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venerdì 14 luglio 2017

Alzheimer: i ricoveri in RSA sono a carico totale del SSN


I costi per il ricovero in RSA di pazienti non autosufficienti gravi o con patologie degenerative croniche sono a carico totale della Sanità Pubblica

Il Tribunale di Monza, con una recentissima pronuncia [1], è tornato ancora una volta sul tema della gratuità delle cure, stabilendo che per i pazienti malati di alzheimer e per quelli che non hanno altre possibilità terapeutiche, la retta di ricovero in RSA deve ritenersi a carico del Servizio sanitario Nazionale.
Il caso riguardava un paziente affetto da disturbo psicotico grave ed altre patologie, in considerazione delle quali il Giudice ha ritenuto che la spesa per il suo ricovero dovesse ritenersi esclusivamente a carico della Sanità Pubblica e non del paziente o della sua famiglia.
Per questa ragione, il Tribunale, richiamando i principi sanciti dalla Corte di Cassazione [2], ha solennemente affermato che le prestazioni di natura socio sanitaria ad alta integrazione sanitaria (dalla quale vanno esclusi solo i ricoveri meramente sostitutivi dell’assistenza familiare) vanno interamente considerate terapie rese nell’ambito della gratuità di sistema.
E ciò deve ritenersi anche qualora dette cure siano poste in esser insieme a quelle strettamente connesse, inscindibili e strumentali di tipo alberghiero.
Il principio espresso dal Tribunale di Monza si colloca nel solco di un precedente assunto reso dallo stesso Tribunale nello scorso mese di marzo [3] e conferma le decisioni costanti di tutti i Tribunali della penisola [4], nonché i principi della Suprema Corte.
Eppure, nonostante tutto, un numero sempre maggiore di famiglie risulta attanagliato dalla scure della retta da pagare per i propri parenti ricoverati nelle RSA.
Generalmente, infatti, la pensione del paziente è insufficiente a coprire i costi della retta e perciò tantissimi familiari si trovano costretti a dover contribuire con il loro reddito a tale ingiusto pagamento.
Con non pochi sacrifici, infatti, vengono costretti all’impegno di spesa e, quando, non riescono a provvedere al pagamento vengono anche costretti a farlo attraverso procedimenti giudiziari.

Tale situazione, alla luce dei principi affermati, sembra inverosimile e paradossale, eppure è la realtà.
In simili situazioni, invero, nulla potrebbe richiedere la RSA per il ricovero al paziente né ai suoi familiari, né tantomeno potrebbe minacciarne le dimissioni senza esporsi al rischio di commettere un reato.
Ciò posto, la giurisprudenza ha sancito che eventuali atti di impegno da sottoscrivere sono nulli e, se già sottoscritti, revocabili.

Da un punto di vista pratico, è altresì opportuno, in primo luogo e nei casi in cui ve ne fosse bisogno, rappresentare la persona gravemente malata, promuovendo la nomina di un Amministratore di Sostegno per poter azionare i diritti per conto dell’interessato.


[1] Trib. Monza, sent. n. 1964 del 22.06.2017;  
[2] Cass., sent. n. 2276 del 9.11.2016;
[3] Trib. Monza, sent. n. 617 del 1.3.2017;
[4] Cfr., ex multibus, Trib. Verona, sent. n. 689 del 21.3.2016. 

sabato 24 giugno 2017

La tutela dei malati di Alzheimer (F.A.Q.)


Il più delle volte il morbo di Alzheimer non colpisce solo il paziente, ma anche i suoi congiunti, che si trovano a dover affrontare - oltre alla malattia del proprio caro - anche la carenza della giusta tutela da parte delle Strutture che dovrebbero essere a ciò adibite.
Ed infatti, lo scrivente Studio Legale continua a ricevere richieste di assistenza da parte dei parenti dei malati di Alzheimer, che – ricoverati in ospedale o in case di cura convenzionate – rischiano di essere dimessi.
A seguito delle numerose domande pervenute, provvediamo – qui di seguito – a fornire risposta ai Vostri interrogativi più frequenti.

Ci si può opporre alle dimissioni del paziente malato di Alzheimer?

La risposta è sì.
In base alla legge [1], infatti, il cittadino può sempre presentare osservazioni e contestazioni in materia di sanità, potendo – inoltre – opporre il proprio rifiuto alle dimissioni dall’ospedale o dalla casa di cura.

Quando ci si può opporre alle dimissioni ?

In particolare, i congiunti del malato o il malato stesso (se in grado di intendere e di volere) si possono opporre alle dimissioni quando:

- Il paziente non sia in grado si badare a se stesso;

- Il paziente sia ancora malato. E cioè quando, nonostante sia passata la "fase acuta" egli necessiti (attesa la cronicità della malattia) di ulteriori cure che non possono essere praticate a casa, ma effettuate solo da un esperto (infermiere o medico);

Il rifiuto delle dimissioni è inoltre opponibile:

- Quando il malato e i suoi congiunti non hanno denaro sufficiente per pagare il ricovero presso strutture private a pagamento;

- Quando i servizi domiciliari offerti dalla sanità (ASL) o dal Comune, non garantiscono un'assistenza completa, con la conseguenza che il malato rischi di rimanere solo per molte ore del giorno e della notte.

