Sono
un appassionato di modellismo e vorrei costruire e vendere dei modellini che
riproducono automobili. Prima di vendere i modellini devo chiedere il permesso all’azienda
che produce le automobili?
Non
sono pochi gli appassionati di
modellismo.
Tale
attività, in particolare ad alti livelli, è considerata più che un hobby un’arte.
Ciò
in quanto senza una vera sensibilità artistica difficilmente è possibile raggiungere
risultati soddisfacenti.
Ed
infatti, il settore del modellismo dedicato ad un pubblico di collezionisti adulti ha aumentato le
esigenze relative alla qualità della
copia, che deve riprodurre fedelmente l’originale.
Il
creatore di modellini, quindi, per soddisfare i desideri dei collezionisti deve
riprodurre minuziosamente tutti i dettagli del modello reale, comprese le
indicazioni figuranti sull’originale, quali loghi e marchi.
Inoltre,
capita spesso che gli appassionati di modellismo, non si limitino a costruire tali creazioni, ma vogliano anche scambiarle
tra lo loro o venderle a terzi.
In
tali casi, due sono le domande più frequenti:
· Esiste una normativa che regolamenta la
vendita di modellini?
· Chi vende tali articoli deve chiedere il
permesso all’azienda che produce il modello originale? Che rischi si corrono in
questi casi?
Scopo
di questo articolo è cercare di chiarire le idee al riguardo.
Purtroppo,
non esiste una normativa ad hoc che regolamenta
la vendita di modellini.
Più
in generale, tuttavia, la legge disciplina l’attività degli operatori che
vendono, propongono o espongono opere frutto della propria creatività o del
proprio ingegno.
Tale
normativa disciplina la c.d. attività
hobbistica e creativa, che può essere definita come l’attività commerciale
svolta da colui il quale metta in vendita le creazioni frutto del proprio lavoro.
In
linea generale, l’hobbista o il creativo è un soggetto che:
· Vende, scambia o espone prodotti di
propria creazione che non abbiano un valore superiore ad € 250;
· Svolge l’attività in modo occasionale,
cioè in modo saltuario (per non più di 30 giorni all’anno), in modo non
professionale e senza vincolo di subordinazione e di mezzi;
·
Per tale attività non supera, in seguito
alla vendita, l’importo di € 5.000 l’anno.
È
bene tenere comunque presente che allo
stato attuale non esistono regole generali in base alle quali sia possibile
individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali
da quelle occasionali.
Ed
infatti, lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che,
essendo molto incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la
valutazione circa l'esistenza dell'uno o dell'altro elemento deve essere fatta
caso per caso.
Pertanto,
nessun problema si porrebbe nel caso in cui con l’attività intrapresa si
superassero (sebbene non di molto) i limiti sopra descritti.
In
tali ipotesi, tuttavia, è importante rivolgersi ad un commercialista di fiducia, affinché curi la parte fiscale.
Ciò
posto, passiamo ad esaminare la questione che davvero preoccupa gli
appassionati di modellismo che intendono mettere in vendita le proprie
creazioni.
A
tal fine sarà necessario analizzare la natura
e l’oggetto del prodotto.
La Natura del prodotto
In considerazione del loro carattere creativo, le
opere realizzate da un modellista possono essere qualificate come opere del proprio ingegno.
Da un punto di vista giuridico, infatti, si considerano opere dell’ingegno a
carattere creativo "tutte quelle
opere frutto del proprio ingegno, prodotte non professionalmente, cioè non
realizzate in serie, non classificabili come opere d’arte e vendute
direttamente ai privati" [1].
Orbene, la legge riserva a favore di tali opere
una protezione per il semplice fatto di averle create, a prescindere da
eventuali registrazioni.
Tuttavia, ciò che non è originale e rappresenta, invece, una copia, non può essere considerato opera del proprio ingegno ma
dell'ingegno altrui, che deve essere
a sua volta tutelato.
Diventa necessario, a questo punto,
analizzare l’oggetto del prodotto
che si intende commercializzare.
L’oggetto
del prodotto
Il
creatore di modellini realizza prodotti che tanto più sono pregiati quanto più
riproducono fedelmente l’originale.
