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giovedì 16 febbraio 2017

Responsabilità medica: ecco tutte le novità


Presto entrerà in vigore il Disegno di legge Gelli (Ddl Gelli) per la riforma della responsabilità dei medici, che l’11 gennaio scorso è stato approvato al Senato ed è adesso al vaglio della Camera dei Deputati.
Il disegno di legge, che porta la firma del Responsabile Sanità del Partito Democratico Federico Gelli, si pone l’obiettivo di riformare completamente la tematica della responsabilità, sia civile che penale, dei medici nei confronti dei pazienti.
La ratio della riforma è ispirata dalla volontà di tentare di migliorare il “rapporto di fiducia” che dovrebbe esistere tra il medico ed i pazienti. Rapporto che, negli ultimi anni, si è andato sempre più incrinando, con la conseguenza che – da un lato –  il contenzioso in materia di c.d. malpractice sanitaria è notevolmente aumentato e – dall’altro – i medici lavorano costantemente con il timore che i pazienti (o i suoi eredi) un domani lo citeranno in giudizio.
Ad oggi, se in sala operatoria “qualcosa va storto” un medico rischia una condanna penale per omicidio colposo. Ed è proprio per il timore di sbagliare e di finire in Tribunale che i medici sono “condizionati” nel proprio lavoro, finendo talvolta per “dribblare” trattamenti complessi, ma utili per la salute dei pazienti.
Per questi motivi, in Italia, si sente sempre più spesso parlare di c.d. medicina difensiva, la quale – come noto – si concretizza in condotte che gli operatori sanitari adottano al fine di evitare eventuali responsabilità.
Dette condotte possono essere di due tipologie ed al riguardo si parla di:
  •        Medicina difensiva negativa, che si verifica allorquando il medico al fine di non porre in essere condotte presumibilmente compromettenti, evita – ad esempio - di effettuare interventi chirurgici rischiosi (poiché si sa, chi non fa, non sbaglia), anche qualora questi potrebbero “salvare” la vita del paziente.
  •      Medicina difensiva positiva, che consiste nella prassi di sottoporre i pazienti a trattamenti non necessari, se non in funzione della “linea difensiva” che potrebbe giustificare – un domani – il medico dinanzi ad un giudice.
Con il risultato che i medici, per mettersi al riparo da possibili contenziosi con i pazienti, propongono cure alternative ai più “compromettenti”, ma talvolta anche salvifici interventi chirurgici (medicina difensiva negativa), o, sempre al fine di non vedersi accusati ingiustamente, sottopongono i pazienti a cure non necessarie, ma che comunque “pesano” sulle casse del Servizio Sanitario Nazionale (medicina difensiva positiva).
Per dirla in maniera semplice, negli ultimi tempi il medico si è visto costretto a curare il paziente dovendo tenere a mente  più che la salute del paziente stesso la necessità di evitare - un domani – una citazione in giudizio.

Ecco che, dunque e sebbene siano passati pochi anni dalla c.d. legge Balduzzi [1] si è sentita la necessità di “riscrivere” la materia, per far fronte – essenzialmente a due obiettivi:
  •    garantire maggiori tutele per il medico;
  •    assicurare maggiore trasparenza nei confronti dei pazienti, prevedendo inoltre vie più rapide e più sicure al fine di ottenere un risarcimento per i danni cagionati dalla “malasanità”.

Vediamo come.  

La responsabilità civile del medico
Con la riforma cambiano i connotati della responsabilità civile del medico, che non avrà più natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.), ma extra-contrattuale (ex art. 2043 c.c.).
Tale mutamento non è di poco conto, atteso che cambia l'onere della prova. D’ora in poi sarà il paziente a dover provare “la colpa” del medico e non più il medico a dover dimostrare di non aver sbagliato.
Altra conseguenza è che si “accorcia” il termine prescrizionale per il paziente che intenda ottenere un risarcimento del danno derivante da malpractice sanitaria. Il danneggiato, a tal fine, non avrà più 10 anni, ma soli 5 anni per promuovere l’azione.

La responsabilità civile della struttura sanitaria
Per la struttura sanitaria, invece, la responsabilità  continua ad avere natura contrattuale. Sarà detta struttura, dunque, a dover dimostrare di non avere avuto responsabilità nei casi di “malasanità”. Con l’ulteriore conseguenza – facilmente intuibile – che il paziente sarà più incentivato a promuovere una causa  contro l’azienda ospedaliera, che nei confronti del singolo medico (anche in considerazione delle maggiori disponibilità economiche della prima rispetto al secondo).

La responsabilità penale del medico
Si “alleggerisce” la responsabilità penale del medico. Il Ddl Gelli, infatti, prevede l’inserimento di un nuovo articolo nel codice penale (segnatamente l’art. 590 ter c.p.) [2], in base al quale l’esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del paziente a causa della propria imperizia risponde dei reati di omicidio colposo [3] e lesioni personali colpose [4] soltanto in caso di colpa grave.
Tale colpa, però, viene meno quando il medico abbia agito nel rispetto delle c.d. buone pratiche assistenziali, delle raccomandazioni e delle linee guida pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità.

