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martedì 27 giugno 2017

IMU pagata in eccesso: come chiedere il rimborso

L’IMU - Imposta Municipale Unica - è il tributo applicato ai beni immobili introdotto in sostituzione della precedente ICI.
Se per un errore nel calcolo l’IMU è stata pagata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto, è possibile fare richiesta di rimborso.

Come?

Richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso è semplice.
Basta utilizzare il modello predisposto dal Comune nelle cui casse è stata versata oppure inviare una richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati i seguenti elementi:
  • Annualità per la/le quale/i viene richiesto rimborso;
  • Generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale e-mail);
  • Imposta correttamente dovuta;
  • Imposta erroneamente versata (con allegazione di copia dei versamenti eseguiti);
  • Differenza richiesta a rimborso;
  • Motivazioni alla base della richiesta di rimborso;
Il contribuente può scegliere la modalità di erogazione del rimborso.

Generalmente, infatti, i Comuni consentono la scelta tra due diverse opzioni:
1) accredito in c/c bancario: occorre a tal fine indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell'intestatario del conto e la sede dell'agenzia di credito;
2) autorizzazione a compensare: nel caso la richiesta di rimborso venga accolta il Comune invierà al contribuente apposita autorizzazione a compensare il credito con un debito d'imposta futura.

Termini di presentazione della domanda di rimborso:
Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, Legge n° 296/2006: "il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione".

Imu Incostituzionale
Per completezza è doveroso dar conto del parere che la Commissione Europea ha dato dell'IMU, definendola imposta iniqua e priva di effetti redistributivi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, con ordinanza del 25 marzo 2015, ha accolto l'eccezione di illegittimità costituzionale rilevando il contrasto dell'imposta con gli articoli 42 e 53 Cost. rilevando che "l'imposta di cui si tratta appare in contrasto con il principio della capacità contributiva, essendo dovuta indipendentemente dalla percezione di un reddito da parte del proprietario del bene".

Samperisi&Zarrelli Studio Legale
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giovedì 8 giugno 2017

Il figlio può acquistare all'asta la casa del proprio genitore?



Il nostro ordinamento vieta al debitore di acquistare l’immobile di sua proprietà oggetto di esecuzione forzata.  

Il Codice di procedura civile, infatti, prevede espressamente che “ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’immobile pignorato”[1] .

Le ragioni di tale previsione sono abbastanza ovvie: si presume che il debitore non possieda le risorse sufficienti all’acquisto del bene, diversamente avrebbe onorato il proprio debito.

Il detto divieto di acquisto sussiste, dunque, solo ed esclusivamente per il debitore, ma non si estende ai soggetti che sono a lui in qualche modo legati da vincoli di parentela e/o affinità.

Ne consegue che possono partecipare all’asta per l’acquisto del bene i genitori, i figli, il marito e/o la moglie del debitore.  

Attenzione però.

È importante sapere che l’acquisto compiuto da uno di tali soggetti – per essere valido - non deve essere il frutto di un accordo con il debitore volto a ritrasferirgli il bene.  

Tale accordo, infatti, avrebbe l’obiettivo di aggirare l’ostacolo imposto dalla legge ed in quanto tale sarebbe nullo.
Immediata conseguenza di una simile condotta sarebbe la revoca del trasferimento del bene da parte del giudice.

Per completezza espositiva, inoltre, è da compiere un’ultima precisazione.

Il figlio non può partecipare all’asta qualora il debitore sia già defunto e lui sia divenuto suo erede puro e semplice: in questo caso, essendo il figlio succeduto nei crediti e nei debiti del defunto, si ritiene che il divieto gravante sul debitore si trasmetta anche agli eredi e quindi il figlio, essendo subentrato nella stessa posizione del padre, non può presentare offerte di acquisto.

Ne consegue che, in assenza del ricorrere delle condizioni impeditive sopra dette, è del tutto legittimo l'acquisto - in sede di asta giudiziaria - da parte del figlio dell'immobile di proprietà del suo genitore.

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione Riservata