadempimento, invece, alla parte adempiente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto e trattenere la caparra.

È evidente che l’aver consegnato al locatore una cospicua caparra (6, 9 o 12 mesi) può rappresentare un valido disincentivo per il conduttore dal divenire moroso o dal ritardare il pagamento.

 
[1] divieto posto dall’art. 11 della L. n. 392/78;

[2] all’art. 1385 c.c. 
 
Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

martedì 31 gennaio 2017

"Prostitute in affitto": quali i rischi?

 Concedere in locazione un appartamento alle prostitute è reato?

Forse non tutti sanno che per il nostro ordinamento la prostituzione, di per sé, non è reato. La legge [1], infatti, considera "il mestiere più antico del mondo" moralmente e socialmente "riprovevole", ma non illegale.
Ciò che, invece, è illegale è l’attività di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
Strano ma vero, dunque, il legislatore non punisce la mercificazione del sesso in sé e per sé, ma chi induca altri a far ciò, chi favorisca e sfrutti la prostituzione altrui traendone vantaggio.

Detto ciò, ci si potrebbe porre la seguente domanda.
Chi concede in locazione un appartamento ad una o più prostitute commette reato?
La risposta è no.
Parola di Cassazione [2], la quale ha sancito che non sussistono i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nel caso in cui un soggetto abbia affittato ad una prostituta un appartamento a prezzo di mercato.
E ciò, si badi bene, anche se il proprietario dell’immobile sia perfettamente a conoscenza dell’attività che l’inquilina intenda porre in essere nell’abitazione.
Vero è - a detta dei giudici - che il proprietario di un immobile, "affittando" una casa a delle prostitute, le aiuti (sebbene indirettamente) nella loro attività. Detto "favoreggiamento", però, non può considerarsi alla stregua di un reato, in quanto il contratto di locazione viene stipulato prima ancora che con una prostituta, con una persona che – in quanto tale – ha un diritto di abitazione.
In altri termini, il contratto di locazione riguarda la persona e le sue esigenze abitative e non la attività che la stessa eserciti. Attività che, in tal caso, ben si potrebbe esercitare anche in assenza di un contratto di locazione.

Ricapitolando: in Italia la prostituzione in quanto tale è del tutto legale, così com’è pienamente legale "andare a prostitute". È, inoltre, pienamente lecito concedere in locazione un appartamento a una donna nella consapevolezza della "professione" che la stessa vi eserciterà all’interno, con buona pace – peraltro - del condominio e dei vicini di casa, che potranno solo lamentarsi, ma non opporsi.
È però indispensabile che il canone di locazione pattuito non sia eccessivo e si mantenga al "prezzo di mercato". Ciò in quanto, dietro ad un canone di locazione eccessivo, sproporzionato e maggiorato rispetto ai prezzi correnti ben potrebbe celarsi altro, come - ad esempio – il corrispettivo che la donna paga al locatore affinché questi favorisca la sua attività.

[1] L. n. 75 del 20.02.1958 (c.d. Legge Merlin);

[2] C. Cass. sent. n. 39181 del 28.09.2015