Come si compone la retta di una RSA?

La retta di una RSA è composta da due parti: una quota sanitaria e una quota assistenziale o alberghiera.
La quota sanitaria viene pagata dallo Stato, la quota assistenziale o alberghiera, invece,  viene pagata in tutto o in parte dal malato, a seconda del suo reddito.
Se il malato non ha un reddito sufficiente, i costi dovranno essere sostenuti dai suoi parenti o congiunti.
Tuttavia, nel caso in cui l’assistenza sanitaria sia largamente prevalente – come avviene nel caso della retta Alzheimer RSA, questa necessariamente ingloberà anche l’assistenza alberghiera, con la conseguenza che tutti i costi dovranno essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.


Chi deve farsi carico dei costi per la cura dei malati di Alzheimer?


Sul punto si è espressa limpidamente la Corte di Cassazione [2], la quale ha affermato che le rette di ricovero presso enti pubblici o case di cura convenzionate non devono essere sostenute dal paziente o dai suoi parenti, trattandosi di spese che devono essere poste a carico esclusivo del Servizio Sanitario Nazionale
Quanto statuito dalla Corte di Cassazione è stato recentemente ribadito anche dal Tribunale di Verona [3].

Ecco il caso di specie.

Il figlio di una paziente malata di Alzheimer, a causa di problemi economici, non riusciva più a far fronte alle spese che avrebbero consentito alla madre di ricevere la necessaria assistenza presso la struttura ove la stessa era ricoverata.
Ebbene, la casa di cura, non ricevendo più i pagamenti relativi alla retta di  degenza  della paziente si è rivolta al Giudice, affinché quest’ultimo obbligasse il figlio della signora a provvedervi.
Di contro, schierandosi totalmente dalla parte delle famiglie con problemi simili al figlio dell’anziana donna, il Giudice ha chiarito nuovamente che per i malati di Alzheimer ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche, le spese di ricovero e delle cure sanitarie sono gratuite.
Tali costi, infatti, devono considerarsi totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, con la conseguenza che, nei casi come quello di specie, nulla è dovuto dal paziente o dai parenti di quest’ultimo.
Ma non è tutto.
Con la decisione in commento, il Tribunale di Verona non solo ha dato torto alla struttura sanitaria, ma ha altresì condannato la medesima a restituire al figlio dell’anziana donna le somme che questi aveva già pagato in passato.


[1] In particolare,  l’articolo 41 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 prevede che il cittadino possa presentare apposito ricorso in via amministrativa contro le dimissioni. 
L’articolo 4 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 e l’articolo 14, n. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 consentono, inoltre, ai cittadini di presentare osservazioni e opposizioni in materia di sanità.
[2] Cass. Civ. sent. n. 4558 del 23.03.2012.
[3] Trib. Verona sent. n. 689 del 21.03.2016.


Se avete ulteriori domande scriveteci all’indirizzo: info@samperisizarrelli-legal.eu o sulla pagina facebook Samperisi & Zarrelli Studio Legale.

Produzione Riservata 

giovedì 4 maggio 2017

Malati di Alzheimer: ci si può opporre alle loro dimissioni?


Le cure dei malati di Alzheimer sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che non può minacciarne le dimissioni.

Il Servizio Sanitario Nazionale ha l’obbligo morale e giuridico di curare tutti i malati. Detto obbligo sussiste (a maggior ragione) quando il paziente sia colpito da patologie acute o croniche, tali da renderlo inguaribile o non autosufficiente.
È il caso dei malati di Alzheimer, i quali – soprattutto negli stadi avanzati della patologia – necessitano di cure costanti che richiedono personale specializzato e strumentazioni particolari.

Molte volte, infatti,  la natura "tecnica" (sia medica che infermieristica) delle cure necessarie per questi pazienti va al di là dell’affetto familiare e domestico, sicché la continua assistenza e sorveglianza impongono ineluttabilmente il loro ricovero e la  loro permanenza presso gli ospedali o le case di cura convenzionate.
Nonostante ciò, in alcune strutture sanitarie pubbliche si verificano spesso casi di dimissione forzata o di dirottamento al settore assistenziale di malati che, invece, necessiterebbero di continue e irrinunciabili cure sanitarie.
L’interrogativo che, a questo punto, potrebbe sorgere è il seguente.

I parenti del malato che sia ricoverato in ospedale o in case di cura convenzionate possono opporsi alle dimissioni?

