La II sezione del Tribunale di Salerno ha condannato il Comune a risarcire il danno subito da una signora a seguito di una caduta dovuta alla presenza di una buca sulla strada
Il Tribunale di Salerno, con
la sentenza del 3 febbraio 2017 n. 576, ha riconosciuto in favore di una
cittadina il diritto al risarcimento del danno per essere la stessa
rovinosamente caduta per terra a causa di diverse “buche” presenti sulla
strada, non appositamente segnalate nè facilmente visibili ed evitabili.
Secondo l’adito Tribunale,
infatti, in capo all’Amministrazione sussiste una responsabilità di
manutenzione e gestione delle cose che ha in custodia, esattamente come
previsto dall’art. 2051 cod. civ. il quale recita, per l’appunto, “ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi
il caso fortuito”.
Con la decisione in
commento, il Tribunale salernitano non si è discostato molto dal principio già
affermato in diversi antecedenti giurisprudenziali (cfr. ex multis
Cass., sent. n. 8893 del 4.05.2015) il quale prevede la risarcibilità del danno
solo ed esclusivamente nel caso in cui si sia adoperata la normale diligenza.
Attenzione dunque a
camminare con i telefonini in mano (!).
La sentenza in epigrafe
citata, però, rappresenta comunque un’importante “svolta” sotto il profilo
squisitamente probatorio poiché afferma che, l’Amministrazione non ha fornito
la prova “del caso fortuito” previsto dal citato articolo 2051 cod. civ.
Il Giudice, invero, ha più
volte sollecitato il Comune convenuto a fornire la prova necessaria ad
esonerarlo da responsabilità ma questo, immotivatamente, non ha mai adempiuto,
limitandosi solo alla semplice contestazione dei fatti.
La pregevole istruttoria
condotta da parte attrice ha, pertanto, portato il Giudice a ritenere
applicabile la
disciplina di cui all’art. 2051 cod. civ., affermando che la norma in
questione trova applicazione, sulla base di un consolidato orientamento
giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 13364/2014), nel caso de
quo anche in
materia di danni derivanti dalla negligente manutenzione delle strade
cittadine, con conseguente responsabilità in capo al titolare del potere di
custodia (nel caso concreto il Comune di Salerno) ove si prospetti
l’esistenza del nesso causale fra l’inidoneità o
mancanza della segnaletica ed il sinistro.
Infatti, l’assenza della
segnaletica prevista dal C.d.S. indicante la presenza di una buca, integra
sicuramente una condotta negligente del Comune nella manutenzione delle strade
cittadine, ma esclude il risarcimento se la suddetta insidia è visibile da
chiunque
Non tutti gli incidenti
occorsi per casi simili a quello in oggetto determinano, per ciò solo, un
diritto al risarcimento del danno. La fattispecie, pur se ricondotta nell’alveo
della disciplina dell’art. 2051 cod. civ., deve, pertanto, essere valutata in
relazione al caso concreto.
L’Amministrazione è,
infatti, sollevata da ogni ipotesi di responsabilità in tutte quelle circostanze in cui non è
rilevabile una insidia o un trabocchetto tali da rendere inidonea la
strada al suo utilizzo. E’, dunque, la situazione di pericolo non facilmente
individuabile attraverso l’ordinaria diligenza a determinare il sorgere
dell’obbligazione risarcitoria.
Sulle situazioni di insidia
o trabocchetto potrebbero incidere anche le condizioni di visibilità, così
come, per esempio, le buche ripiene di acqua, o di foglie, o quelle
semplicemente “coperte” dall’ombreggiatura di alberi circostanti. La sentenza del
Tribunale di Salerno finisce, quindi, con l’affermare che in caso di buca non segnalata sulla strada
non è tanto
l’assenza di segnaletica, con l’avviso ad automobilisti e pedoni, a far
sorgere il diritto al risarcimento per chi vi finisce dentro, quanto
piuttosto il fatto che tale situazione di pericolo non sia facilmente
riconoscibile con l’ordinaria diligenza.
A cura di David Valente
Studio legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata
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