domenica 12 febbraio 2017

Unioni Civili: come procedere

Come noto, il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la disciplina riguardante le "unioni civili tra persone dello stesso sesso", recante anche disposizioni in ordine alla loro convivenza.
La legge in commento contiene sia disposizioni immediatamente efficaci, sia disposizioni di delega su cui dovrà intervenire il Governo per via del particolare tecnicismo richiesto.
L'intervento legislativo si è reso necessario ed urgente in seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che nel 2015 (caso Oliari c. Italia) ha condannato l'Italia per la mancanza di un sistema legale che riconoscesse e tutelasse le unioni tra persone dello stesso sesso.

Il procedimento
In via preliminare si deve precisare che per le unioni civili non sono richieste le formalità preliminari tipiche del matrimonio e ciò con lo scopo di ridimensionare la risonanza pubblica della costituzione dell'unione, depotenziandone i profili di solennità.

a) La richiesta di costituzione
L'atto di impulso del procedimento è una "richiesta di costituzione dell'unione civile" da presentarsi congiuntamente da due persone dello stesso sesso all'Ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta.
Non è necessario, dunque, passare per l'adempimento delle "pubblicazioni" e la richiesta può essere presentata in qualunque comune del territorio italiano.
Ovviamente anche per le unioni civili è necessaria la presenza di alcuni presupposti e l'assenza di alcuni impedimenti e pertanto è prevista una verifica preliminare da parte dell'ufficiale dello stato civile.

b) La costituzione dell'unione
Anche la costituzione del vincolo è priva dei profili di pubblicità tipici del matrimonio.
La legge prevede che le parti rendano "personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune dove hanno presentato la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile".  
Analogamente ai diritti e agli obblighi nascenti tra i coniugi dal matrimonio, anche nell'unione civile le parti devono formulare una dichiarazione di esser consapevoli dei diritti e doveri e degli obblighi che derivano dalla loro unione.  
Ricevute le dichiarazioni, l'ufficiale di stato civile redige un apposito verbale unitamente alle parti e ai testimoni e vi allega il verbale della richiesta.
Per quanto riguarda la registrazione dell'atto, l'Ufficiale dovrà procedere ad iscrivere l'unione così costituita nel "registro provvisorio delle unioni civili e ad annotarla nell'atto di nascita di ciascuna delle parti.
L'ufficiale, inoltre, è tenuto a rilasciare alle parti un documento attestante la costituzione dell'unione e contenente i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale, della residenza oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

La legge prevede, infine, che nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, a richiesta degli interessati siano riportate le seguenti formule "unito civilmente" o "unita civilmente".  

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