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giovedì 8 giugno 2017

Il figlio può acquistare all'asta la casa del proprio genitore?



Il nostro ordinamento vieta al debitore di acquistare l’immobile di sua proprietà oggetto di esecuzione forzata.  

Il Codice di procedura civile, infatti, prevede espressamente che “ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’immobile pignorato”[1] .

Le ragioni di tale previsione sono abbastanza ovvie: si presume che il debitore non possieda le risorse sufficienti all’acquisto del bene, diversamente avrebbe onorato il proprio debito.

Il detto divieto di acquisto sussiste, dunque, solo ed esclusivamente per il debitore, ma non si estende ai soggetti che sono a lui in qualche modo legati da vincoli di parentela e/o affinità.

Ne consegue che possono partecipare all’asta per l’acquisto del bene i genitori, i figli, il marito e/o la moglie del debitore.  

Attenzione però.

È importante sapere che l’acquisto compiuto da uno di tali soggetti – per essere valido - non deve essere il frutto di un accordo con il debitore volto a ritrasferirgli il bene.  

Tale accordo, infatti, avrebbe l’obiettivo di aggirare l’ostacolo imposto dalla legge ed in quanto tale sarebbe nullo.
Immediata conseguenza di una simile condotta sarebbe la revoca del trasferimento del bene da parte del giudice.

Per completezza espositiva, inoltre, è da compiere un’ultima precisazione.

Il figlio non può partecipare all’asta qualora il debitore sia già defunto e lui sia divenuto suo erede puro e semplice: in questo caso, essendo il figlio succeduto nei crediti e nei debiti del defunto, si ritiene che il divieto gravante sul debitore si trasmetta anche agli eredi e quindi il figlio, essendo subentrato nella stessa posizione del padre, non può presentare offerte di acquisto.

Ne consegue che, in assenza del ricorrere delle condizioni impeditive sopra dette, è del tutto legittimo l'acquisto - in sede di asta giudiziaria - da parte del figlio dell'immobile di proprietà del suo genitore.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
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giovedì 18 maggio 2017

Quali sono gli obblighi dei figli nei confronti dei genitori?

Ho un padre anziano e non autosufficiente. Io – compatibilmente con gli  impegni di lavoro e le esigenze della mia famiglia - faccio tutto quello che posso per prendermi cura di lui. I miei fratelli, invece, se ne sono sempre disinteressati. Come posso fare in modo che se ne prendano cura (sia economicamente che moralmente) anche loro?

È proprio vero: molte volte basta un padre (o una madre) per cento figli, mentre cento figli potrebbero non bastare per un genitore!

La situazione descritta dal lettore è tipica di molte famiglie, soprattutto considerando che la vita media si è allungata. I figli crescono ed i genitori "imbiancano": è naturale, così come dovrebbe essere naturale una fisiologica inversione del "ruolo figlio – genitore", allorquando sia quest’ultimo ad averne bisogno. Ed infatti, quando i genitori diventano anziani e, molte volte, incapaci di badare a se stessi, toccherebbe – in primo luogo – ai figli prendersene cura.

Tutto ciò, sfortunatamente, è spesso oggetto di discussioni  e liti tra fratelli. La maggior parte dei problemi sorgono nel momento in cui uno dei figli si prende in carico tutto il peso, mentre gli altri hanno sempre una buona scusa per disinteressarsene.
Al riguardo, è bene innanzitutto precisare che al di là del dovere di natura morale che imporrebbe a (tutti) i figli di non abbandonare i genitori anziani, vi sono una serie di obblighi e di doveri imposti dalla legge.

L’assistenza economica

Partiamo dalle disposizioni di legge [1] che impongono ai figli di prestare ai genitori la necessaria assistenza economica.
L’applicazione di dette disposizioni presuppone che il genitore anziano si trovi in uno stato di bisogno, sia cioè incapace di provvedere ai propri bisogni economici non disponendo di propri redditi o disponendone in modo insufficiente per far fronte a tutte le necessità di cura ed assistenza di cui abbia bisogno.
La legge, infatti, prevede che «chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento» può chiedere ed ottenere gli alimenti a diverse persone, tra cui espressamente anche i figli.
Al riguardo, la giurisprudenza [2] ha molte evidenziato che nel soggetto anziano l’incapacità di provvedere in tutto o in parte al suo sostentamento è implicita nel suo status. In tali casi, pertanto, i figli sono tenuti per legge a versare ai genitori i cosiddetti alimenti.
Ricorrendo, dunque, determinate condizioni (stato di bisogno e incapacità di auto-sostentamento del genitore anziano) è dovere dei figli concorrere nel versare al genitore gli alimenti.
Tutti i figli sono obbligati a contribuire agli alimenti in favore del genitore in stato di bisogno, ciascuno – però - in proporzione alle proprie sostanze. Tale obbligo, infatti, potrebbe non essere ripartito in maniera paritaria tra i figli, in quanto ciascuno di essi è obbligato secondo le proprie capacità economiche. Così ben potrebbe succedere che, nel caso in cui due figli abbiano redditi tra loro molto differenti, l’uno possa essere tenuto a versare di più dell’altro.

