lunedì 20 febbraio 2017

Bagaglio danneggiato. Che fare per ottenere un risarcimento?

Il crescente aumento del traffico aereo nazionale ed internazionale pone con sempre maggiore frequenza problematiche relative allo smarrimento, danneggiamento e/o ritardo nella ricezione del bagaglio.
Tali problematiche talvolta vengono risolte dal consumatore direttamente con la compagnia aerea che ha effettuato il trasporto, altre ricorrendo  in via stragiudiziale ad un Organismo di Conciliazione e altre volte ancora richiedono necessariamente l'intervento dell'Autorità giudiziaria. 
Da un punto di vista strettamente giuridico, la disciplina relativa allo smarrimento/danneggiamento del bagaglio è un evento dannoso la cui responsabilità, sotto il profilo colposo, è da attribuirsi al vettore ai sensi degli articoli 1681 e 1693 c.c..
Il Codice civile, nella formulazione delle norme richiamate, assicura una tutela forte al contraente più debole, ossia al passeggero, giungendo ad una inversione dell'onere della prova circa l'addebitabilità dell'evento a negligenza, imprudenza o imperizia del vettore.
Per limitare la rigorosità di un tale regime nei confronti del vettore, tuttavia, l'adesione alle Convenzioni sul trasporto aereo ha previsto talune limitazioni di responsabilità in favore di quest'ultimo nel caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio.
A parte i dubbi circa la vessatorietà di simili limitazioni ai sensi dell'art. 1469bis c.c., tanto per la disciplina del codice civile, quanto per quella convenzionale, il regime di responsabilità del vettore è basato sul concetto di “receptum”: ossia si tratta di una responsabilità che nasce dalla ricezione, consegna di una bene.
La pretesa risarcitoria in caso di danneggiamento del bagaglio è regolata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 nonché dal Regolamento 889/2002/CE.
La prima è un Trattato multilaterale volto all'unificazione delle norme relative al trasporto aereo internazionale e, per gli stati aderenti, è andato a sostituire la disciplina della Convenzione di Varsavia del 1929.
Secondo la Convenzione di Montreal, ratificata dall'Italia con la L. 12/2004, l'onere in capo al vettore di provare  la propria esclusione di responsabilità è bilanciato dalla possibilità di poter risarcire il danno a lui addebitabile in un importo predeterminato, sulla base di parametri fissati dalla legge.
L’art. 22 della Convenzione di Montreal stabilisce, infatti, che in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo la responsabilità del vettore è limitata ad una somma specifica.  
In particolare, il comma 2 prevede: "Nel trasporto di bagagli, la responsabilità  del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo  è  limitata alla somma di 1000 (DPS) diritti speciali di prelievo per passeggero" salvo che il cliente al momento della consegna della merce dichiari il più elevato valore della merce dietro pagamento di una somma aggiuntiva.
Escluso il caso di “dichiarazione di maggior valore”, come sopra indicata, la norma si ritiene sostanzialmente  invalicabile, diversamente da quanto stabilito nelle ipotesi di ritardo nel trasporto di persone e di bagagli, per i quali è prevista espressamente la decadenza del limite nei casi di dolo o colpa grave del vettore.
Ciascuna compagnia, poi, nelle proprie Condizioni Generali di Trasporto, prevede modi e termini nei quali la responsabilità del vettore può esser fatta valere, mediante contestazioni e reclami.

Atteso il limite del risarcimento, pari a circa € 1.150,00, è consigliabile che i passeggeri e chi in generale è tenuto contrattualmente a sostenere il rischio di danneggiamento sottoscrivano una copertura assicurativa a proprie spese.

Nel caso in cui il passeggero, tuttavia, abbia acquistato il biglietto aereo all'interno di un pacchetto turistico tutto compreso tramite un tour operator, avrà verosimilmente anche sottoscritto una polizza assicurativa a copertura dei rischi più comuni correlati al viaggio. Pertanto, in caso di danneggiamento del bagaglio potrà sempre chiedere il risarcimento anche alla compagnia assicurativa, senza che l'indennizzo da parte del vettore rappresenti un limite o un ostacolo.
Se anche tu sei stato vittima di smarrimento o danneggiamento del bagaglio scrivici a: info@samperisizarrelli-legal.eu.
Ma fallo in fretta!
I tempi per la contestazione infatti sono molto stringenti (7 o 21 giorni).


Studio Legale Samperisi&Zarrelli
Produzione riservata

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