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sabato 26 agosto 2017

Donazione di una somma di denaro all'estero


La donazione di una somma di denaro a persona che vive all’estero segue le regole del diritto nazionale





Se ho un amico che vive all’estero e intendo donargli una somma di denaro, posso procedere direttamente con il bonifico o devo necessariamente rivolgermi al notaio? 
Se ti sei posto questa domanda, potresti trovare interessante leggere questo approfondimento. 
Infatti, la risposta al quesito relativo alle modalità con cui effettuare una donazione di una somma di denaro all’estero non può essere “secca”, ma richiede alcune precisazioni e distinzioni.

Donazione all’estero di somma di denaro: modico valore

Le modalità con cui può eseguirsi una donazione di denaro variano a seconda del valore della donazione stessa.
Il nostro ordinamento, infatti, prevede che se la donazione ha ad oggetto somme di modico valore, non sono previste forme ufficiali e, pertanto, non sarà richiesto l’intervento del notaio [1].
Il significato di “modico valore”, tuttavia, non ha una definizione normativa precisa. La legge non dice con esattezza quando una donazione possa considerarsi di modico valore. Secondo la legge, per stabilirlo, bisogna prendere in considerazione il patrimonio e le condizioni economiche del donante.  
La Corte di Cassazione ha più volte precisato che, una donazione, per essere qualificata di modico valore, deve essere valutata con riferimento al patrimonio del donante e a quello del beneficiario. 
Infatti, il concetto di “modico valore” non è assoluto ed uguale per tutti: lo stesso importo può essere considerato modico per alcuni e non modico per altri. 
In pratica, una certa somma di denaro può essere poca cosa per alcuni e molto per altri. Per alcune persone un milione di euro potrebbe essere una cifra di modico valore (beati loro!) per altri no e così via discorrendo. 
Dunque per porre in essere una donazione di modico valore è sufficiente effettuare in concreto la consegna o il trasferimento del denaro. 
In proposito, però, va ricordato che quand’anche la donazione fosse ritenuta di modico valore e dunque non soggetta a formalismi, per importi superiori ad euro 3.000 non è consentita la consegna in contanti ma è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili quali il bonifico bancario, l’assegno bancario o l’assegno circolare non trasferibile. 
Tali regole si applicano indipendentemente dalla nazionalità del beneficiario, poiché riguardano un trasferimento di ricchezza posto in essere in territorio italiano da cittadino italiano. 
Pertanto se anche si tratta di donazione all’estero e il beneficiario della donazione è un cittadino straniero, le regole da seguire saranno quelle italiane [2].


Donazione all’estero di somma di denaro: non modico valore 
Al contrario, se la donazione dovesse avere ad oggetto una somma di valore non modico sarà necessario effettuarla mediante la stipula di un atto pubblico di donazione da concludersi dinanzi al notaio (alla presenza di due testimoni) [3]. 
La conclusione di tale atto pubblico è prevista dalla legge a pena di nullità della donazione. 
Anche in questo caso si dovrà ritenere applicabile la normativa italiana e le regole da questa previste. Non si può scegliere in sostanza di effettuare la donazione secondo le norme di un altro stato. 
La normativa italiana, peraltro, si applica altresì con riferimento alle imposte da pagare, il cui importo non è fisso ma varia in base al valore della donazione.  
In particolare, l’aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta prevista per la donazione cambia in relazione al rapporto di parentela intercorrente tra donante e donatario. 



A cura di David Valente
Samperisi&Zarrelli Studio Legale




[1] art. 783 Cod. Civ. 
[2] anche sulla scorta delle norme di diritto internazionale privato.
[3] artt. 782 e 2699 Cod. Civ

mercoledì 1 febbraio 2017

Vuoi creare una Startup innovativa?

La parola Startup è oramai entrata prepotentemente nel linguaggio quotidiano di tutti, ma non tutti -forse - sanno cosa sia e men che meno come si costituisca.

Certamente il primo passo da compiere è la scelta del modello societario che si intende adottare e successivamente capire il tipo di start-up che si vuole realizzare (esistono, infatti, diverse forme di start-up: start-up a vocazione sociale; turismo; i c.d. incubatoi certificati, tutte con i loro requisiti e con il loro scopo). 
Occorre poi individuare una sede legale e, non da ultimo, l’oggetto sociale.
La Legge consente di scegliere un modello tipizzato per le startup che si vogliono costituire che possono qualificarsi talvolta come società per azioni (S.p.a.) o a responsabilità limitata (S.r.l.), talaltra nella forma della cooperativa.
Certamente è consigliabile adottare una forma societaria ed imprenditoriale snella che consenta di beneficiare dei requisiti ordinari della società ma con i notevoli vantaggi fiscali derivanti dall’essere una “start-up”. 
L’aspetto sicuramente più interessante è che, una volta scelto il Tipo sociale, non ci si dovrà più necessariamente rivolgere al notaio, ma sarà sufficiente predisporre uno statuto e  un atto costitutivo conforme alle disposizioni inderogabili di legge. 
Dal 20 luglio 2016 l'assistenza del notaio, dunque, non è obbligatoria ma la valutazione dei requisiti per accedere alla normativa in questione, la redazione degli atti e la predisposizione dei documenti necessari, le formalità da compiere e gli adempimenti da effettuare spesso si rivelano attività particolarmente complesse per chi non ha molta dimestichezza con questo genere di procedure. 
Soprattutto alla luce della considerazione che l'errore anche di un solo dato determina l'irricevibilità della richiesta e, dunque, la mancata iscrizione della startup. 
Una volta che tutta la documentazione sia completa e regolare è possibile procedere alla iscrizione della società nel Registro delle Imprese competente per territorio. Contestualmente all'iscrizione ordinaria, i soci devono, altresì, presentare anche un'istanza di iscrizione nella sezione speciale, pena il rifiuto dell’iscrizione nella sezione ordinaria.
La qualifica di startup oltre che esser acquisita deve anche esser mantenuta: per farlo i soci dovranno espletare alcune formalità (talvolta con scadenza periodica) quali: aggiornare le informazioni contenute nella sezione speciale del Registro delle Imprese entro 6 mesi dalla iscrizione e, almeno ogni sei mesi depositare un’autocertificazione che attesti il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La strada per la digitalizzazione e dematerializzazione della P.A., però, è ancora molto lunga. Si possono rottamare un timbro o una montagna di carta, si possono annullare le distanze geografiche e ridurre i tempi di gestione di una pratica, ma farsi assistere da un professionista rimane sempre una buona abitudine.
Per qualunque dubbio o consiglio non esitate a contattarci.