sabato 4 febbraio 2017

Minori ed invalidità civile: quali benefici spettano ai bambini disabili?

«I bambini di sei anni ridono in media 300 volte al giorno, gli adulti solo tra le 15 e le 100 volte. E i bambini, per la loro immaginazione, inventiva e meraviglia sono tutti in qualche misura un genio, così come un genio resta in qualche modo un bambino».

Quando si parla di un bambino con disabilità, si parla prima di tutto di un bambino, che come tutti gli altri avrà una irrefrenabile voglia di vivere, di giocare e di crescere.
Farà delle domande e vorrà ricevere delle risposte.
Avrà bisogno di essere coccolato, protetto e difeso.
Come tutti gli altri bambini (con o senza disabilità), rinverrà nella propria famiglia il punto di riferimento più importante. Famiglia che, però, avrà bisogno di non sentirsi sola, di avere più coraggio delle altre, di essere supportata.
Come?
Anche attraverso dei sussidi che rinforzino le disponibilità economiche di chi è chiamato a fronteggiare situazioni talvolta davvero molto delicate.

Cosa prevede la legge?

La legge [1] dispone che «si considerano (…) invalidi civili i minori di 18 anni affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (…) che abbiano difficoltà persistenti a compiere e/o svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età».

Il punto focale della norma è costituito proprio dall’espressione «che abbiano difficoltà persistenti a compiere e/o svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età».

Detta espressione, infatti, indica un parametro valutativo diverso da quello previsto per i disabili con età compresa tra i 18 ed i 65 anni di età. Mentre per questi ultimi, ai fini del calcolo dell’invalidità civile, si dovrà far riferimento alla c.d. capacità lavorativa, per i minori che - in quanto tali - non hanno detta capacità si dovrà ragionare diversamente.
Ed infatti, l’invalidità civile dei minori è ritenuta sussistente tutte le volte che gli stessi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età. Compiti e funzioni che, dunque, senza quella disabilità non avrebbero difficoltà a compiere.

Quali benefici spettano ai minori disabili?

Quando l’invalido civile è un minore degli anni 18, l’Inps è chiamata ad erogare specifiche indennità.
La legge, in particolare, prevede:

·         L’indennità di frequenza [2]
·         L’indennità di accompagnamento [3]

Tali due indennità sono incompatibili tra loro e la concessione dell’una esclude il  diritto a riscuotere l’altra.
Per tale motivo è molto importante comprendere in cosa consistono e quali siano le differenze che le contraddistinguono.

L’indennità di frequenza

L’indennità di frequenza ha un importo che, per l’anno 2017, è pari ad € 279,47 mensili con un limite di reddito annuale pari ad €  4.800,38.
Detta indennità spetta ai minori di anni 18 che presentino difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della loro età, nonché ai minori con problemi di udito e viene erogata con la precipua finalità di favorirne l’inserimento scolastico.
Occorre, quindi, che l’interessato abbia meno di 18 anni, che abbia determinate patologie e che frequenti, alternativamente, dei corsi di studio in scuole pubbliche o private, corsi di formazione professionale, oppure che effettui –  periodicamente – trattamenti terapeutici o di recupero in centri specializzati.
L’indennità non spetta, invece, per i periodi in cui il minore sia ricoverato con carattere continuativo o permanente.
L’indennità di frequenza – essendo connessa alla frequenza ai predetti corsi di studio/formazione professionale/recupero, viene erogata per 9 mensilità (da ottobre a giugno).
Essa, tuttavia, può essere concessa anche per le mensilità estive (luglio, agosto e settembre). A tal fine è necessario, però, presentare apposita richiesta all’Inps corredata da apposita documentazione che attesti la frequenza, anche durante i mesi estivi, ai corsi di studio o presso i centri di recupero.
L’importo massimo annuale spettante a ciascun soggetto a titolo di indennità di frequenza è pari ad € 3.535,64.
Per ottenere l’indennità di frequenza è necessario inviare (telematicamente) all’Inps apposita domanda, alla quale occorre allegare il certificato medico dal quale risultano le patologie del minore e la documentazione attestante i cicli terapeutici eseguiti e la frequenza ai corsi di studio o di formazione professionale.

L’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento ha un importo che, per l’anno 2017, è pari a circa 515 €  mensili.
Essa viene erogata per 12 mensilità ed è indipendente dal reddito.
Detta indennità viene concessa a seguito del riconoscimento di un’invalidità totale, che si ha quando il minore non sia in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiano della vita tipici dell’età
L’indennità in parola è indipendente dall’età, pertanto l’erogazione della stessa può proseguire anche dopo il compimento del 18esimo anno, a condizione che ne sussistano ancora le condizioni sanitarie.
L’indennità è sospesa se il minore viene ricoverato in un istituto con pagamento dlla retta a carico dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Qual è la differenza tra indennità di frequenza e indennità di accompagnamento?

Talvolta può essere difficile comprendere se ad un minore spetti l’indennità di frequenza o l’indennità di accompagnamento. Quest’ultima, come abbiamo avuto modo di vedere è molto più vantaggiosa dell’indennità di frequenza ed offre un aiuto sicuramente maggiore alle famiglie che si trovino ad averne bisogno.
Per tali motivi è molto intricato il dibattito che si è ingenerato, così come il contenzioso che talvolta ne scaturisce.
La difficoltà di distinguere tali due figure è dovuta al fatto che, trattandosi di minori si ha a che fare con creature intrinsecamente non autosufficienti, tuttavia una buona strada per addivenire ad un più sicuro discernimento è quella del “paragone”.
Spieghiamo perché.
Abbiamo detto che l’indennità di frequenza è concessa a chi abbia “difficoltà” a compiere atti che altri soggetti della stessa età e che non presentino dei “disturbi” non hanno alcun problema a compiere. Quindi prendendo in considerazione un determinato atto, una determinata funzione o un certo compito ben potrebbe eseguirsi un paragone tra un bambino “sano” ed un altro “con difficoltà”.
Nel caso in cui il paragone sia possibile – poiché si è di fronte a "mere" difficoltà di un bambino – allora spetterà l’indennità di frequenza.
Se invece, non è possibile eseguire alcun tipo di paragone dovrà essere concessa sicuramente l’indennità di accompagnamento.
Ed invero se un bambino ha bisogno di una costante assistenza anche per il compimento degli atti quotidiani della vita (che un soggetto della medesima età compie, invece, in totale autonomia) non può considerarsi sufficiente la sola indennità di frequenza, che dovrà essere sostituita da quella di accompagnamento.










[1] Art. 2 della l. n. 118 del 30.03.1971.
[2] L. n. 289 dell’11.10.1990.
[3] L. n. 18 dell’11.02.1980.


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