Il più delle volte il morbo di Alzheimer non colpisce solo il
paziente, ma anche i suoi congiunti, che si trovano a dover affrontare - oltre
alla malattia del proprio caro - anche la carenza della giusta tutela da parte
delle Strutture che dovrebbero essere a ciò adibite.
Ed infatti, lo scrivente Studio Legale
continua a ricevere richieste di assistenza da parte dei parenti dei malati di Alzheimer, che – ricoverati in ospedale o in
case di cura convenzionate – rischiano di essere dimessi.
A
seguito delle numerose domande pervenute, provvediamo – qui di seguito – a
fornire risposta ai Vostri interrogativi più frequenti.
Ci si può opporre alle
dimissioni del paziente malato di Alzheimer?
La
risposta è sì.
In
base alla legge [1],
infatti, il cittadino può sempre presentare osservazioni e contestazioni in
materia di sanità, potendo
– inoltre – opporre il proprio rifiuto
alle dimissioni dall’ospedale o
dalla casa di cura.
Quando ci si può opporre
alle dimissioni ?
In
particolare, i congiunti del malato o il malato stesso (se in grado di
intendere e di volere) si possono opporre alle dimissioni quando:
-
Il paziente non sia in grado si badare a se stesso;
-
Il paziente sia ancora malato. E cioè quando, nonostante sia passata la
"fase acuta" egli necessiti (attesa la cronicità della malattia) di
ulteriori cure che non possono essere praticate a casa, ma effettuate solo da
un esperto (infermiere o medico);
Il
rifiuto delle dimissioni è inoltre opponibile:
- Quando il malato e i suoi
congiunti non hanno denaro sufficiente per pagare il ricovero presso strutture private a pagamento;
- Quando i servizi domiciliari offerti dalla sanità (ASL) o
dal Comune, non garantiscono un'assistenza completa, con la conseguenza che il
malato rischi di rimanere solo per molte ore del giorno e della
notte.
Come si compone la retta
di una RSA?
La
retta di una RSA è composta da due parti: una quota sanitaria e una quota
assistenziale o alberghiera.
La
quota sanitaria viene pagata dallo Stato, la quota assistenziale o alberghiera,
invece, viene pagata in tutto o in parte
dal malato, a seconda del suo reddito.
Se
il malato non ha un reddito sufficiente, i costi dovranno essere sostenuti dai
suoi parenti o congiunti.
Tuttavia,
nel caso in cui l’assistenza sanitaria
sia largamente prevalente – come avviene nel caso della retta Alzheimer RSA,
questa necessariamente ingloberà anche l’assistenza alberghiera, con la
conseguenza che tutti i costi dovranno essere a carico del Servizio Sanitario
Nazionale.
Chi deve farsi carico dei
costi per la cura dei malati di Alzheimer?
Sul punto si è espressa
limpidamente la Corte di Cassazione [2], la quale ha affermato che le
rette di ricovero presso enti pubblici o case di cura convenzionate non devono
essere sostenute dal paziente o dai suoi parenti, trattandosi di spese che devono essere poste a carico
esclusivo del Servizio Sanitario Nazionale.
Quanto statuito dalla
Corte di Cassazione è stato recentemente ribadito anche dal Tribunale di Verona [3].
Ecco il caso di specie.
Il figlio di una
paziente malata di Alzheimer, a causa di problemi economici, non riusciva più a
far fronte alle spese che avrebbero consentito alla madre di ricevere la
necessaria assistenza presso la struttura ove la stessa era ricoverata.
Ebbene, la casa di cura,
non ricevendo più i pagamenti relativi alla retta di degenza della
paziente si è rivolta al Giudice, affinché quest’ultimo obbligasse il figlio
della signora a provvedervi.
Di contro, schierandosi
totalmente dalla parte delle famiglie con problemi simili al figlio
dell’anziana donna, il Giudice ha chiarito nuovamente che per i malati di
Alzheimer ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche, le spese di ricovero
e delle cure sanitarie sono gratuite.
Tali costi, infatti,
devono considerarsi totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con
la conseguenza che, nei casi come quello di specie, nulla è dovuto dal
paziente o dai parenti di quest’ultimo.
Ma non è tutto.
Con la decisione in
commento, il Tribunale di Verona non solo ha dato torto alla struttura
sanitaria, ma ha altresì condannato la medesima a restituire al
figlio dell’anziana donna le somme che questi aveva già pagato in passato.
[1] In particolare, l’articolo 41 della legge 12 febbraio
1968 n. 132 prevede che il cittadino possa presentare apposito ricorso in via
amministrativa contro le dimissioni.
L’articolo 4 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 e l’articolo 14, n. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 consentono, inoltre, ai cittadini di presentare osservazioni e opposizioni in materia di sanità.
L’articolo 4 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 e l’articolo 14, n. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 consentono, inoltre, ai cittadini di presentare osservazioni e opposizioni in materia di sanità.
[2] Cass. Civ. sent. n. 4558
del 23.03.2012.
[3] Trib. Verona sent. n. 689 del
21.03.2016.
Se avete ulteriori domande
scriveteci all’indirizzo: info@samperisizarrelli-legal.eu
o sulla pagina facebook Samperisi & Zarrelli Studio Legale.
Produzione Riservata
Nessun commento:
Posta un commento