Certamente il primo passo da compiere è la scelta del modello societario che si intende adottare e successivamente capire il tipo di start-up che si vuole realizzare (esistono, infatti, diverse forme di start-up: start-up a vocazione sociale; turismo; i c.d. incubatoi certificati, tutte con i loro requisiti e con il loro scopo).
Occorre poi individuare una sede legale e, non da ultimo, l’oggetto sociale.
La Legge consente di scegliere un modello tipizzato per le startup che si vogliono costituire che possono qualificarsi talvolta come società per azioni (S.p.a.) o a responsabilità limitata (S.r.l.), talaltra nella forma della cooperativa.
Certamente è consigliabile adottare una forma societaria ed imprenditoriale snella che consenta di beneficiare dei requisiti ordinari della società ma con i notevoli vantaggi fiscali derivanti dall’essere una “start-up”.
L’aspetto sicuramente più interessante è che, una volta scelto il Tipo sociale, non ci si dovrà più necessariamente rivolgere al notaio, ma sarà sufficiente predisporre uno statuto e un atto costitutivo conforme alle disposizioni inderogabili di legge.
Dal 20 luglio 2016 l'assistenza del notaio, dunque, non è obbligatoria ma la valutazione dei requisiti per accedere alla normativa in questione, la redazione degli atti e la predisposizione dei documenti necessari, le formalità da compiere e gli adempimenti da effettuare spesso si rivelano attività particolarmente complesse per chi non ha molta dimestichezza con questo genere di procedure.
Soprattutto alla luce della considerazione che l'errore anche di un solo dato determina l'irricevibilità della richiesta e, dunque, la mancata iscrizione della startup.
Una volta che tutta la documentazione sia completa e regolare è possibile procedere alla iscrizione della società nel Registro delle Imprese competente per territorio. Contestualmente all'iscrizione ordinaria, i soci devono, altresì, presentare anche un'istanza di iscrizione nella sezione speciale, pena il rifiuto dell’iscrizione nella sezione ordinaria.
La qualifica di startup oltre che esser acquisita deve anche esser mantenuta: per farlo i soci dovranno espletare alcune formalità (talvolta con scadenza periodica) quali: aggiornare le informazioni contenute nella sezione speciale del Registro delle Imprese entro 6 mesi dalla iscrizione e, almeno ogni sei mesi depositare un’autocertificazione che attesti il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
La strada per la digitalizzazione e dematerializzazione della P.A., però, è ancora molto lunga. Si possono rottamare un timbro o una montagna di carta, si possono annullare le distanze geografiche e ridurre i tempi di gestione di una pratica, ma farsi assistere da un professionista rimane sempre una buona abitudine.
Per qualunque dubbio o consiglio non esitate a contattarci.
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