La conciliazione stragiudiziale e l’obbligo di assicurazione
Per tutte le controversie relative ai casi di responsabilità medica (e con evidente scopo deflattivo del contenzioso in materia) sarà obbligatorio tentare una conciliazione stragiudiziale prima di rivolgersi al giudice, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziaria.
In questo modo i tempi per ottenere un risarcimento dei danni derivanti da malasanità si ridurrebbero e tutte le strutture sanitarie sarebbero obbligate ad assicurarsi.
Di conseguenza, inoltre, se il cittadino non riuscisse ad ottenere il risarcimento dovuto dall’azienda ospedaliera, ben potrebbe rivolgersi alla compagnia assicurativa.


Il c.d. fondo di garanzia
Altra novità molto interessante è quella relativa all’introduzione di un fondo di garanzia a tutela degli interessi dei pazienti che devono essere rimborsati. Detto fondo, infatti, risarcirà i danni subiti dai pazienti nei casi in cui gli importi eccedano i massimali delle polizze stipulate dalle strutture sanitarie o nei casi di insolvenza delle stesse società assicurative.




[1] L. n. 189 del 08.11.2012.

[2] Art. 590-ter. - (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario) - L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge».

[3] Art. 589 cod. pen.

[4] Art. 590 cod. pen.


sabato 4 febbraio 2017

Mondo medico: orari di lavoro e turni di pronta disponibilità illegittimi

I principi e le norme che regolamentano, nel mondo medico, la materia dell’orario massimo di lavoro, dei turni di pronta disponibilità, dei riposi, delle pause e delle ferie sono stati oggetto di grande dibattito.

Per molti anni, infatti, il Legislatore italiano ha cercato di negare ai dirigenti medici ed ai sanitari dipendenti delle Aziende Sanitarie Pubbliche il diritto ad evitare eccessi lavorativi prolungati e ad usufruire dei riposi nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, con il risultato che i medici erano costretti a turni di lavoro spesso e volentieri "massacranti".

Per questo motivo sono in corso diverse azioni per il risarcimento del danno derivante dall’illegittimità dell’orario di lavoro e solo a partire dal 2014, il Governo italiano è riuscito ad apportare le necessarie modifiche legislative a tutela del personale medico-sanitario [1].


Cosa prevede attualmente la legge?

La legge è molto chiara e prevede, in particolare, quanto segue:
  •       Durata massima dell’orario di lavoro: non si può lavorare per più di 48 ore a settimana, straordinari compresi [2].
  •        Riposo giornaliero: il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore [3].

La legge precisa, poi, che il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, salvo che per le attività caratterizzate da periodi di lavoro  frazionati durante la giornata, ossia per quelle attività che per loro natura sono svolte in modo discontinuo.
L’esempio più tipico è quello della c.d. reperibilità o pronta disponibilità medica.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del medico e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura sanitaria nel più breve tempo possibile dalla chiamata.
La legge [4] prevede che:
  •         L’istituto della pronta disponibilità può essere utilizzato solo per coprire turni notturni o festivi.
  •        La regola è che i turni di pronta disponibilità coperti dal singolo dirigente medico non siano più di dieci al mese.

Il rispetto dei predetti limiti è importantissimo. Specialmente per la professione sanitaria, infatti, orari di lavoro "umani" alternati a riposi sufficienti servono proprio ad evitare che l’eccessivo affaticamento del personale medico-sanitario possa costituire  un pericolo per la salute e l’incolumità dei pazienti.

Cosa succede nella realtà?

Purtroppo, nel mondo medico, la realtà dei fatti si discosta molto dal dettato normativo.
Nell'attuale contesto sanitario, caratterizzato dal contenimento delle spese e dal c.d. blocco del turn-over, la corretta applicazione della legge risulta quasi impossibile e potrebbe comportare problematiche non indifferenti.
Per sopperire a tali problematiche si sono rese necessarie delle deroghe, soprattutto per far fronte alle sempre più numerose situazioni di carenza di organico.
A tal proposito, tuttavia, si deve tenere a mente che la previsione di tali deroghe deve rispettare il dettato della normativa Europea [5].
Con un’importantissima direttiva, intatti, il  Consiglio d’Europa ha precisato che le norme in materia di riposo giornaliero, pause, riposo settimanale, durata massima dell’orario di lavoro e durata del lavoro notturno possano essere derogate soltanto a condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali, in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.

Ed invero, adottare delle specifiche tutele in un settore così delicato qual è quello della assistenza medica costituisce per l’azienda sanitaria un dovere etico, prima ancora che un obbligo formale di legge.
L’inerzia dei soggetti istituzionali che dovrebbero provvedervi, infatti, comporta per i medici la sopportazione di "turni massacranti" che aumentano i rischi di  c.d. errore clinico ai danni dei pazienti.

Ciò posto, pensando di fare cosa utile, si elencano qui di seguito alcune situazioni che, sebbene molto diffuse nella prassi, si rivelano illegittime o tali da esporre di fatto il medico al rischio di un affaticamento che può risultare dannoso per la salute e pericoloso per il paziente.

