Nel
settore assicurativo, quando si parla di disdetta, si indica la scelta
di chi non intende rinnovare il contratto con la propria compagnia assicurativa, spesso per cercare altrove migliori
proposte economiche.
La
disdetta, in sostanza, impedisce al contratto di rinnovarsi automaticamente con
la stessa compagnia assicurativa.
La
disdetta rispetto alle altre ipotesi di cessazione del contratto (es. il recesso)
è totalmente gratuita e non subisce l’applicazione di penali.
Questo
risultato è stato raggiunto grazie alla procedura di semplificazione [1]
che, a partire dal 1 gennaio 2013 ha abrogato il c.d. “tacito rinnovo”.
Ma
cosa comportava, prima di questa data, il tacito
rinnovo? Prima della tanto auspicata riforma del 2012, in materia di assicurazioni rc auto vigeva la regola
per cui il contratto stipulato con una compagnia assicurativa si rinnovava
automaticamente alla sua scadenza, salvo che il cliente non effettuasse appunto
formale disdetta.
Ciò
comportava, per le compagnie assicurative, che acquisito un cliente, questo
restava tale per molti anni, a meno che questo – solerte – non si ricordasse di
inviare una lettera raccomandata a/r (fax o email se consentito dall’impresa) prima
della scadenza.
Nella
realtà dei fatti accadeva che generalmente tale termine spirava e, dunque, il
cliente rimaneva assicurato presso la stessa compagnia per molto, molto tempo.
Con
l’abolizione del tacito rinnovo, invece, ciascun assicurato alla scadenza del
contratto deve necessariamente stipulare un nuovo contratto rc auto, per cui è
invogliato a verificare i prezzi praticati da ciascuna compagnia. Agli automobilisti sono
concessi in ogni caso 15 giorni di tolleranza o di ultrattività della vecchia
assicurazione per scegliere se rinnovare con la stessa compagnia o cambiarla.
Tale
situazione innesca certamente un importante circolo virtuoso per cui le
assicurazioni tendono a proporre migliori tariffe per acquisire nuova
clientela. E ciò, ovviamente, ha determinato e continua a determinare una
diminuzione del costo dell’assicurazione.
Bisogna
però evidenziare che l’abolizione del tacito rinnovo riguarda solo le polizze rc auto (ossia le polizze responsabilità civile auto obbligatorie
per legge).
Chi
nella stipula del contratto ha azionato polizze “parallele”, relative ad altre
coperture - come ad esempio quella sugli infortuni del conducente o per il
furto - potrà disdire attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno
inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Vi sono, però, casi in cui non è
necessario attendere la naturale scadenza del contratto ma è
possibile disdire prima il contratto. Le ipotesi più frequenti sono quelle di furto,
vendita o rottamazione dell'auto.
In presenza di una di queste situazioni, si potrà effettuare la la disdetta
dell’assicurazione e chiedere alla compagnia assicurativa il rimborso del premio non goduto.
Il
contratto viene quindi sciolto e le parti sono liberate da tutti i diritti e i
doveri a esso collegati. All’automobilista è rimborsato l’importo
corrispondente ai giorni di copertura assicurativa non ancora goduti.
Dunque,
a seguito dell’abolizione del tacito rinnovo è, quindi, possibile abbandonare
la propria compagnia (ed eventualmente aderire a proposte più convenienti) senza fornire preavviso e senza inviare disdetta.
Attenzione,
però, è bene sapere che nel caso in cui si voglia stipulare una nuova polizza
con una nuova compagnia assicuratrice, in molti casi è necessario presentare l’attestato
di rischio. Questo documento, che consiste nella “storia assicurativa”
relativa agli ultimi cinque anni, viene rilasciato dalla compagnia assicurativa
con cui è in essere il rapporto assicurativo, con almeno 30 giorni di anticipo
rispetto alla sua naturale scadenza.
A cura di David Valente
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
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