giovedì 9 febbraio 2017

Quando definire la propria ex «mantenuta» diventa reato ...



Avete appena divorziato e la vostra cara ex mogliettina, che magari non ne vuol proprio sapere di andare a lavorare, vi sta dilapidando il patrimonio?
Sappiate che se le date della «mantenuta» sono guai, in quanto potreste essere accusati di diffamazione [1].

Parola di Cassazione, che con una recentissima sentenza [2] ha condannato un uomo per aver offeso la propria ex moglie, definendola «mantenuta» nella causale dei vaglia postali con cui l’ex marito le versava mensilmente il c.d. mantenimento.

Vano è stato ogni tentativo per l’uomo di difendersi, sostenendo che in virtù della tutela della privacy – che impone che quanto scritto in un vaglia postale debba pervenire in busta chiusa esclusivamente al destinatario – solo la donna avrebbe potuto leggere il termine offensivo.
Così ragionando, l’uomo ha tentato di sostenere che non poteva ritenersi integrato il reato di diffamazione, che richiede la c.d. «comunicazione con più persone».

Questo modo di ragionare non è stato accolto dalla Suprema Corte.
Secondo i giudici, contrariamente a quanto sostenuto dall’uomo per giustificarsi, «il contenuto del vaglia postale non resta riservato tra il mittente ed il destinatario, ma, per necessità operative del servizio postale (registrazione, trasmissione e comunicazione al destinatario), entra a far parte del patrimonio conoscitivo di più persone addette all'ufficio incaricato».

A detta della Suprema Corte, inoltre, il termine «mantenuta risulta offensivo della reputazione della donna, riferendosi alla nozione comunemente accettata in ambito sociale di percettrice di reddito, in assenza di qualsivoglia prestazione lavorativa».

L’uomo, pertanto – ritenuto colpevole di diffamazione – è stato condannato  al pagamento di 1.000 € di multa oltre a 5.000 € di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della ex.

Ciò detto, cari ex maritini … evitate di usare queste espressioni … altrimenti oltre al danno (pagamento del mantenimento ad una donna che magari non ha alcuna voglia di andare a lavorare)… vi beccate anche la beffa (condanna per diffamazione, e conseguente aggravio di spese a vostro esclusivo carico)!

[1] Art. 595 cod. pen., ai sensi del quale «Chiunque (…), comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in 
atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».



[2] Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 522 depositata il  05.01.2017.

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