martedì 27 giugno 2017

IMU pagata in eccesso: come chiedere il rimborso

L’IMU - Imposta Municipale Unica - è il tributo applicato ai beni immobili introdotto in sostituzione della precedente ICI.
Se per un errore nel calcolo l’IMU è stata pagata in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto, è possibile fare richiesta di rimborso.

Come?

Richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso è semplice.
Basta utilizzare il modello predisposto dal Comune nelle cui casse è stata versata oppure inviare una richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati i seguenti elementi:
  • Annualità per la/le quale/i viene richiesto rimborso;
  • Generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale e-mail);
  • Imposta correttamente dovuta;
  • Imposta erroneamente versata (con allegazione di copia dei versamenti eseguiti);
  • Differenza richiesta a rimborso;
  • Motivazioni alla base della richiesta di rimborso;
Il contribuente può scegliere la modalità di erogazione del rimborso.

Generalmente, infatti, i Comuni consentono la scelta tra due diverse opzioni:
1) accredito in c/c bancario: occorre a tal fine indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell'intestatario del conto e la sede dell'agenzia di credito;
2) autorizzazione a compensare: nel caso la richiesta di rimborso venga accolta il Comune invierà al contribuente apposita autorizzazione a compensare il credito con un debito d'imposta futura.

Termini di presentazione della domanda di rimborso:
Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, Legge n° 296/2006: "il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione".

Imu Incostituzionale
Per completezza è doveroso dar conto del parere che la Commissione Europea ha dato dell'IMU, definendola imposta iniqua e priva di effetti redistributivi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, con ordinanza del 25 marzo 2015, ha accolto l'eccezione di illegittimità costituzionale rilevando il contrasto dell'imposta con gli articoli 42 e 53 Cost. rilevando che "l'imposta di cui si tratta appare in contrasto con il principio della capacità contributiva, essendo dovuta indipendentemente dalla percezione di un reddito da parte del proprietario del bene".

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