giovedì 16 marzo 2017

Cliente Banca segnalato indebitamente alla Centrale rischi

E' sempre più frequente il contenzioso ingenerato da indebite iscrizioni/segnalazioni di clienti alla Centrale Rischi con conseguente obbligo della banca di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Cos'è la Centrale Rischi?
La Centrale Rischi è un sistema informativo della situazione debitoria della clientela verso le banche e le società finanziarie istituita presso la Banca d'Italia.
Le informazioni raccolte sono quelle costantemente comunicate dagli intermediari che hanno l'obbligo di riferire alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo.
Accanto alla CR, di dimensioni e valenza pubblica, vi sono poi diverse centrali rischi private quali la Crif S.p.A. o il Consorzio di tutela del credito.
I dati della CR sono estremamente sensibili e, dunque, riservati. Chi vuole conoscere la propria posizione presso la Centrale Rischi può rivolgersi alle Filiali della Banca d'Italia, mentre per la correzione di eventuali errori nelle segnalazioni, l'interessato deve rivolgersi direttamente all'intermediario.

A cosa serve?
Le informazioni raccolte ed archiviate dalla CR sono rese accessibili alle banche ed agli intermediari finanziari per consentire valutazioni sull’affidabilità di chi, ad esempio, intende ottenere un prestito o in ogni caso intende attivare un nuovo rapporto finanziario.
I dati contenuti nella Centrale dei Rischi sono di fondamentale importanza per chi intende accedere al credito o, comunque, necessita di un costante ricorso al credito, in particolare per le imprese.
Sebbene le segnalazioni in CR non riguardino solo eventi negativi, sono i soggetti destinatari di  segnalazioni negative che subiscono le maggiori conseguenze dalla segnalazione stessa. Infatti, costoro sono sempre ritenuti “cattivi pagatori” e ciò determina per costoro l’impossibilità di accedere al credito, nonché rischiare la revoca delle linee di credito già concesse con tutte le conseguenze che ne derivano.
Si precisa in ogni caso che la segnalazione negativa non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una difficoltà economica non transitoria.

Come anticipato, una segnalazione negativa in CR può avere delle conseguenze disastrose in capo al soggetto che ne è destinatario.  Se poi la segnalazione è effettuata in maniera illegittima o in ogni caso abusiva, il danno è evidentemente maggiore.
Infatti, una errata o abusiva segnalazione in Centrale Rischi può comportare, specie per le imprese, un serio pregiudizio alla reputazione nonché all’immagine del segnalato. In un caso del genere è indiscutibile la responsabilità della banca segnalante nei confronti del cliente danneggiato per difetto della diligenza professionale richiesta alla banca nella valutazione di tutti i presupposti richiesti per procedere alla segnalazione.

Al riguardo va detto che la Suprema Corte di Cassazione riconosce in ipotesi di illegittima segnalazione del debitore in CR sia il danno non patrimoniale alla persona con riferimento all'onore e alla reputazione sia il danno al patrimonio (cfr. Cass. 18316/2007; 12929/2007; 9233/2007; 14977/2006) ed entrambi tali danni possono essere liquidati in via equitativa (cfr. Cass. 22061/2008).
Mentre con riferimento al danno patrimoniale e dunque al lucro cessante è necessaria la prova del pregiudizio in concreto subito a causa dell'errata segnalazione, la lesione all'immagine costituisce un "danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza" (cfr. Trib. Cosenza, ord. 16.02.2017, conforme Trib. Roma, sent. 21.05.2014).
Secondo il citato orientamento l’errata segnalazione in Centrale  Rischi determina il verificarsi di un danno “in re ipsa,ossia immediato e contestuale alla stessa segnalazione che legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento senza dover provare il danno subito e che, pertanto, può essere liquidato anche in via equitativa dal giudice.

Per dovere di completezza si precisa, tuttavia, che il principio anzidetto è tutt'altro che pacifico in giurisprudenza, dovendosi segnalare la presenza di un orientamento - cospicuo- di segno opposto che ritiene che il danno da illegittima segnalazione in CR non sia in re ipsa ma vada provato (cfr. Cass. 1931/2017).

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

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