giovedì 9 febbraio 2017

Sono stato citato a testimoniare in una causa, devo andare per forza in udienza?

La persona che ha assistito o che, comunque, ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo, ben potrebbe essere citata e sentita, nell’ambito del processo stesso, in qualità di testimone.
È bene chiarire prima di tutto che testimoniare è un dovere dal quale nessuno può esimersi.
Una volta citato, infatti, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
E se il testimone si presenta in udienza, ma la causa viene rinviata? Il testimone ha l’obbligo di presentarsi anche all’udienza successiva?
La risposta è si. E la medesima risposta vale anche qualora ci dovessero essere ulteriori rinvii, per i più svariati motivi (ad esempio per un impedimento del Giudice o perché detto rinvio sia richiesto da uno dei difensori).
Ebbene. È inutile nascondersi dietro ad un dito: la macchina della giustizia (soprattutto in Italia) è lenta e sovraccarica. Lo sanno tutti e per averne piena consapevolezza non c’è bisogno di essere “un addetto ai lavori”, basta mettere piede in tribunale, anche solo nelle vesti di testimone in una causa altrui.
A questo punto, potrebbe sorgere un altro interrogativo.
  Cosa succede se il testimone non compare in tribunale?
Chiariamo prima di tutto che presentarsi a rendere testimonianza in una causa è una forma di collaborazione fondamentale per il buon funzionamento della Giustizia e rappresenta un dovere morale prima ancora che un obbligo giuridico: la mancata comparizione di un testimone all'udienza fissata per la sua deposizione pregiudicherebbe, infatti, l'aspettativa di giustizia delle parti e comporta sempre un rinvio dell'udienza con conseguente allungamento della durata del processo.
Nel caso in cui il testimone non si presenti, senza giustificato motivo, il Giudice, può disporne il c.d. accompagnamento coattivo (a mezzo della Polizia Giudiziaria) e può condannarlo al pagamento:
·       per le cause penali, di una somma da € 51 a € 516 e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa;
·         per le cause civili, di una somma da € 100 a € 1.000.
E se il teste è impossibilitato?
Il testimone, però, potrebbe essere malato o avere degli impegni lavorativi o familiari improrogabili. In tali casi, è lo stesso teste che si farà carico di comunicare tempestivamente all’avvocato che lo ha citato o alla cancelleria del Giudice presso cui si tiene la causa i propri impedimenti, documentandoli con certificati medici, dichiarazioni del datore di lavoro, ecc.
In tali casi la causa viene rinviata ad altra udienza, alla quale il testimone dovrà comunque presentarsi. Il giudice, però, potrebbe decidere di recarsi egli stesso nell’abitazione o ufficio del teste impossibilitato a recarsi in tribunale. Oppure, se questi luoghi sono situati fuori dalla circoscrizione del tribunale, il magistrato potrebbe delegare all’esame del testimone il giudice del luogo.
È bene sapere che i testimoni che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad un permesso per l'assenza dal luogo di lavoro. Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, occorre comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come teste e dopo aver reso la testimonianza, al testimone sarà rilasciata dal Cancelliere d'Udienza una certificazione della sua comparizione.
E se il testimone si rifiuta di rispondere o non dice la verità?
Se, una volta davanti al giudice e ricevuta la domanda, il testimone si rifiuta di rispondere o vi è fondato sospetto che non abbia detto la verità, o è stato reticente, il giudice lo denuncia al pubblico ministero al quale trasmette copia del verbale perché valuti se intraprendere un’azione penale.

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