È bene precisare che, in mancanza di un accordo tra i soggetti obbligati,la decisione viene presa dal giudice in proporzione al bisogno del richiedente e alle condizioni economiche di chi dovrà somministrarli. Il giudice potrà anche, in caso di urgente necessità, porre l’obbligazione a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati (salvo il regresso verso gli altri).
Dunque, ove dovesse sorgere un contrasto tra fratelli in merito ad un adempimento spontaneo delle necessarie prestazioni economiche,  uno dei figli potrà rivolgersi ad un giudice affinché stabilisca le modalità di somministrazione degli alimenti, per la quale non possono ritenersi esentati neppure coloro che per ragioni di lavoro abbiano posto la propria dimora lontano dal soggetto bisognoso (classico il caso del figlio che adduce come motivazione, per disinteressarsi del genitore, il fatto di vivere in un’altra città o di essere "troppo impegnato").

Nel caso in cui, al genitore anziano vengano fatti mancare i mezzi di sussistenza da parte degli obbligati (i figli), il rischio è quello di dover rispondere del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare [3] punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 103 a 1.032 euro.
In proposito, è bene precisare che nella nozione penale di “mezzi di sussistenza” vanno ricompresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, ma anche quegli strumenti che, in rapporto alle reali capacità economiche ed al regime di vita personale del soggetto obbligato, permettono di soddisfare altre esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., mezzi di trasporto o di comunicazione) [4].

L’assistenza "morale"

Ciò detto, passiamo ad analizzare un altro aspetto.
Molte volte, infatti, le questioni che destano maggiori preoccupazioni non attengono tanto al profilo economico, quanto più al carattere morale dell’assistenza verso i genitori.
Le liti che più spesso scoppiano tra fratelli, infatti, il più delle volte riguardano la divisione dei ruoli nell’assistenza morale dei genitori anziani e non autosufficienti, al fine di evitare che gli stessi restino soli a casa.

In realtà, rispondere alla domanda che il lettore ci ha posto espressamente: «i figli sono obbligati a dare assistenza ai genitori non solo economicamente ma anche moralmente ?» è molto difficile.
Ciò in quanto (purtroppo) non esiste una norma giuridica che impartisca ai figli l’obbligo di prestare assistenza morale ai propri genitori: si tratta di un adempimento spontaneo e rimesso alla buona volontà delle persone coinvolte nel legame affettivo.
Sfortunatamente,  non esiste neanche una legge che stabilisca quali e come debbano essere divisi "i turni" per l’assistenza ai genitori.

Nonostante ciò, in determinati casi, il comportamento dei figli (o di altri familiari) che manchino di prestare all’anziano cure e assistenza configura un’autonoma figura di reato che è quella dell’abbandono di minori o di persone incapaci [5].
Al riguardo la legge prevede che «Chiunque abbandona... una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni».
Con la previsione di questo reato si punisce oltre all’abbandono del minore, anche quello della persona «incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa».
L’anziano che per l’età avanzata o la malattia sia incapace di provvedere a se stesso è, infatti, equiparabile al minore che venga lasciato solo in casa. Ed infatti, molte volte, la vecchiaia può considerarsi come una causa di incapacità a provvedere a se stessi. Per tale motivo essa implica la custodia e la cura dell’anziano in modo tale che gli siano garantite le misure occorrenti per la sicurezza propria e dell’ambiente in cui vive.
La pena prevista per questo reato è quella della reclusione da 6 mesi a cinque anni, ma tale pena è aumentata quando l’abbandono è posto in essere da soggetti particolarmente vicini al soggetto bisognoso, quali il coniuge o – appunto - i figli.

Da tale norma è possibile, quindi, configurare un obbligo giuridico di provvedere ai genitori che si trovino in condizioni di salute tali da aver bisogno di assistenza. Detto obbligo grava su tutti i figli e chi non vi adempie volontariamente è passibile di denuncia in sede penale.

Il più delle volte, però, la condotta del figlio che si disinteressi al proprio anziano genitore integra solo in astratto (ma non anche in concreto) tale fattispecie di reato.
Ciò in quanto i genitori – nella realtà dei fatti - non versano in stato di bisogno, godendo (per merito dei figli che se ne prendono cura) delle necessarie cure ed assistenza.
Al riguardo, infatti, è bene precisare che per «abbandono» si intende il fatto di lasciare il soggetto in balia di stesso  (al contrario, i fratelli "latitanti" sono ben consapevoli che c’è chi si prende cura dei genitori). Per la sussistenza del reato in esame occorre inoltre che, in dipendenza dell’abbandono, si crei uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per la incolumità della persona abbandonata.
Solo in tali casi, l’abbandono integra gli estremi della condotta criminosa, da cui dipende l’esistenza del reato.
Inoltre, il reato in parola non scatta automaticamente ma necessita di un’apposita denuncia, che - per i vincoli familiari che legano le persone coinvolte - è sconsigliabile sporgere, a meno che la situazione non degeneri.

Ciò che in questi casi è davvero importante è il dialogo.

