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venerdì 2 febbraio 2018

Adsl non funziona: spetta il risarcimento del danno esistenziale


In caso di Adsl non funzionante, l’utente ha sempre diritto al rimborso. In alcuni casi spetta anche il risarcimento del danno esistenziale. Vediamo quando
Ormai senza internet non si può fare nulla. Ciascuno di noi trascorre gran parte della propria vita on line. E ciò non solo per essere informati su tutto o – come spesso avviene – per socializzare con amici lontani e vicini. Internet è diventato uno strumento vitale soprattutto per lavorare. Avere una connessione a internet lenta o che non funziona come dovrebbe è fonte di disagi seri e di condizionamenti talvolta insopportabili. E se ciò è vero per le utenze domestiche, figuriamoci quali possano essere i danni per le utenze delle aziende nel caso in cui l’adsl dovesse smettere di funzionare. Ebbene, in caso di Adsl non funzionante o di connessione lenta è sempre possibile chiedere un rimborso. Ma non è tutto: in caso di disservizio, oltre alla compensazione patrimoniale, scatta anche il danno esistenziale.  Di tanto parleremo in questo articolo. Vediamo, dunque, come richiedere il rimborso per l’Adsl non funzionante, a cosa si ha diritto se la connessione a internet non funziona o è troppo lenta e quando scatta il danno esistenziale. Su tale ultimo aspetto, infatti, è stata di recente emessa un’interessantissima sentenza. Procediamo con ordine.

Adsl non funzionante: cosa fare

Si tratta purtroppo di un’esperienza fin troppo comune e davvero insopportabile: pagare per un servizio che poi si rivela non all’altezza. Non solo delle proprie aspettative, ma anche di quello che ci avevano promesso. Presentata dalla società telefonica come la “connessione perfetta”, nella realtà dei fatti si è rivelata tutt’altro. Ebbene, in questo caso è possibile chiedere un rimborso per l’Adsl che non funziona come dovrebbe.  Ed infatti, se la società telefonica ha promesso una determinata velocità di navigazione per il tramite di una  pubblicità trasmessa in tv, alla radio o pubblicata su giornali e depliant e tali standard di navigazione sono stati poi ribaditi al momento della firma del contratto, la velocità “promessa” deve essere necessariamente garantita al cliente. Non ci sono “scuse” che tengono. Al contrario, quando si riesce a contattare un operatore (talvolta dopo diversi tentativi che spazientirebbero chiunque) spesso ci si sente rispondere proprio con delle scuse: rallentamenti dovuti all’eccesso di traffico, colpa dell’elevato numero di utenze nella zona, ecc. Non è raro, poi, che l’operatore cerchi di far credere che è l’utente a non essere in grado di far funzionare le cose e che, al contrario, alla compagnia telefonica risulta che il funzionamento e la velocità di navigazione non presentano alcun problema. Ora, chi si sente “lievemente preso in giro” potrebbe non avere tutti i torti e se la parola dell’operatore non ispira particolare fiducia, è bene sapere che esistono moltissimi strumenti per far valere le proprie ragioni, tra cui anche il rimborso. La prima cosa da fare in questi casi è “minacciare” di cambiare operatore. Ciò renderà sicuramente l’iter di rimborso più veloce. Ciò in quanto a nessuno piace che i clienti scappino via, soprattutto in settori in cui c’è molta concorrenza.

Adsl non funzionante: come chiedere il rimborso?

Prima di chiedere il rimborso per l’Adsl non funzionante è necessario presentare un formale richiamo all’operatore telefonico via telefono, via fax o email. Entro 45 giorni il cliente ha diritto ad un riscontro da parte della compagnia telefonica. Se la risposta non arriva entro i tempi stabiliti si potrà avviare una procedura di contestazione per chiedere il rimborso. Questa procedura è gratuita e fattibile in prima persona dal cliente senza bisogno di un avvocato. In particolare, per la domanda di rimborso ci si deve rivolgere all’Autorità garante per le Comunicazioni (l’Agcom). Dunque, sarà l’Agcom, che accogliendo il ricorso, dovrà stabilire il rimborso per l’Adsl non funzionante o lo storno degli importi dovuti o, ancora, in base ai diversi casi, un indennizzo o un rimborso spese.

