I malati di Alzheimer ed i loro parenti non devono
versare alcuna retta alle RSA o alle case di cura convenzionate:
spetta al Servizio Sanitario Nazionale
farsi carico di tutti i costi.
Sono
circa 600.000 in Italia i malati di Alzheimer e sono in costante aumento le
difficoltà economiche delle famiglie
che, il più delle volte, non possono prendersi cura direttamente dei loro cari.
Le particolari cure e le
continue attenzioni di cui necessitano questi pazienti impongono, infatti, il
loro affidamento presso strutture, i cui costi sono considerevoli e tali
da ripercuotersi gravemente sul budget
familiare, con buona pace del diritto
alla salute.
Quest’ultimo, come noto, è
garantito dalla Costituzione, come diritto inviolabile della dignità umana. In
tale prospettiva, la legge di riforma sanitaria [1] ha stabilito l’erogazione gratuita delle prestazioni
di carattere sanitario in favore di
tutti i cittadini, ponendo a carico del Sevizio Sanitario Nazionale i relativi
costi.
Quanto sin qui esposto è
stato spesso disatteso da parte di molte case di cura pubbliche, che hanno più
volte tentato – rivolgendosi anche ai Giudici – di porre a carico dei malati stessi
o dei loro parenti le spese di ricovero presso le proprie strutture.
Forse
non tutti sanno che l’anziano affetto da morbo di Alzheimer, ricoverato in una
struttura pubblica, riceve cure aventi natura prevalentemente sanitaria, che,
in quanto tali, non devono essere sostenute né dal paziente stesso né dai suoi
congiunti.
E
allora, chi deve farsi carico dei costi?
Sul punto si è espressa
limpidamente la Corte di Cassazione [2], la quale ha affermato che le rette di ricovero presso enti pubblici
o case di cura convenzionate non devono essere sostenute dal paziente o dai
suoi parenti, trattandosi di spese che devono essere poste a carico esclusivo
del Servizio Sanitario Nazionale.
Quanto
statuito dalla Corte di Cassazione è stato recentemente ribadito anche dal
Tribunale di Verona [3].
Questo
il caso di specie.
Il
figlio di una paziente malata di Alzheimer, a causa di problemi economici, non
riusciva più a far fronte alle spese che avrebbero consentito alla madre di
ricevere la necessaria assistenza presso la struttura ove la stessa era
ricoverata.
Ebbene,
la casa di cura, non ricevendo più i pagamenti relativi alla retta di degenza della paziente si è rivolta al Giudice,
affinché quest’ultimo obbligasse il figlio della signora a provvedervi.
Di contro, schierandosi
totalmente dalla parte delle famiglie con problemi simili al figlio
dell’anziana donna, il Giudice ha chiarito nuovamente che per i malati di
Alzheimer ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche, le spese di ricovero
e delle cure sanitarie sono gratuite.
Tali
costi, infatti, devono considerarsi totalmente a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, con la conseguenza che, nei casi come quello di specie, nulla è dovuto dal paziente o dai
parenti di quest’ultimo.
Ma
non è tutto.
Con la decisione in
commento, il Tribunale di Verona non solo ha dato torto alla struttura
sanitaria, ma ha altresì condannato la medesima a restituire al figlio dell’anziana donna le somme che questi aveva
già pagato in passato.
Sarebbe
superfluo, a questo punto, sottolineare gli effetti a catena che la sentenza
del Tribunale di Verona potrebbe innescare.
Ciò soprattutto qualora si
consideri che i principi in commento, espressi con riferimento ai malati di
Alzheimer, sono applicabili anche agli anziani ultra-sessantacinquenni non
autosufficienti ed ai soggetti che, con gravi invalidità, siano ricoverati
presso le RSA.
A tal riguardo, si
sottolinea che nessuna preoccupazione deve destare l’eventuale impegno -
contenente la promessa di pagamento delle rette e delle cure - sottoscritto dai
familiari al momento del ricovero del proprio caro. A tale impegno, infatti,
non potrà essere attribuita alcuna efficacia.
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