Se il pensionato che ha diritto alla quattordicesima mensilità non la riceve, cosa deve fare?
La legge prevede che
alcune categorie di pensionati hanno il diritto a percepire la quattordicesima mensilità in presenza di determinate condizioni
legate a:
·
età del
pensionato;
·
contribuzione;
·
reddito.
Dunque, in via di
principio al ricorrere del diritto a percepire la quattordicesima
mensilità per ragioni di età, di contribuzione e di reddito, l’Inps dovrebbe
provvedere a liquidare l’importo senza la necessità di presentare domande e/o
documentazione.
Tuttavia nella realtà non sempre ciò accade così automaticamente.
Infatti, moltissimi pensionati nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, non si sono visti accreditare la quattordicesima.
Da
quanto riferito dall'Inps, il problema sarebbe attribuibile ad un disguido nella
raccolta dei dati dei redditi dei pensionati pervenuti allo stesso ente previdenziale da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
Tale
disguido avrebbe provocato delle incertezze in relazione alla situazione
“reddituale” dei pensionati e per tale ragione si è reso necessario che i patronati si attivassero
per presentare all’Inps di competenza una domanda
di ricostituzione di pensione per motivi reddituali.
Si tratta in sostanza
di una dichiarazione in cui il pensionato attesta quali sono i suoi redditi e dunque dà
dimostrazione all’Inps del rispetto del limite di reddito previsto dalla legge
per godere del beneficio pensionistico (della quattordicesima appunto).
In parole semplici,
coloro che hanno diritto alla quattordicesima mensilità ma non la ricevono
devono presentare tale domanda all’INPS per ottenerla.
Dunque, il pensionato, attraverso la
domanda
di ricostituzione dovrebbe
ottenere la riliquidazione della pensione con decorrenza dalla data in cui ha
maturato il diritto alla prestazione aggiuntiva.
Ne
consegue che l’Inps dovrà erogare la quattordicesima per l’anno di presentazione della domanda oltre agli
arretrati per gli anni pregressi
a partire dall’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione (compatibilmente con il termine di prescrizione di 5 anni).
Tuttavia
se l’INPS non dovesse dare corso alla domanda di ricostituzione formulata dal pensionato, è possibile opporsi nel seguente modo:
1)
Formulando un ricorso amministrativo nei
confronti dell’INPS che sarà deciso dagli organi interni dello stesso ente;
2)
Rivolgendosi all’autorità giudiziaria entro 3
anni dalla decisione del ricorso da parte dell’Inps [1].
Ovviamente
entrambe le strade richiedono delle competenze specifiche per cui per percorrerle è necessario affidarsi a dei professionisti.
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata
[1]
art. 47 D.P.R. 639/70.
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