venerdì 14 luglio 2017

Alzheimer: i ricoveri in RSA sono a carico totale del SSN


I costi per il ricovero in RSA di pazienti non autosufficienti gravi o con patologie degenerative croniche sono a carico totale della Sanità Pubblica

Il Tribunale di Monza, con una recentissima pronuncia [1], è tornato ancora una volta sul tema della gratuità delle cure, stabilendo che per i pazienti malati di alzheimer e per quelli che non hanno altre possibilità terapeutiche, la retta di ricovero in RSA deve ritenersi a carico del Servizio sanitario Nazionale.
Il caso riguardava un paziente affetto da disturbo psicotico grave ed altre patologie, in considerazione delle quali il Giudice ha ritenuto che la spesa per il suo ricovero dovesse ritenersi esclusivamente a carico della Sanità Pubblica e non del paziente o della sua famiglia.
Per questa ragione, il Tribunale, richiamando i principi sanciti dalla Corte di Cassazione [2], ha solennemente affermato che le prestazioni di natura socio sanitaria ad alta integrazione sanitaria (dalla quale vanno esclusi solo i ricoveri meramente sostitutivi dell’assistenza familiare) vanno interamente considerate terapie rese nell’ambito della gratuità di sistema.
E ciò deve ritenersi anche qualora dette cure siano poste in esser insieme a quelle strettamente connesse, inscindibili e strumentali di tipo alberghiero.
Il principio espresso dal Tribunale di Monza si colloca nel solco di un precedente assunto reso dallo stesso Tribunale nello scorso mese di marzo [3] e conferma le decisioni costanti di tutti i Tribunali della penisola [4], nonché i principi della Suprema Corte.
Eppure, nonostante tutto, un numero sempre maggiore di famiglie risulta attanagliato dalla scure della retta da pagare per i propri parenti ricoverati nelle RSA.
Generalmente, infatti, la pensione del paziente è insufficiente a coprire i costi della retta e perciò tantissimi familiari si trovano costretti a dover contribuire con il loro reddito a tale ingiusto pagamento.
Con non pochi sacrifici, infatti, vengono costretti all’impegno di spesa e, quando, non riescono a provvedere al pagamento vengono anche costretti a farlo attraverso procedimenti giudiziari.

Tale situazione, alla luce dei principi affermati, sembra inverosimile e paradossale, eppure è la realtà.
In simili situazioni, invero, nulla potrebbe richiedere la RSA per il ricovero al paziente né ai suoi familiari, né tantomeno potrebbe minacciarne le dimissioni senza esporsi al rischio di commettere un reato.
Ciò posto, la giurisprudenza ha sancito che eventuali atti di impegno da sottoscrivere sono nulli e, se già sottoscritti, revocabili.

Da un punto di vista pratico, è altresì opportuno, in primo luogo e nei casi in cui ve ne fosse bisogno, rappresentare la persona gravemente malata, promuovendo la nomina di un Amministratore di Sostegno per poter azionare i diritti per conto dell’interessato.


[1] Trib. Monza, sent. n. 1964 del 22.06.2017;  
[2] Cass., sent. n. 2276 del 9.11.2016;
[3] Trib. Monza, sent. n. 617 del 1.3.2017;
[4] Cfr., ex multibus, Trib. Verona, sent. n. 689 del 21.3.2016. 

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