lunedì 24 luglio 2017

Quattordicesima e domanda di ricostituzione della pensione.

Se il pensionato che ha diritto alla quattordicesima mensilità non la riceve, cosa deve fare?

La legge prevede che alcune categorie di pensionati hanno il diritto a percepire la quattordicesima mensilità in presenza di determinate condizioni legate a:
·         età del pensionato;
·         contribuzione;
·         reddito.

Dunque, in via di principio al ricorrere del diritto a percepire la quattordicesima mensilità per ragioni di età, di contribuzione e di reddito, l’Inps dovrebbe provvedere a liquidare l’importo senza la necessità di presentare domande e/o documentazione.  

Tuttavia nella realtà non sempre ciò accade così automaticamente.

Infatti, moltissimi pensionati nonostante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, non si sono visti accreditare la quattordicesima.

Da quanto riferito dall'Inps, il problema sarebbe attribuibile ad un disguido nella raccolta dei dati dei redditi dei pensionati pervenuti allo stesso ente previdenziale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tale disguido avrebbe provocato delle incertezze in relazione alla situazione “reddituale” dei pensionati e per tale ragione si è reso necessario che i patronati si attivassero per presentare all’Inps di competenza una domanda di ricostituzione di pensione per motivi reddituali.

Si tratta in sostanza di una dichiarazione in cui il pensionato attesta quali sono i suoi redditi e dunque dà dimostrazione all’Inps del rispetto del limite di reddito previsto dalla legge per godere del beneficio pensionistico (della quattordicesima appunto). 

In parole semplici, coloro che hanno diritto alla quattordicesima mensilità ma non la ricevono devono presentare tale domanda all’INPS per ottenerla 

Dunque, il pensionato, attraverso la domanda di ricostituzione dovrebbe ottenere la riliquidazione della pensione con decorrenza dalla data in cui ha maturato il diritto alla prestazione aggiuntiva.

Ne consegue che l’Inps dovrà erogare la quattordicesima per l’anno di presentazione della domanda oltre agli arretrati per gli anni pregressi a partire dall’anno in cui è sorto il diritto alla prestazione (compatibilmente con il termine di prescrizione di 5 anni).

Tuttavia se l’INPS non dovesse dare corso alla domanda di ricostituzione formulata dal pensionato, è possibile opporsi nel seguente modo:

1)      Formulando un ricorso amministrativo nei confronti dell’INPS che sarà deciso dagli organi interni dello stesso ente;

2)      Rivolgendosi all’autorità giudiziaria entro 3 anni dalla decisione del ricorso da parte dell’Inps [1].

Ovviamente entrambe le strade richiedono delle competenze specifiche per cui per percorrerle è necessario affidarsi a dei professionisti.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale

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[1] art. 47 D.P.R. 639/70.

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