Condominio: ecco cosa fare in caso di
infiltrazioni e macchie di umidità provenienti dall’appartamento soprastante.
Può capitare che la propria abitazione
venga danneggiata da infiltrazioni d’acqua
provenienti dall’appartamento soprastante e che tali infiltrazioni causino macchie di umidità sul soffitto.
In questi casi, le domande ricorrenti sono
due:
·
Di chi è la colpa?
·
Ma soprattutto, chi paga i danni?
Ecco le risposte a queste due domande.
Per comprendere di chi è la colpa delle
infiltrazioni d’acqua e chi è responsabile del danno da esse cagionato è bene
tenere a mente la seguente regola generale.
È sempre il detentore della cosa da cui proviene la causa del danno ad esserne
il responsabile.
Questa regola è prevista dal codice civile
[1], che prevede, in tali casi, un’ipotesi
di responsabilità oggettiva.
In altri termini, il custode di un bene (ovvero
chi ne ha la disponibilità) è ritenuto a priori il responsabile dei danni
cagionati a terzi dal bene e per liberarsi da tale responsabilità dovrà
dimostrare che il danno si è verificato per "caso fortuito" e cioè a causa di fattori per lui imprevedibili
ed ineliminabili.
Se, come avviene nella maggior parte delle
volte, non si riesce a dimostrare la sussistenza del c.d. caso fortuito, il
custode sarà ritenuto responsabile dei danni.
Ciò posto, analizziamo il comportamento
che bisognerebbe assumere in queste circostanze.
Orbene, le prime regole da seguire sono
sicuramente quelle dettate dal buon senso.
Spesso, infatti, si tratta di questioni di
valore economico non rilevante, per le quali non varrebbe la pena iniziare una
causa.
Inoltre, molte volte la provenienza dell’infiltrazione
potrebbe non essere certa.
È indispensabile, quindi, prima di
inoltrare qualunque richiesta
risarcitoria capire da che parte proviene l’infiltrazione.
A tal fine, la cosa più indicata da fare è
quella di informare l’amministratore di
condominio ed incaricare un proprio tecnico
di fiducia affinché esegua un sopralluogo
ed individui da dove provenga la perdita che ha causato le infiltrazioni e le macchie
sul soffitto così venutesi a creare.
Sarebbe opportuno, in tali circostanze,
coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati al fine di creare un
clima di fattiva collaborazione.
A seconda della provenienza
dell’infiltrazione, il responsabile sarà:
·
L’insieme condominiale, se
l’infiltrazione proviene dalle parti comuni del condominio;
·
Il singolo condomino, se
l’infiltrazione proviene esclusivamente
dal suo appartamento.
Una volta individuato il responsabile del
danno, si potrà ottenere dallo stesso:
·
L’eliminazione del problema che
ha causato l’infiltrazione (anche al fine di prevenirne altre per il futuro);
·
Il risarcimento del danno subito.
Sull’argomento, è utile segnalare che
talvolta non basta risarcire il danno solo con riferimento alla zona
interessata dall’infiltrazione.
Si pensi al caso in cui solo una parte del
soffitto risulti macchiata.
Ebbene, in tali circostanze potrebbe non
essere sufficiente limitarsi, ad esempio, a riverniciare solo la parte
danneggiata, che poi risulterebbe non uniforme al resto.
Ad affermarlo è stata la Corte di
Cassazione [2], la quale ha statuito che " può
non essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni un
intervento che non preveda l'integrale
rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli ambienti danneggiati, ma
tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate".
Nel caso di specie, infatti, un intervento parziale avrebbe comportato problemi estetici legati alla non
uniformità dell’intera parete.
Ovviamente, la Cassazione ha chiarito che
ciò non vale nel caso in cui sussista una situazione
di degrado della parete, non causata quindi dalle infiltrazioni, ma
preesistente ad esse.
In tal caso, come si legge nel testo della
sentenza, un intervento integrale "non potrebbe essere posto a carico della parte danneggiante che non vi
ha dato causa perché andrebbe al di là del ripristino da essa dovuto".
[1] Art. 2051 cod. civ.: "Ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo
che provi il caso fortuito".
[2] Cass. Civ. sentenza n. 12920 del 23.06.2015.
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