Il nostro ordinamento vieta al debitore di acquistare l’immobile di sua
proprietà oggetto di esecuzione forzata.
Il Codice di
procedura civile, infatti, prevede espressamente che “ognuno, tranne il debitore, è
ammesso a offrire per l’immobile pignorato”[1] .
Le ragioni di tale previsione sono abbastanza ovvie: si presume che il debitore non possieda le
risorse sufficienti all’acquisto del bene, diversamente avrebbe onorato il
proprio debito.
Il detto divieto
di acquisto sussiste, dunque, solo ed esclusivamente per il debitore, ma non si
estende ai soggetti che sono a lui in qualche modo legati da vincoli di
parentela e/o affinità.
Ne consegue che
possono partecipare all’asta per l’acquisto del bene i genitori, i figli, il
marito e/o la moglie del debitore.
Attenzione però.
È importante
sapere che l’acquisto compiuto da uno di tali soggetti – per essere valido - non deve essere il frutto di un accordo con
il debitore volto a ritrasferirgli il bene.
Tale accordo,
infatti, avrebbe l’obiettivo di aggirare l’ostacolo imposto dalla legge ed in
quanto tale sarebbe nullo.
Immediata conseguenza di una simile condotta sarebbe
la revoca del trasferimento del bene da parte del giudice.
Per completezza
espositiva, inoltre, è da compiere un’ultima precisazione.
Il figlio non può partecipare
all’asta qualora il debitore sia già
defunto e lui sia divenuto suo erede puro e semplice: in questo caso, essendo
il figlio succeduto nei crediti e nei debiti del defunto, si ritiene che il
divieto gravante sul debitore si trasmetta anche agli eredi e quindi il figlio,
essendo subentrato nella stessa posizione del padre, non può presentare offerte
di acquisto.
Ne consegue che, in assenza del ricorrere delle condizioni impeditive sopra dette, è del tutto legittimo l'acquisto - in sede di asta giudiziaria - da parte del figlio dell'immobile di proprietà del suo genitore.
Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione Riservata
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