Adsl non funzionante: che rimborso spetta?

In caso di Adsl non funzionante spetterà un indennizzo diverso e con tempistiche differenti a seconda dell’operatore. Analizziamo i vari casi.

Rimborso Tim-Alice

Se l’operatore è Tim-Alice questo è tenuto alla riparazione del guasto entro 2 giorni successivi al reclamo (a tal fine chiamare il 187), in assenza dovrà riconoscere:
  • 5 euro di indennizzo al giorno per i servizi flat o semiflat;
  • 2 euro al giorno per i servizi di connettività a consumo.

Rimborso Vodafone

Vodafone, invece, è tenuto a riparare il guasto (la segnalazione va fatta al numero 190) entro 3-5 giorni lavorativi altrimenti è previsto un rimborso di 10 euro al giorno per ogni giorno di ritardo (massimo 50 euro in caso di assenza di linea per disservizio).

Rimborso Infostrada

Per  Infostrada il numero di riferimento è il 155.  Le riparazioni devono avvenire entro 4 giorni dal reclamo, in mancanza l’operatore riconoscerà un indennizzo di 5,16 euro al giorno fino ad un massimo di 100 euro.

Rimborso Fastweb

Con Fastweb l’operatore si impegna a riparare il guasto entro 72 ore dal reclamo altrimenti riconoscerà al cliente un indennizzo di 5 euro al giorno per un massimo di 10 giorni. Il cliente Fastweb che vuole chiedere un rimborso per l’Adsl non funzionante può chiamare il numero 192193, attivo tutti i giorni e a qualsiasi ora, oppure inviare un’e-mail dalla MyFastPage (l’area clienti del sito Fastweb) nella sezione «assistenza clienti». L’utente riceverà un sms di conferma della segnalazione ricevuta.

Rimborso Tiscali

Per Tiscali il numero di riferimento è il 130. L’operatore garantisce la riparazione del guasto entro 4 giorni lavorativi. È possibile chiedere, sempre tramite il servizio di assistenza, il rimborso per i giorni in cui la connessione ad Internet è rimasta interrotta.

Adsl non funziona: quando scatta il danno esistenziale

In alcuni casi il rimborso potrebbe manifestarsi del tutto insufficiente al fine di compensare il grave danno subito. Si pensi ad un’azienda con utenza Adsl Business: privarla di internet e, dunque, di una connessione significherebbe isolarla dal mondo, pregiudicarla nello svolgimento delle relazioni sociali e danneggiarla nella propria immagine e capacità di relazione. Ed infatti, se non avere una connessione funzionante è già grave per le utenze domestiche, figuriamoci cosa possa significare per chi con internet ci conclude affari di lavoro. Ebbene, in questi casi, oltre alla compensazione patrimoniale, scatta in automatico anche il risarcimento per il danno esistenziale subito. Ma non è tutto: il danno esistenziale, in questi casi, va risarcito anche se non risulta provato nel suo importo e nel suo ammontare. Come detto, infatti, il risarcimento è automatico o, per dirla in termini più giuridici, è in re ipsa. Ad affermarlo è stato il Giudice di Pace di Grosseto con una recentissima sentenza [1dalla quale può rinvenirsi principio di diritto che segue.
Oltre al danno patrimoniale deve essere liquidato – sia pure in via equitativa – il danno esistenziale, vale a dire il  turbamento ingenerato nell’utente in seguito al mancato funzionamento della linea Adsl (isolata, nel caso di specie, per 5 giorni), dovendosi ritenere che dalla disattivazione del servizio consegua in re ipsa (cioè automaticamente) un effetto pregiudizievole nello svolgimento di relazioni sociali, essendo impedita o quanto meno resa difficile l’attività professionale dell’utente, il quale risulta pregiudicato nell’immagine e nella capacità di relazione. Nel caso in esame, il Giudice –  a fronte di un disservizio durato 5 giorni ai danni di un’utenza business – ha stabilito un risarcimento pari a 570 euro, di cui 500 a titolo di danno esistenziale.
 [1Giudice di Pace di Grosseto, sent. n. 75 del 18.12.2017 (Magistrato onorario Vincenzo Colantuoni Romagnoli). 
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