·         L’istituto della pronta disponibilità può essere utilizzato solo per coprire turni notturni o festivi. Opzioni diverse, pur se notoriamente diffuse, quali la pronta disponibilità pomeridiana dalle 16 alle 20, costituiscono una violazione della legge.
·           La regola è che i turni di pronta disponibilità coperti dal singolo dirigente medico non siano più di dieci al mese. In tale ambito, tuttavia, le eccezioni sono diventate la regola e in molte realtà il numero dei turni mensili di pronta disponibilità coperti dai singoli medici supera non sole le 10, ma anche le 15 unità.
·             La previsione di due o più turni consecutivi di pronta disponibilità di 12 ore è illegittima;
·         A fronte di un turno di guardia notturna deve essere lasciato libero il giorno prima ed il giorno dopo di guardia stesso. Opzioni diverse sono contrarie al dettato normativo.
·         Non si può affidare un turno di pronta disponibilità che va dalle 20 alle 8 del mattino al dirigente medico che sia stato in servizio dalle 14 alle 20 del giorno precedente;

·        A fronte di un turno notturno di pronta disponibilità deve essere  lasciato libero il pomeriggio precedente ed il mattino successivo. Si profilerebbe in caso contrario una turnazione "massacrante".
    Al riguardo, preme sottolineare che sarebbe consigliabile la segnalazione delle eventuali violazioni, al fine di una loro eliminazione o quanto meno per cercare di correggere le cause (prima tra tutte la carenza di organico) che le hanno determinate.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.


[1] Art. 14 della l. n. 161 del 30.10.2014.

[2] Art. 4 del D. Lgs n. 66 del 08.04.2003, la cui applicabilità è stata ripristinata per la dirigenza medica in forza del comma 1 dell’art. 14 della l. n. 161 del 30.10.2014. Tale articolo è rubricato "Durata massima dell’orario di lavoro" e dispone, al comma 2, che "la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario".

[3] Art. 7 del D. Lgs n. 66 del 08.04.2003. Tale norma statuisce che "il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità".

[4] Cfr. Art. 17 del Ccnl 2002_2005.


[5] Direttiva 93/104/CE del 23.11.1993.

venerdì 3 febbraio 2017

Medici e sanitari. Indennizzo per le ore di lavoro non pagate

Risarcimenti consistenti per medici e personale sanitario che hanno lavorato oltre i limiti previsti dalla Direttiva UE.
Si stima un risarcimento di circa 80.000,00 a medico e ondate di ricorsi per mancato rispetto dell’orario massimo di lavoro e delle ore di riposo giornaliere previste dalla Direttiva 2003/88.
La questione è semplice. Il legislatore europeo, data la delicatezza della professione sanitaria, ha introdotto un limite all’orario di lavoro dei medici e del personale sanitario per evitare che l’eccessivo affaticamento costituisse un pericolo per la salute e l’incolumità dei pazienti.
L’Italia nel 2003 ha dato attuazione alla Direttiva con il Decreto legislativo n. 66, ma qualche anno dopo, con la Legge  Finanziaria del 2008 [1] il Governo ha fatto retrofront prevedendo una deregolamentazione dell’orario di lavoro dei medici, equiparandolo a quello dei dirigenti.
La conseguenza di tale riforma è stata quella di costringere illegittimamente medici e sanitari dipendenti delle Aziende Sanitarie Pubbliche a turni di lavoro prolungati e massacranti, senza il rispetto degli orari di riposo previsti per gli altri lavoratori italiani ed europei.
La norma europea stabilisce, infatti, per tutti i lavoratori un orario settimanale di massimo 48 ore – compresi gli straordinari – ed un riposo giornaliero di 11 ore consecutive.  La anzidetta legge finanziaria e il D.L. n. 112/2008 [2] hanno illegittimamente escluso l’applicabilità di tale disciplina ai medici dipendenti del servizio sanitario nazionale.
L’Europa, per tale violazione, ha ripreso e sanzionato più volte il nostro Paese, il quale ha impiegato ben 6 anni [3] per riorganizzare il lavoro dei medici dipendenti in conformità alla Direttiva europea e alle norme nazionali previste per gli altri lavoratori dipendenti.
Sebbene la ritardata regolarizzazione della situazione, resta il fatto che il personale medico ha, nel corso degli anni, svolto una prestazione lavorativa non correttamente retribuita, nonché è stato vittima della inesatta e/o tardiva applicazione della Direttiva europea.
Per tale ragione, i medici di tutto il territorio nazionale stanno per intraprendere delle azioni giudiziarie nei confronti dello Stato italiano e/o dell’Ente Ospedaliero per vedersi risarcire il danno derivante dalla illegittima privazione di una garanzia riconosciuta a tutti i lavoratori europei oltre al rimborso delle ore di lavoro non retribuite.


[1] art. 3, comma 85, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
[2] art.  41, comma 13, d.l. n. 112 del 25.06.2008.
[3] L. 161 del 30.10. 2014