giovedì 18 gennaio 2018

Lasciare il dipendente inattivo: è mobbing?


Per la Cassazione lasciare un dipendente inattivo e con la scrivania vuota non è mobbing se non è provata la volontà persecutoria

Lasciare inattivo il dipendente è mobbing? Svuotarlo delle sue mansioni obbligandolo a una forzata inattività, per umiliarlo e farlo sentire inadeguato? È questo il quesito affrontato dalla Cassazione in una recente sentenza [1] nella quale ha negato il diritto al risarcimento ad un funzionario pubblico il quale lamentava che le vessazioni da parte del suo superiore si erano concretizzate nella totale privazione di mansioni e incarichi.



Mobbing: che cos’è?

Il mobbing consiste in una serie ripetuta di condotte illecite con carattere persecutorio tenute dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Queste possono consistere in maltrattamenti, umiliazioni e lesioni della sua dignità e sono tutte rivolte a un unico fine: ostacolare la crescita professionale del dipendente, demoralizzarlo, offenderlo ed eventualmente portarlo a dimettersi e lasciare il posto di lavoro. L’intento del datore di lavoro è quindi unico e identico in tutte le occasioni: quello di far soffrire la vittima e di lederne gli interessi.

Inoltre le condotte illecite devono essersi verificate in un lasso di tempo apprezzabile (non si parlerebbe di mobbing, ad esempio, se i comportamenti lesivi sarebbero limitati a pochi episodi). La durata del mobbing varia a seconda della gravità e alla frequenza delle offese.
Nella sentenza in commento la Cassazione ha ribadito quanto già affermato in precedenti decisioni e cioè che, ai fini della configurabilità del mobbing rilevano i seguenti elementi:

·         una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto;

·         l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;

·         il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità;

·         l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.



Mobbing e demansionamento

Un altro caso di mobbing assai frequente e affine a quello della privazione di mansioni è quello del demansionamento, ossia quando si costringe il dipendente a svolgere mansioni di livello inferiore rispetto a quelle per cui è stato assunto. Come detto, ciò deve avvenire in più situazioni e con il medesimo intento, non solo occasionalmente. La giurisprudenza attribuisce significativo valore alla durata del demansionamento e richiede un ampio dislivello tra le mansioni precedentemente svolte e quelle successivamente assegnate.

Certamente, in ordine al caso trattato dalla sentenza in commento non può non compiersi una valutazione ulteriore. Nel caso del dipendente pubblico lasciato inattivo, se anche non possono ritenersi integrati, a giudizio della Corte di Cassazione, i presupposti per la configurabilità del mobbing, di certo devono valutarsi ulteriori profili di responsabilità da parte del dirigente: in primo luogo la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché in possibili profili di responsabilità erariale.




Studio Legale Samperisi&Zarrelli 
Produzione riservata 

Approfondimento già pubblicato in "La legge per tutti business" al seguente link

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