Approfondimento già pubblicato sul portale La Legge Per Tutti Business al seguente Link


lunedì 22 maggio 2017

«Case Enasarco abbandonate»: quali i diritti del vicinato?


Se la fatiscenza delle case degli enti previdenziali è causa di degrado dell’intera zona urbana, ai vicini spetta il risarcimento del danno

Di fronte al condominio in cui abito ci sono altri due condomini di proprietà di un ente previdenziale, che versano in condizioni fatiscenti, tali da creare seri problemi a tutto il vicinato. Le abitazioni circostanti, infatti, stanno subendo – a causa del degrado della zona - un notevole abbassamento del valore di mercato. Inoltre anche la qualità della nostra vita sociale è peggiorata (molti amici addirittura hanno paura di venirci a trovare). Come posso procedere legalmente?

La problematica rappresentata dal lettore purtroppo non è isolata, ma caratterizza molte case di proprietà di enti previdenziali (quali, ad esempio, Enasarco, Enpaia, Enpam ecc …) non interessate da procedure di dismissione.
Molte volte, purtroppo, i fabbricati in questione versano in condizioni di incuria e degrado tali da ripercuotersi inevitabilmente sull’intera zona circostante e, dunque, anche su abitazioni che appartengono ad altre persone, impedendone la piena fruibilità e determinando il decadimento della qualità urbana.
Come riferito dal lettore, i condomini "in stato di abbandono" sono di proprietà di un ente previdenziale.
Ebbene, al riguardo, è necessario innanzitutto precisare che essere proprietari di un bene immobile comporta da un punto di vista giuridico tutta una serie di obblighi.
Obblighi  - nel caso di specie gravanti sull’ente previdenziale - non solamente nei confronti delle persone più o meno interessate a quell’immobile (come, ad esempio, nei confronti del conduttore nel caso di locazione, della compagine condominiale per ciò che concerne le parti comuni, o più semplicemente nei confronti di chi ci vive all’interno).
Ed infatti, il dovere di mantenere un immobile in buono stato ha come destinatari non solo coloro i quali ci vivono dentro, ma l’intera comunità nel cui ambito è ubicato l’immobile stesso.
Secondo la legge [1], in particolare, è pacifico che il proprietario dell'immobile, conservando la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati (come cornicioni, tetti, tubature idriche, ecc …), rimane responsabile in via esclusiva dei danni arrecati a terzi da dette strutture ed impianti.
Al riguardo, inoltre, l’articolo 58 del Codice delle Obbligazioni, a cui maggiormente si fa riferimento nei casi come quello di specie, recita quanto segue: «Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione».

Nel caso di specie, le condizioni di fatiscenza in cui versano i fabbricati posti in prossimità al condominio in cui vive il lettore, sono tali da creare tutta una serie di danni, che – in quanto tali – dovranno essere risarciti.
Segnatamente, la situazione descritta è tale da ingenerare danni sia di natura patrimoniale (immediatamente tangibili), sia di natura non patrimoniale.

I danni patrimoniali

In ordine al primo aspetto, i danni di natura patrimoniale sono facilmente determinabili e consistono nel c.d. deprezzamento che stanno subendo le abitazioni dei vicini, a causa della situazione descritta.
L’impatto della struttura sul decoro urbano, infatti, ha degli evidenti riflessi di carattere patrimoniale anche sugli immobili circostanti, che perdono – inevitabilmente - di valore.
Detta deminutio di valore è il risultato di una regola economica elementare, fondata sul rapporto qualità/prezzo, ove i due parametri sono in funzione reciproca.
Tale deprezzamento può facilmente essere accertato attraverso una perizia che stimi il valore degli immobili appartenenti al vicinato alla luce della riferita situazione di incuria.
Sarà sufficiente, pertanto, incaricare un esperto di fiducia (architetto o ingegnere) affinché esegua un sopralluogo ed, all’esito, metta per iscritto la riferita situazione di  incuria ed i correlativi danni che la stessa sta cagionando, in termini di deprezzamento, alle abitazioni circostanti .

