La persona che ha assistito o che,
comunque, ha informazioni su di un fatto rilevante in un processo, ben potrebbe
essere citata e sentita, nell’ambito del processo stesso, in qualità di testimone.
È bene chiarire prima di tutto che testimoniare
è un dovere dal quale nessuno può
esimersi.
Una volta citato, infatti, il testimone ha
l’obbligo di presentarsi, di
attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze
processuali e di rispondere secondo verità
alle domande che gli sono rivolte.
E se il testimone si presenta in udienza, ma la causa
viene rinviata? Il testimone ha l’obbligo di presentarsi anche all’udienza
successiva?
La risposta è si. E la medesima risposta
vale anche qualora ci dovessero essere ulteriori rinvii, per i più svariati
motivi (ad esempio per un impedimento del Giudice o perché detto rinvio sia
richiesto da uno dei difensori).
Ebbene. È inutile nascondersi dietro ad un
dito: la macchina della giustizia (soprattutto in Italia) è lenta e
sovraccarica. Lo sanno tutti e per averne piena consapevolezza non c’è bisogno
di essere “un addetto ai lavori”, basta mettere piede in tribunale, anche solo
nelle vesti di testimone in una causa altrui.
A questo punto, potrebbe sorgere un altro
interrogativo.
Cosa
succede se il testimone non compare in tribunale?
Chiariamo prima di tutto che presentarsi a
rendere testimonianza in una causa è una forma di collaborazione fondamentale per il buon funzionamento della Giustizia e rappresenta un dovere morale prima ancora che un obbligo
giuridico: la mancata comparizione di un testimone all'udienza fissata per
la sua deposizione pregiudicherebbe, infatti, l'aspettativa di giustizia delle
parti e comporta sempre un rinvio dell'udienza con conseguente allungamento
della durata del processo.
Nel caso in cui il testimone non si presenti, senza giustificato motivo, il Giudice, può
disporne il c.d. accompagnamento coattivo
(a mezzo della Polizia Giudiziaria) e può condannarlo al pagamento:
· per le cause penali, di una somma da € 51
a € 516 e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato
causa;
·
per le cause civili, di una somma da € 100
a € 1.000.
E se il teste è impossibilitato?
Il testimone, però,
potrebbe essere malato o avere degli impegni lavorativi o familiari
improrogabili. In tali casi, è lo stesso teste che si farà carico di comunicare
tempestivamente all’avvocato che lo ha citato o alla cancelleria del Giudice
presso cui si tiene la causa i propri impedimenti, documentandoli con
certificati medici, dichiarazioni del datore di lavoro, ecc.
In tali casi la causa viene
rinviata ad altra udienza, alla quale il testimone dovrà comunque presentarsi. Il
giudice, però, potrebbe decidere di recarsi egli stesso nell’abitazione o
ufficio del teste impossibilitato a recarsi in tribunale. Oppure, se questi
luoghi sono situati fuori dalla circoscrizione del tribunale, il magistrato potrebbe
delegare all’esame del testimone il giudice del luogo.
È bene sapere che i testimoni che siano
lavoratori dipendenti, hanno diritto ad un permesso per l'assenza dal luogo di
lavoro. Al riguardo, dopo aver ricevuto l'atto di intimazione, occorre
comunicare in anticipo al datore di lavoro il fatto di essere stato citato come
teste e dopo aver reso la testimonianza, al testimone sarà rilasciata dal
Cancelliere d'Udienza una certificazione della sua comparizione.
E se il testimone si rifiuta di rispondere o non dice
la verità?
Se, una volta davanti al giudice e
ricevuta la domanda, il testimone si rifiuta di rispondere o
vi è fondato sospetto che non abbia detto la verità, o è stato reticente,
il giudice lo denuncia al pubblico ministero al quale trasmette copia del
verbale perché valuti se intraprendere un’azione penale.
Nessun commento:
Posta un commento