Concedere in locazione un
appartamento alle prostitute è reato?
Forse
non tutti sanno che per il nostro ordinamento la prostituzione, di per sé, non
è reato. La legge [1], infatti,
considera "il mestiere più antico del mondo" moralmente e socialmente
"riprovevole", ma non illegale.
Ciò che, invece, è illegale è l’attività di
induzione, favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione.
Strano ma vero, dunque, il legislatore non
punisce la mercificazione del sesso in sé e per sé, ma chi induca altri a far
ciò, chi favorisca e sfrutti la prostituzione altrui traendone vantaggio.
Detto ciò, ci si potrebbe porre la seguente
domanda.
Chi
concede in locazione un appartamento ad una o più prostitute commette reato?
La
risposta è no.
Parola di Cassazione [2], la quale ha sancito che non
sussistono i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nel
caso in cui un soggetto abbia affittato ad una prostituta un appartamento a
prezzo di mercato.
E ciò, si badi bene, anche se il
proprietario dell’immobile sia perfettamente a conoscenza dell’attività che
l’inquilina intenda porre in essere nell’abitazione.
Vero è - a detta dei giudici - che il
proprietario di un immobile, "affittando" una casa a delle
prostitute, le aiuti (sebbene indirettamente) nella loro attività. Detto "favoreggiamento",
però, non può considerarsi alla stregua di un reato, in quanto il contratto di
locazione viene stipulato prima ancora che con una prostituta, con una persona che – in quanto tale – ha un diritto di abitazione.
In altri termini, il contratto di locazione
riguarda la persona e le sue esigenze abitative e non la attività che la stessa
eserciti. Attività che, in tal caso, ben si potrebbe esercitare anche in
assenza di un contratto di locazione.
Ricapitolando: in Italia la prostituzione
in quanto tale è del tutto legale, così com’è pienamente legale "andare a
prostitute". È, inoltre, pienamente lecito concedere in locazione un
appartamento a una donna nella consapevolezza della "professione" che
la stessa vi eserciterà all’interno, con buona pace – peraltro - del condominio
e dei vicini di casa, che potranno solo lamentarsi, ma non opporsi.
È però indispensabile che
il canone di locazione pattuito non sia eccessivo e si mantenga al "prezzo
di mercato". Ciò in quanto, dietro ad un canone di locazione eccessivo, sproporzionato
e maggiorato rispetto ai prezzi correnti ben potrebbe celarsi altro, come - ad
esempio – il corrispettivo che la donna paga al locatore affinché questi favorisca la sua attività.
[1]
L.
n. 75 del 20.02.1958 (c.d. Legge Merlin);
[2]
C. Cass. sent. n. 39181 del 28.09.2015
Nessun commento:
Posta un commento