I danni non patrimoniali

Come evidenziato dal lettore, unitamente ai suddetti profili, nella fattispecie esposta si ravvisano altri elementi di danno - di natura non patrimoniale - altrettanto rilevanti.
Si tratta dei cosiddetti danni da disagio abitativo.
L’espressione è stata coniata dalla giurisprudenza per esprimere il danno esistenziale subito dall’inquilino a causa del venir meno delle condizioni di vita gradevoli e socialmente accettabili.
Quanto detto trova fondamento nel seguente principio giuridico: «il diritto del proprietario a conservare la gradevolezza dell’abitare non si arresta a ciò che si trova all’interno della casa ma si espande a tutto il luogo circostante» [2].
Inoltre, nella circostanza come quella esposta, in cui - a causa della fatiscenza e dell’abbandono dell’ambiente circostante - vengono compromesse anche le relazioni sociali, il pregiudizio subito è talmente tanto evidente e manifesto che viene ritenuto sussistente “in re ipsa”, ossia viene riconosciuto dal Giudice in favore del danneggiato senza che sia necessario fornirne la prova.

In ogni caso, il danno può essere dimostrato mediante testimoni (come, ad esempio, gli amici che riferiscono di aver timore di recarsi a casa del lettore per evitare pericoli per la propria incolumità) o attraverso prove documentali (fotografie e/o una perizia dello stato dei luoghi), che dimostrino:

  •  la perdita di valore delle abitazioni poste in zona;
  •  i cambiamenti in senso peggiorativo che la situazione lamentata ha determinato nella qualità della vita sociale e/o di relazione.

Fornire la prova dei danni  significa certamente avvantaggiare il lavoro del Giudice e serve, soprattutto, a convincerlo nel ritenere sussistente il danno e, dunque, a disporne il risarcimento. 
Per quanto concerne l’ammontare dei danni, bisogna distinguere:

  • il danno patrimoniale: il cui ammontare – come evidenziato – consisterà nel deprezzamento subito dalle abitazioni dei vicini in ragione della situazione di incuria connotante il contesto urbano;
  • il danno non patrimoniale, (c.d. danno esistenziale da disagio abitativo) che, riguardando componenti psichiche e spirituali del dolore umano, non può essere predeterminato secondo rigidi schemi. Per tale ragione è importante riuscire a descrivere qual è la portata dell’alterazione, in senso peggiorativo, della qualità della vita subita.

Ciò posto, il consiglio pratico che diamo al lettore è in primo luogo quello di trasmettere una lettera di messa in mora nei confronti dell’ente previdenziale chiedendo:

  •  il compimento dei necessari interventi di riqualificazione affinché si ponga rimedio alla situazione di degrado in cui versano i fabbricati di cui è proprietario;
  • il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita di valore subita dagli immobili dicircostanti, per le difficoltà di commercializzazione e tutti gli aspetti patrimoniali legati alla situazione;
  •  il risarcimento del danno esistenziale, nella forma di danno da disagio abitativo.

Nel caso di mancato riscontro sarà necessario adire le vie legali per ottenere da un Giudice il riconoscimento dei suesposti diritti.

Relativamente ai profili mediatici, inoltre, sarebbe opportuno dare risalto alla questione, soprattutto al fine di "sensibilizzare" chi di dovere a porre rimedio alla situazione descritta.


[1] Cfr. artt. 2043 e 2051 c.c.
[2] C. Cass. sentenza n. 20849 del 11.09.2013 (segnatamente, in tema di immobili abusivi e violazione delle distanza).

Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata