venerdì 18 agosto 2017

Notifica atti giudiziari ai senza fissa dimora


La notifica di un atto giudiziario ad una persona senza una fissa dimora si esegue secondo le regole generali previste dal codice di procedura civile


L’invio di una lettera raccomandata o di un atto giudiziario ad una persona senza una fissa dimora può essere complicata per via della mancanza di un indirizzo di riferimento. Con il seguente articolo cerchiamo di fare il punto della situazione e comprendere come funziona in concreto la notifica atti giudiziari ai senza fissa dimora.
 
Chi è la persona senza fissa dimora?

La persona senza fissa dimora è quella che non ha una dimora stabile ed effettiva a causa di particolari circostanze quali, ad esempio, il ceto sociale di appartenenza o il mestiere che svolge. Vengono comunemente ricompresi in questa categoria i rom, gli ambulanti, gli artisti di strada e tutti coloro che non avendo una fissa dimora, conducono uno stile di vita “itinerante”.

Nella categoria dei senza fissa dimora vengono inclusi anche i senza tetto, che in realtà sono soggetti che hanno la dimora abituale nel Comune (perché non itineranti), pur non avendo la disponibilità di un’abitazione.

Per via della loro situazione tali soggetti non possiedono i requisiti per essere considerati residenti in un luogo e necessitano, dunque, di un trattamento giuridico differenziato. 


Come si effettua la notifica atti giudiziari ai senza fissa dimora?

La notificazione di atti giudiziari ai senza fissa dimora crea talvolta confusione ed incertezze sulla disciplina in concreto applicabile. Generalmente gli atti a loro destinati riportano indirizzi di fantasia, evidentemente fittizi che fanno subito intendere all’agente notificatore la particolare situazione in cui si trova il destinatario.

È il caso ad esempio di Via Modesta Valenti a Roma o via Ciro Lupo a Palermo.

In proposito è il caso di rammentare che l’Istat, nelle note illustrative della legge anagrafica [1], ha suggerito ai Comuni di istituire una sezione speciale nella quale elencare e censire come residenti tutti i senza fissa dimora e i senza tetto, individuando a tal fine una via non realmente esistente ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall’ufficiale di anagrafe.

In tale via vengono così iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto, sia i senza fissa dimora.

Ovviamente, in mancanza di un domicilio, la notifica di atti giudiziari ai senza fissa dimora non potrà seguire le regole che disciplinano la notificazione nei casi in cui si sia in presenza di una abitazione di fatto [2].  

Ma vediamo in concreto come effettuare la notifica di un atto giudiziario ad una persona senza fissa dimora.

In primo luogo è da dire che qualora il senza fissa dimora abbia eletto domicilio presso il Sindaco o la segreteria comunale del Comune dove abitualmente vive, la notificazione degli atti giudiziari segue le regole della c.d. notifica presso il domiciliatario [3], per cui la stessa si intende compiuta non appena l’atto viene materialmente consegnato all’addetto al ritiro del Comune stesso.

Diversamente, nel caso in cui tale elezione di domicilio non sia effettuata, la condizione dei senza fissa dimora potrà essere equiparata a quella di persona di cui non si conosce alcuna abitazione.

In particolare secondo la legge [4] «se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario, (…) la notifica si esegue mediante deposito dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario».

Dunque, nel caso in questione, eseguite tutte le ricerche eventualmente tra parenti o conoscenti – nel caso ve ne fossero - la notifica avverrà mediante deposito dell’atto nella Casa comunale dell’ultima residenza (se nota) ovvero in quella del luogo di nascita.



[1] L. n. 1228 del 24 dicembre 1954.
[2] art. 139 e 140 Cod. Proc. Civ.
[3] art. 141 Cod. Proc. Civ.
[4] art. 143 Cod. Proc. Civ.

A cura di David Valente
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione Riservata

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