giovedì 11 maggio 2017

Se cado per la presenza di una buca sulla strada, ho diritto al risarcimento del danno?


La II sezione del Tribunale di Salerno ha condannato il Comune a risarcire il danno subito da una signora a seguito di una caduta dovuta alla presenza di una buca sulla strada

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza del 3 febbraio 2017 n. 576, ha riconosciuto in favore di una cittadina il diritto al risarcimento del danno per essere la stessa rovinosamente caduta per terra a causa di diverse “buche” presenti sulla strada, non appositamente segnalate nè facilmente visibili ed evitabili.
Secondo l’adito Tribunale, infatti, in capo all’Amministrazione sussiste una responsabilità di manutenzione e gestione delle cose che ha in custodia, esattamente come previsto dall’art. 2051 cod. civ. il quale recita, per l’appunto, “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Con la decisione in commento, il Tribunale salernitano non si è discostato molto dal principio già affermato in diversi antecedenti giurisprudenziali (cfr. ex multis Cass., sent. n. 8893 del 4.05.2015) il quale prevede la risarcibilità del danno solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia adoperata la normale diligenza.

Attenzione dunque a camminare con i telefonini in mano (!).

La sentenza in epigrafe citata, però, rappresenta comunque un’importante “svolta” sotto il profilo squisitamente probatorio poiché afferma che, l’Amministrazione non ha fornito la prova “del caso fortuito” previsto dal citato articolo 2051 cod. civ.
Il Giudice, invero, ha più volte sollecitato il Comune convenuto a fornire la prova necessaria ad esonerarlo da responsabilità ma questo, immotivatamente, non ha mai adempiuto, limitandosi solo alla semplice contestazione dei fatti.

La pregevole istruttoria condotta da parte attrice ha, pertanto, portato il Giudice a ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., affermando che la norma in questione trova applicazione, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13364/2014), nel caso de quo anche in materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade cittadine, con conseguente responsabilità in capo al titolare del potere di custodia (nel caso concreto il Comune di Salerno) ove si prospetti l’esistenza del nesso causale fra l’inidoneità o mancanza della segnaletica ed il sinistro.
Infatti, l’assenza della segnaletica prevista dal C.d.S. indicante la presenza di una buca, integra sicuramente una condotta negligente del Comune nella manutenzione delle strade cittadine, ma esclude il risarcimento se la suddetta insidia è visibile da chiunque

Non tutti gli incidenti occorsi per casi simili a quello in oggetto determinano, per ciò solo, un diritto al risarcimento del danno. La fattispecie, pur se ricondotta nell’alveo della disciplina dell’art. 2051 cod. civ., deve, pertanto, essere valutata in relazione al caso concreto.

L’Amministrazione è, infatti, sollevata da ogni ipotesi di responsabilità in tutte quelle circostanze in cui non è rilevabile una insidia o un trabocchetto tali da rendere inidonea la strada al suo utilizzo. E’, dunque, la situazione di pericolo non facilmente individuabile attraverso l’ordinaria diligenza a determinare il sorgere dell’obbligazione risarcitoria.
Sulle situazioni di insidia o trabocchetto potrebbero incidere anche le condizioni di visibilità, così come, per esempio, le buche ripiene di acqua, o di foglie, o quelle semplicemente “coperte” dall’ombreggiatura di alberi circostanti. La sentenza del Tribunale di Salerno finisce, quindi, con l’affermare che in caso di buca non segnalata sulla strada non è tanto l’assenza di segnaletica, con l’avviso ad automobilisti e pedoni, a far sorgere il diritto al risarcimento per chi vi finisce dentro, quanto piuttosto il fatto che tale situazione di pericolo non sia facilmente riconoscibile con l’ordinaria diligenza.



A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

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