Nel caso del nostro lettore, pertanto, la strada auspicabile sarebbe quella di addivenire ad una soluzione che trovi la sua fonte – appunto –  nel dialogo.
Qualora detta strada non dovesse portare a nulla, il consiglio pratico è quello di formalizzare una sorta di accordo che stabilisca dei turni e dei compiti equamente divisi al fine di contemperare le esigenze di tutti e soprattutto quelle dei genitori, facendo – inoltre – notare che le condotte di totale disinteresse, oltre ad essere "moralmente scorrette", sono tali da poter dar luogo (in astratto) ad una fattispecie di reato, passibile di denuncia penale.




[1] Cfr. Artt. 433 e seguenti del Cod. Civ.
[2] Cfr. ex multibus, Cass. sent. n. 3334/2007; n. 21572/2006; n. 9185/04; n. 1099/1990.
[3] Art. 570 cod. pen.
[3] Cass. sent. n. 49755/12 del 21.11.12.
[4] Art. 591 cod. pen. 


Samperisi & Zarrelli Studio Legale
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mercoledì 1 marzo 2017

Sì alla genitorialità per le coppie omosessuali?

Per la prima volta in Italia una coppia omosessuale può avere un figlio grazie alla maternità surrogata.

«I figli sono di chi li cresce».
E su questo non c’è dubbio.
I "dubbi" sorgono nel momento ci si domanda se a crescerli possano essere due persone dello stesso sesso.
Si tratta di un interrogativo la cui risposta implica – ormai da tempo – dibattiti e polemiche.
Polemiche che l’ordinanza emessa alcuni giorni fa dalla Corte di Appello di Trento [1] ha contribuito ad accendere ulteriormente.
Con la predetta ordinanza i Giudici hanno stabilito – per la rima volta in Italia – che una coppia di uomini omosessuali può avere un figlio grazie alla maternità surrogata, con conseguente riconoscimento della paternità di entrambi.
Secondo la Corte di Appello di Trento negare ad un bambino di avere due genitori vuol dire ledere i suoi diritti fondamentali di essere umano. A detta dei Giudici, inoltre, sono la volontà di cura e l’assunzione di responsabilità a rendere genitori, più del legame biologico.
Così ragionando, con l’ordinanza in parola i giudici [2] hanno decretato che due gemelli, nati negli Stati Uniti grazie alla procreazione assistita, possono avere due papà: uno biologico e l’altro no, ma entrambi con lo status formale di genitore.
Si legge nell’ordinanza destinata a passare alla storia che  «è da escludere che nel nostro ordinamento ci sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato. All’opposto deve essere considerata
- l’importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato;
- la favorevole considerazione da parte dell’ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell’istituto dell’adozione;
- la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori (nel cado di specie il padre) per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite».

Si tratta di una pronuncia sì destinata a fare storia, ma anche ad infuocare un dibattito che difficilmente verrà sopito.

[1] Corte d’Appello di Trento, ordinanza del 23.02.2017.
[2] ponendosi in linea con il filone giurisprudenziale inaugurato con la sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016


mercoledì 8 febbraio 2017

D’ora in poi i figli potranno avere il cognome della madre

Con una recentissima sentenza destinata a passare alla storia [1], la Corte Costituzionale ha stabilito per la prima volta che i figli non dovranno più avere obbligatoriamente il cognome del padre.
La Consulta, infatti, ha dichiarato incostituzionale la norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno quando è presente una comune volontà da parte dei genitori di attribuire al figlio anche il cognome della madre.
Se sono d'accordo, quindi, i genitori potranno dare al figlio il doppio cognome o anche solo il cognome della madre.
La sentenza della Consulta trae le sue origini dal ricorso di una coppia italo-brasiliana che richiedeva di poter registrare il proprio figlio, avente doppia cittadinanza, sia con il cognome del padre che con quello della madre.
La richiesta della coppia era stata respinta in base ad un’antica consuetudine secondo la quale ai figli nati nel matrimonio deve essere attribuito esclusivamente il cognome del padre di famiglia, con il (problematico) risultato che mentre in Brasile il bambino poteva essere registrato con il doppio cognome, in Italia la registrazione poteva avvenire solo per il cognome paterno.
In secondo grado, la Corte d’appello di Genova sollevava la questione di legittimità costituzionale.
La Corte, investita della questione, ha stabilito che d’ora in poi i figli ben potranno avere il cognome della madre accanto a quello del padre.
A tal fine non sarà più necessario avviare infinite lungaggini burocratiche: l’unico requisito richiesto sarà  la volontà ed il comune accordo dei due genitori.
Si ricorda, infatti, che prima del dictum della Corte Costituzionale l’unico modo per ottenere il doppio cognome per il figlio passava attraverso un intricato iter burocratico che prevedeva una richiesta al Prefetto, la cui decisione era discrezionale e quindi tutt’altro che certa.
Da adesso in poi, invece, si userà un criterio più rispettoso dell’autonomia e della parità tra i coniugi e non più relegato ad una vetusta consuetudine, frutto di una civiltà patriarcale che, dati i tempi, non ha più ragione di esistere.


 [1] Corte Cost., 8 novembre – 21 dicembre 2016, n. 286; Grossi Presidente - Amato Redattore