In presenza di "figli
di primo letto" il nuovo partner non è tenuto a "mantenere" i
figli che non sono suoi.
Immaginiamo
la seguente situazione: matrimonio, figli. Il matrimonio finisce e i figli – ovviamente
– restano. C’è un divorzio ed, in seguito, uno dei due ex coniugi intraprende
un’altra stabile relazione. Detta relazione è così stabile che viene a crearsi
una vera e propria famiglia di fatto.
Il nuovo partner, infatti, diventa quasi un "terzo genitore", tanto
che si pone la seguente domanda: ho dei diritti
e doveri genitoriali nei confronti dei figli del mio/a partner?
La situazione è comune a
tutti coloro che – loro malgrado o talvolta con immensa gioia – si trovano a
dover "fare i genitori" nell’ambito di una "famiglia separata e
poi ricostituita".
Da un punto di vista
socio-giuridico, le persone che vengono a trovarsi in "questi panni" sono definite "genitori sociali" o "terzi genitori" (la cui
corrispondente accezione negativa è "patrigno" o "matrigna").
Ciò può accadere perché uno dei due genitori è deceduto o – a causa di
comportamenti gravemente negligenti verso il figlio – è decaduto dalla potestà genitoriale, oppure –
come nel caso sopra descritto – quando la madre (o il padre) si sono separati e
poi uniti ad un nuovo compagno.
In Italia, le famiglie "ricostituite"
sono sempre più numerose, così come numerosi sono i partner che vivono con i
figli minori delle proprie compagne/i. Tuttavia, il dibattito fino ad ora ha
appassionato più i sociologi ed i giuristi che il legislatore, di talché allo
stato – e nonostante i tentativi di legiferare sul punto – non esiste alcuna
normativa che definisca puntualmente i
diritti ed i doveri di chi venga a trovarsi in una situazione come quella
descritta.
Attualmente, infatti, nel
nostro ordinamento, una volta definiti i diritti e i doveri del genitore biologico, anche in presenza
di una interruzione del rapporto di coniugio (rapporto che resta
sostanzialmente separato dallo status
di genitore), non vi è modo di estendere tali facoltà e doveri a terzi.
Ne deriva che non è
possibile per il "genitore sociale"
assumere responsabilità o potestà proprie di quello biologico e ciò anche
quando al divorzio tra i due genitori segua un nuovo matrimonio (civile) tra
uno dei due genitori ed un altro partner.
Nemmeno in tali casi,
infatti, il genitore biologico perde la propria potestà genitoriale, con la conseguenza che i diritti e gli
obblighi da essa derivanti non potranno essere trasferiti ad un terzo.
Più in particolare –
aldilà del legame affettivo e degli obblighi morali e familiari che ne derivano
– sul nuovo partner non grava alcun dovere
di mantenimento e nessun obbligo
c.d. "alimentare".
Secondo la legge [1], infatti, i familiari verso i quali
si ha un obbligo di assistenza sono tassativamente:
· il coniuge;
· i figli anche adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi;
· i genitori e, in loro mancanza, gli
ascendenti prossimi; gli adottanti;
·
i generi e le nuore;
· il suocero e la suocera;
· i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Ciò posto, nel caso in cui,
sussistendo "figli di primo letto" sia celebrato un altro matrimonio,
il nuovo partner - fermo restando il dovere di assistenza verso il proprio coniuge e di
collaborazione nell’interesse della famiglia [2] - non è tenuto a "mantenere" i figli che non sono
suoi, poiché secondo la legge non ha, con questi ultimi, alcun tipo di legame
familiare o giuridico.
Come già detto, purtroppo,
non vi è (ancora) una disciplina giuridica che disciplina i casi in cui un minore si trovi a vivere,
oltre che con il proprio genitore biologico, con un altro adulto di
riferimento.
Allo stato, invero, l’unica
normativa presente al riguardo in Italia è quella che prevede la possibilità di
adozione del figlio del coniuge.
Solo grazie a questa legge
[3], il "genitore sociale"
può – a determinate condizioni - acquisire la "responsabilità
genitoriale" nei confronti del figlio del proprio compagno/a e
farsi, dunque, carico di una serie di doveri nei
suoi confronti: il bambino diventa erede e può avere il diritto a
essere mantenuto dal "terzo genitore" se l’altro
genitore biologico non può farlo.
[1] Art.
433 del Cod. Civ.
[2]
Art. 143 del Cod. Civ.
[3] Art.
44 lettera B della legge n. 184 del 1983.
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
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