«I bambini di sei anni ridono in media 300 volte al giorno, gli adulti
solo tra le 15 e le 100 volte. E i bambini, per la loro immaginazione,
inventiva e meraviglia sono tutti in qualche misura un genio, così come un
genio resta in qualche modo un bambino».
Quando
si parla di un bambino con disabilità,
si parla prima di tutto di un bambino, che come tutti gli altri avrà una irrefrenabile
voglia di vivere, di giocare e di crescere.
Farà
delle domande e vorrà ricevere delle risposte.
Avrà
bisogno di essere coccolato, protetto e difeso.
Come
tutti gli altri bambini (con o senza disabilità), rinverrà nella propria famiglia il punto di riferimento più
importante. Famiglia che, però, avrà bisogno di non sentirsi sola, di avere più
coraggio delle altre, di essere supportata.
Come?
Anche
attraverso dei sussidi che
rinforzino le disponibilità economiche di chi è chiamato a fronteggiare
situazioni talvolta davvero molto delicate.
Cosa prevede la legge?
La
legge [1] dispone che «si considerano (…) invalidi civili i minori
di 18 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere
progressivo (…) che abbiano difficoltà
persistenti a compiere e/o svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
età».
Il
punto focale della norma è costituito proprio dall’espressione «che abbiano
difficoltà persistenti a compiere e/o svolgere i compiti e le funzioni proprie
della loro età».
Detta
espressione, infatti, indica un parametro valutativo diverso da quello previsto
per i disabili con età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età. Mentre per questi
ultimi, ai fini del calcolo dell’invalidità civile, si dovrà far riferimento
alla c.d. capacità lavorativa, per i minori che - in quanto tali - non hanno
detta capacità si dovrà ragionare diversamente.
Ed
infatti, l’invalidità civile dei minori è
ritenuta sussistente tutte le volte che gli stessi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro
età. Compiti e funzioni che, dunque, senza quella disabilità non avrebbero
difficoltà a compiere.
Quali benefici spettano ai
minori disabili?
Quando
l’invalido civile è un minore degli anni 18, l’Inps è chiamata ad erogare specifiche indennità.
La
legge, in particolare, prevede:
·
L’indennità di frequenza [2]
·
L’indennità di accompagnamento [3]
Tali
due indennità sono incompatibili tra loro e la concessione dell’una esclude
il diritto a riscuotere l’altra.
Per
tale motivo è molto importante comprendere in cosa consistono e quali siano le
differenze che le contraddistinguono.
L’indennità di frequenza
L’indennità
di frequenza ha un importo che, per l’anno 2017, è pari ad € 279,47 mensili con un limite
di reddito annuale pari ad € 4.800,38.
Detta
indennità spetta ai minori di anni 18
che presentino difficoltà a svolgere i
compiti e le funzioni tipiche della loro età, nonché ai minori con problemi di udito e viene erogata con
la precipua finalità di favorirne l’inserimento scolastico.
Occorre,
quindi, che l’interessato abbia meno di 18 anni, che abbia determinate
patologie e che frequenti, alternativamente, dei corsi di studio in scuole
pubbliche o private, corsi di formazione professionale, oppure che effettui – periodicamente – trattamenti terapeutici o di
recupero in centri specializzati.
L’indennità
non spetta, invece, per i periodi in cui il minore sia ricoverato con carattere
continuativo o permanente.
L’indennità
di frequenza – essendo connessa alla frequenza ai predetti corsi di
studio/formazione professionale/recupero, viene erogata per 9 mensilità
(da ottobre a giugno).
Essa,
tuttavia, può essere concessa anche per le mensilità estive (luglio, agosto e
settembre). A tal fine è necessario, però, presentare apposita richiesta all’Inps
corredata da apposita documentazione che attesti la frequenza, anche durante i
mesi estivi, ai corsi di studio o presso i centri di recupero.
L’importo
massimo annuale spettante a ciascun soggetto a titolo di indennità di frequenza
è pari ad € 3.535,64.
Per
ottenere l’indennità di frequenza è necessario inviare (telematicamente) all’Inps
apposita domanda, alla quale occorre allegare il certificato medico dal quale
risultano le patologie del minore e la documentazione attestante i cicli
terapeutici eseguiti e la frequenza ai corsi di studio o di formazione
professionale.
L’indennità di
accompagnamento
L’indennità
di accompagnamento ha un importo che, per l’anno 2017, è pari a circa 515 € mensili.
Essa
viene erogata per 12 mensilità ed è indipendente dal reddito.
Detta
indennità viene concessa a seguito del riconoscimento di un’invalidità totale,
che si ha quando il minore non sia in
grado di deambulare o di svolgere autonomamente
gli atti quotidiano della vita tipici dell’età
L’indennità
in parola è indipendente dall’età, pertanto l’erogazione della stessa può
proseguire anche dopo il compimento del 18esimo anno, a condizione che ne
sussistano ancora le condizioni sanitarie.
L’indennità
è sospesa se il minore viene ricoverato in un istituto con pagamento dlla retta
a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico.
Qual è la differenza tra
indennità di frequenza e indennità di accompagnamento?
Talvolta
può essere difficile comprendere se ad un minore spetti l’indennità di
frequenza o l’indennità di accompagnamento. Quest’ultima, come abbiamo avuto
modo di vedere è molto più vantaggiosa dell’indennità di frequenza ed offre un
aiuto sicuramente maggiore alle famiglie che si trovino ad averne bisogno.
Per
tali motivi è molto intricato il dibattito che si è ingenerato, così come il
contenzioso che talvolta ne scaturisce.
La
difficoltà di distinguere tali due figure è dovuta al fatto che, trattandosi di
minori si ha a che fare con creature intrinsecamente non autosufficienti,
tuttavia una buona strada per addivenire ad un più sicuro discernimento è
quella del “paragone”.
Spieghiamo
perché.
Abbiamo
detto che l’indennità di frequenza è concessa a chi abbia “difficoltà” a
compiere atti che altri soggetti della stessa età e che non presentino dei “disturbi”
non hanno alcun problema a compiere. Quindi prendendo in considerazione un
determinato atto, una determinata funzione o un certo compito ben potrebbe
eseguirsi un paragone tra un bambino “sano” ed un altro “con difficoltà”.
Nel
caso in cui il paragone sia possibile – poiché si è di fronte a "mere" difficoltà
di un bambino – allora spetterà l’indennità
di frequenza.
Se
invece, non è possibile eseguire alcun tipo di paragone dovrà essere concessa sicuramente
l’indennità di accompagnamento.
Ed
invero se un bambino ha bisogno di una costante assistenza anche per il
compimento degli atti quotidiani della vita (che un soggetto della medesima età
compie, invece, in totale autonomia) non può considerarsi sufficiente la sola
indennità di frequenza, che dovrà essere sostituita da quella di accompagnamento.
[1] Art. 2 della l. n. 118 del 30.03.1971.
[2]
L. n. 289 dell’11.10.1990.
[3]
L. n. 18 dell’11.02.1980.
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