giovedì 8 giugno 2017

Il figlio può acquistare all'asta la casa del proprio genitore?



Il nostro ordinamento vieta al debitore di acquistare l’immobile di sua proprietà oggetto di esecuzione forzata.  

Il Codice di procedura civile, infatti, prevede espressamente che “ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’immobile pignorato”[1] .

Le ragioni di tale previsione sono abbastanza ovvie: si presume che il debitore non possieda le risorse sufficienti all’acquisto del bene, diversamente avrebbe onorato il proprio debito.

Il detto divieto di acquisto sussiste, dunque, solo ed esclusivamente per il debitore, ma non si estende ai soggetti che sono a lui in qualche modo legati da vincoli di parentela e/o affinità.

Ne consegue che possono partecipare all’asta per l’acquisto del bene i genitori, i figli, il marito e/o la moglie del debitore.  

Attenzione però.

È importante sapere che l’acquisto compiuto da uno di tali soggetti – per essere valido - non deve essere il frutto di un accordo con il debitore volto a ritrasferirgli il bene.  

Tale accordo, infatti, avrebbe l’obiettivo di aggirare l’ostacolo imposto dalla legge ed in quanto tale sarebbe nullo.
Immediata conseguenza di una simile condotta sarebbe la revoca del trasferimento del bene da parte del giudice.

Per completezza espositiva, inoltre, è da compiere un’ultima precisazione.

Il figlio non può partecipare all’asta qualora il debitore sia già defunto e lui sia divenuto suo erede puro e semplice: in questo caso, essendo il figlio succeduto nei crediti e nei debiti del defunto, si ritiene che il divieto gravante sul debitore si trasmetta anche agli eredi e quindi il figlio, essendo subentrato nella stessa posizione del padre, non può presentare offerte di acquisto.

Ne consegue che, in assenza del ricorrere delle condizioni impeditive sopra dette, è del tutto legittimo l'acquisto - in sede di asta giudiziaria - da parte del figlio dell'immobile di proprietà del suo genitore.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione Riservata

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