Avete appena
divorziato e la vostra cara ex mogliettina, che magari non ne vuol proprio
sapere di andare a lavorare, vi sta dilapidando il patrimonio?
Sappiate che se
le date della «mantenuta» sono guai,
in quanto potreste essere accusati di diffamazione
[1].
Parola di
Cassazione, che con una recentissima sentenza [2] ha condannato un uomo per aver offeso la propria
ex moglie, definendola «mantenuta» nella causale
dei vaglia postali con cui l’ex marito le versava mensilmente il c.d. mantenimento.
Vano è stato ogni tentativo per l’uomo di
difendersi, sostenendo che in virtù della tutela
della privacy – che impone che quanto scritto in un vaglia postale debba
pervenire in busta chiusa esclusivamente
al destinatario – solo la donna avrebbe potuto leggere il termine offensivo.
Così ragionando, l’uomo ha tentato di
sostenere che non poteva ritenersi integrato il reato di diffamazione, che
richiede la c.d. «comunicazione con più
persone».
Questo modo di ragionare non è stato
accolto dalla Suprema Corte.
Secondo i giudici, contrariamente a quanto
sostenuto dall’uomo per giustificarsi, «il contenuto del vaglia postale non
resta riservato tra il mittente ed il destinatario, ma, per necessità operative
del servizio postale (registrazione, trasmissione e comunicazione al destinatario),
entra a far parte del patrimonio conoscitivo di più persone addette all'ufficio
incaricato».
A detta della
Suprema Corte, inoltre, il termine «mantenuta risulta offensivo della
reputazione della donna, riferendosi alla nozione comunemente accettata in
ambito sociale di percettrice di reddito, in assenza di qualsivoglia
prestazione lavorativa».
L’uomo, pertanto – ritenuto colpevole di
diffamazione – è stato condannato al
pagamento di 1.000 € di multa oltre a 5.000 € di risarcimento del danno non
patrimoniale nei confronti della ex.
Ciò detto, cari ex maritini … evitate di usare queste
espressioni … altrimenti oltre al danno (pagamento del mantenimento ad una
donna che magari non ha alcuna voglia di andare a lavorare)… vi beccate anche la
beffa (condanna per diffamazione, e conseguente aggravio di spese a vostro
esclusivo carico)!
[1] Art. 595 cod.
pen., ai sensi del quale «Chiunque (…),
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».
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