Ne consegue che non si può
concepire questo tipo di articolo senza che vengano riprodotte non solo le
caratteristiche più significative, ma anche quelle più minuziose dell’originale,
comprese le indicazioni figuranti sul modello reale, quali loghi e marchi.
Ad esempio, un soggetto che
vuole realizzare un modellino di Ferrari,
inevitabilmente dovrà riprodurre anche il famosissimo cavallino rampante, che rappresenta il marchio
della casa automobilistica.
Ebbene, il problema in tali
ipotesi concerne proprio l’eventuale
violazione della normativa che tutela il marchio.
Ci si potrebbe, dunque, porre
la seguente domanda.
Nel caso in cui un soggetto
costruisca e metta in vendita un modellino di automobile che riproduce in scala
ridotta un modello realmente esistente, aggiungendovi anche i segni distintivi apposti sul veicolo
originale, viola la normativa sul
marchio?
La risposta è no.
Vediamo perché alla luce
della normativa vigente.
La materia in questione è
disciplinata a livello comunitario dalla Direttiva
89/104 CEE, sostituita senza rilevanti modificazioni dalla Direttiva 2008/95/CE.
Secondo la legge, la registrazione di un marchio conferisce
al titolare dello stesso (ad esempio la Ferrari S.p.A.) un diritto esclusivo, che gli consente di vietare a terzi l’uso del marchio stesso [2].
Tale divieto, tuttavia, non
opera nel caso in cui l’impiego del logo sia utilizzato per usi estranei alla
funzione propria dei marchi ed avvenga a fini meramente descrittivi [3].
Il problema, quindi, può
essere superato precisando che "il modello è fedele all’originale, la
riproduzione dei marchi ha solo funzione descrittiva”.
C’è però un altro aspetto da
tenere a mente.
La legge, infatti, dispone
anche che l’uso di un marchio altrui
deve essere "conforme agli usi
consueti di lealtà in campo industriale e commerciale" [4].
In altri termini, il
soggetto che riproduce un marchio altrui ha un "obbligo di lealtà" nei confronti dei legittimi interessi del
titolare del marchio.
Secondo la giurisprudenza, l’uso del marchio altrui non è leale:
· Quando tale uso faccia pensare che esiste un legame commerciale tra il terzo (cioè
tra il creatore del modellino) ed il titolare del marchio;
· Quando l’uso del marchio causi discredito o denigrazione del marchio stesso;
· Quando chi usa il marchio altrui voglia trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio.
Escludendo che per gli
appassionati di modellismo si possano verificare le prime due ipotesi, è
importante fare attenzione alla terza.
Orbene, se l’intenzione è
semplicemente quella di produrre un numero ridotto di pezzi all’anno, non si
dovrebbero porre particolari problemi.
Se, invece, l’attività che
si vuole intraprendere comporta la produzione di articoli in serie, non aventi quindi carattere artigianale, ma industriale, sarà necessario chiedere e
ottenere prima della vendita un’apposita licenza
dalla casa automobilistica.
In ogni caso, buona regola
di condotta sarebbe quella di inviare sempre una comunicazione agli Uffici
dell’Azienda madre, per esporre le linee generali dell’attività che si vuole intraprendere.
In Pratica
Il
soggetto appassionato di modellismo che intenda vendere a livello artigianale
gli articoli di propria creazione dovrebbe sempre precisare a corredo dei
modellini che "il modello è fedele all’originale,
la riproduzione dei marchi ha solo funzione descrittiva”
In tali casi, inoltre, è sempre
opportuno inviare una missiva agli Uffici dell’Azienda
automobilistica, al fine di tutelarsi da spiacevoli sorprese per il futuro.
[1] Cfr. Risoluzione n. 224879 del 05.11.2015 del
Ministero dello Sviluppo Economico –
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza e la Normativa tecnica;
[2] cfr. art. 5, 1 lett. a) della Direttiva 89/104 CEE rubricato "Diritti conferiti dal marchio di impresa";
[3] cfr. art. 6, 1 lett. b) della Direttiva 89/104 CEE rubricato "Limitazione degli effetti del marchio di
impresa";
[4] cfr. art. 6, 1 lett. b) della Direttiva 89/104 CEE, cit.
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