La donazione di una somma di denaro a persona che vive
all’estero segue le regole del diritto nazionale
Se ho un amico che vive all’estero e intendo donargli una somma di denaro, posso procedere
direttamente con il bonifico o devo necessariamente rivolgermi al notaio?
Se ti sei posto questa domanda, potresti trovare interessante
leggere questo approfondimento.
Infatti, la risposta al quesito relativo alle modalità con
cui effettuare una donazione di una somma di denaro all’estero non può essere
“secca”, ma richiede alcune precisazioni e distinzioni.
Donazione all’estero di somma di denaro: modico valore
Le modalità con cui può eseguirsi una donazione di denaro
variano a seconda del valore della donazione stessa.
Il nostro ordinamento, infatti, prevede che se la donazione
ha ad oggetto somme di modico valore, non sono previste forme ufficiali
e, pertanto, non sarà richiesto l’intervento del notaio [1].
Il significato di “modico valore”, tuttavia, non ha una
definizione normativa precisa. La legge non dice con esattezza quando
una donazione possa considerarsi di modico valore. Secondo la legge, per
stabilirlo, bisogna prendere in considerazione il patrimonio e le condizioni
economiche del donante.
La Corte di Cassazione ha più volte precisato che, una
donazione, per essere qualificata di modico valore, deve essere valutata con
riferimento al patrimonio del donante e a quello del beneficiario.
Infatti,
il concetto di “modico valore” non è assoluto ed uguale per tutti: lo stesso
importo può essere considerato modico per alcuni e non modico per altri.
In pratica, una certa somma di denaro può essere poca cosa
per alcuni e molto per altri. Per alcune persone un milione di euro potrebbe essere una cifra di modico valore
(beati loro!) per altri no e così via discorrendo.
Dunque per porre in essere una donazione di modico valore è
sufficiente effettuare in concreto la consegna o il trasferimento del denaro.
In proposito, però, va ricordato che quand’anche la donazione
fosse ritenuta di modico valore e dunque non soggetta a formalismi, per importi
superiori ad euro 3.000 non è consentita la consegna in contanti ma è
necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili quali il bonifico bancario, l’assegno bancario o l’assegno
circolare non trasferibile.
Tali regole si applicano indipendentemente dalla nazionalità del
beneficiario, poiché riguardano un trasferimento di ricchezza posto in essere in territorio italiano da cittadino italiano.
Pertanto se anche si tratta di donazione all’estero e il
beneficiario della donazione è un cittadino straniero, le regole da seguire
saranno quelle italiane [2].
Donazione all’estero di somma di denaro: non modico valore
Al contrario, se la donazione dovesse avere ad
oggetto una somma di valore non modico sarà necessario effettuarla mediante la
stipula di un atto pubblico di donazione
da concludersi dinanzi al notaio
(alla presenza di due testimoni) [3].
La
conclusione di tale atto pubblico è prevista dalla legge a pena di nullità della donazione.
Anche
in questo caso si dovrà ritenere applicabile la normativa italiana e le regole
da questa previste. Non si può scegliere in sostanza di effettuare la donazione
secondo le norme di un altro stato.
La
normativa italiana, peraltro, si applica altresì con riferimento alle imposte da pagare, il cui importo non è
fisso ma varia in base al valore della donazione.
In
particolare, l’aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta prevista per
la donazione cambia in relazione al rapporto di parentela intercorrente tra
donante e donatario.
A cura di David Valente
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
[1] art. 783 Cod. Civ.
[2] anche sulla scorta delle
norme di diritto internazionale privato.
[3] artt. 782 e 2699 Cod. Civ
Nessun commento:
Posta un commento