La risposta è sì.
In base alla legge [1], infatti, il cittadino può sempre presentare osservazioni e contestazioni in materia di sanità, potendo – inoltre – opporre il proprio rifiuto alle dimissioni dall’ospedale o dalla casa di cura.
In particolare, i congiunti del malato o il malato stesso (se in grado di intendere e di volere) si possono opporre alle dimissioni quando:

- Il paziente non sia in grado si badare a se stesso;

- Il paziente sia ancora malato. E cioè quando, nonostante sia passata la "fase acuta" egli necessiti (attesa la cronicità della malattia) di ulteriori cure che non possono essere praticate a casa, ma effettuate solo da un esperto (infermiere o medico);

Il rifiuto delle dimissioni è inoltre opponibile:

- Quando il malato e i suoi congiunti non hanno denaro sufficiente per pagare il ricovero presso strutture private a pagamento;

- Quando i servizi domiciliari offerti dalla sanità (ASL) o dal Comune, non garantiscono un'assistenza completa, con la conseguenza che il malato rischi di rimanere solo per molte ore del giorno e della notte.

A tale ultimo proposito è bene sottolineare che – nell’interesse del paziente – talvolta ­­ possono ritenersi preferibili le c.d cure domiciliari. Spesso, però, le attenzioni dei familiari non bastano e l’assistenza di cui necessitano questi malati è tale da rendere impossibile o comunque estremamente pericolosa la loro permanenza a casa.
Vediamo perché.
Come scritto ad incipit del presente articolo, in base alle leggi vigenti, il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato per legge a prendersi cura di tutti i malati. Di contro, i congiunti dei malati non sono obbligati a svolgere le attività di competenza del Ssn e, quindi, non hanno alcun obbligo giuridico di sostituirsi alla sanità.
Quanto detto comporta che, da un punto di vista giuridico, accettare le dimissioni da ospedali e da case di cura convenzionate di un malato cronico, non autosufficiente ed incapace di programmare il proprio futuro significa sottrarre volontariamente il paziente dalle competenze del Ssn.
Non solo: ciò comporta, in capo ai congiunti che accettino le dimissioni, l’assunzione di tutta una serie di responsabilità conseguenti alle cure che devono essere necessariamente fornite al malato.
Dette responsabilità hanno natura non solo economica, ma anche di rilievo penale.

Le responsabilità penali
Il parente che accetti le dimissioni di un malato incapace o non autosufficiente, sostituendosi alla sanità, si assume anche la responsabilità  di prendersi cura del malato e di assisterlo -  se necessario - 24 ore su 24.
Si tratta di situazioni non facilmente gestibili in ambito domestico. Tuttavia, una volta assunta la predetta responsabilità, qualora si infranga l’obbligo di continua cura ed assistenza, potrebbe configurarsi il reato di abbandono di persone incapaci previsto dal codice penale [2] e punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Gli oneri economici
Accettare le dimissioni di un proprio congiunto significa inevitabilmente far gravare sul budget familiare gli oneri economici conseguenti alle cure che devono essere fornite al malato.
Di contro, nessun contributo economico può essere richiesto ai congiunti dei pazienti che, ricoverati presso le RSA o analoghi complessi, siano malati di Alzheimer o colpiti da altre patologie parimenti invalidanti.
Ed infatti, in base alla legge [3] ed alla più copiosa giurisprudenza sul punto [4], in tali ipotesi spetta al Servizio Sanitario Nazionale farsi carico di tutti i costi.
In caso di prosecuzione del ricovero, quindi, nulla è dovuto dal paziente o dai parenti di quest’ultimo, né tantomeno la struttura sanitaria potrebbe minacciarne le dimissioni senza esporsi al rischio che vengano commessi dei reati.

Da un punto di vista prettamente pratico, per opporsi alle dimissioni da ospedali e da case di cura degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile è necessario inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Direttore Generale dell’Asl di residenza del malato e (se del caso) al Direttore Generale dell’Asl in cui ha sede l’ospedale o la casa di cura.

Al riguardo si tenga a mente che, alla luce di tutto quanto detto e delle responsabilità (non solo economiche, ma anche penali) alle quali si va incontro, talvolta opporre il proprio rifiuto alle dimissioni di un malato di Alzheimer, potrebbe rappresentare non solo un diritto, ma anche un dovere per i congiunti.


[1] In particolare,  l’articolo 41 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 prevede che il cittadino possa presentare apposito ricorso in via amministrativa contro le dimissioni.
L’articolo 4 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 e l’articolo 14, n. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 consentono, inoltre, ai cittadini di presentare osservazioni e opposizioni in materia di sanità.
[2] Art. 591 cod. pen.
[3] Cfr. art. 30 della legge 730 del 1983 e successive modificazioni
[4] Cfr., ex multibus, Trib. Monza, sent. n. 617 del 1.3.2017; Trib. Verona, sent. n. 689 del 21.3.2016; Cass., sent. n. 2276 del 9.11.2016.

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