mercoledì 24 maggio 2017

Il lavoratore può pretendere dall’azienda l’erogazione dei buoni pasto?

Lavoro come videoterminalista. Il nostro orario va dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Essendo poco numerosi, non abbiamo un servizio di mensa aziendale, ma non riusciamo ad andare a casa per pranzo perché il tempo non è sufficiente e così siamo costretti a comprare da mangiare ogni giorno. Possiamo esigere che il datore di lavoro ci eroghi i buoni pasto?

Come noto, i buoni pasto - comunemente detti ticket restaurant - sono dei mezzi di pagamento erogati dal datore di lavoro ed utilizzabili dai dipendenti per acquistare pasti o prodotti alimentari.
Detti buoni possono essere emessi in forma cartacea (voucher) o elettronica.
Sia nell’una che nell’altra forma, ogni buono (o ticket) ha un valore assegnato (solitamente tra i 2 ed 10 Euro) ed è riconosciuto da enti ed imprese convenzionate (come ristoranti, bar, mense e supermercati).
Si tratta, di una prestazione sostitutiva del servizio di mensa, ossia della somministrazione diretta di vitto da parte del datore di lavoro, laddove per l’azienda non sia possibile (o non sia conveniente) effettuare la somministrazione direttamente con mensa aziendale interna.

Per quanto riguarda l’erogazione dei buoni pasto, le disposizioni vigenti sono differenti e numerose.
Allo stato, inoltre, mancano dei riferimenti normativi generalmente riconosciuti e validi per tutti e la regolamentazione dettagliata si trova all’interno dei contratti collettivi e degli accordi territoriali ed aziendali.
Il buono pasto, quindi, spetta solo se previsto in un apposito accordo, collettivo o individuale: in mancanza di un accordo che li preveda, purtroppo, questi benefici non possono essere pretesi dal lavoratore.
Il buono pasto, difatti, non rappresenta una parte della retribuzione, ma un beneficio assimilato alle prestazioni di assistenza, cioè alle cosiddette prestazioni di welfare (prova ne è il fatto che, sino ad un determinato limite, è esente dalle imposte).
In linea generale, quindi, la legge non impone in capo al datore di lavoro alcun obbligo di rilascio dei buoni pasto. La concessione è generalmente specificata nel contratto di assunzione, oppure è il risultato di successive contrattazioni.
Bisognerebbe, dunque, verificare cosa prevede al riguardo lo specifico contratto aziendale (in particolare, il contratto di assunzione). Se nulla è previsto, purtroppo, sarà nella discrezionalità del datore di lavoro erogare detti buoni.
Di norma, infatti, per il datore di lavoro la necessità di erogare a favore del personale dipendente il servizio di mensa aziendale o i c.d. buoni pasto deriva da un’obbligazione assunta contrattualmente.
Ciò non toglie che egli stesso possa autonomamente decidere di proporre e istituire tali servizi, nel momento in cui vi sia la necessità, per motivi organizzativi o produttivi, che il personale non debba  o non possa fisicamente spostarsi durante la pausa - pranzo.
Come detto, però, si tratta di una scelta discrezionale del datore di lavoro, che non può essere pretesa se non sulla base di una nuova “rinegoziazione” del relativo contratto di lavoro.

Ciò che – sulla base della specifica attività lavorativa posta in essere dal lettore –gli spetta invece di diritto (ed a prescindere da quanto espressamente stabilito dal contratto di assunzione) è la c.d. indennità di videoterminalista.
Secondo la legge è videoterminalista colui che utilizza apparecchiature video in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali (nel caso del lettore, si tratta di 40 ore a settimana).
In tali casi, il lavoratore ha diritto ad una pausa pari a 15 minuti ogni due ore. L’aspetto interessante è che tale pausa (la cui fruizione, tuttavia, non comporta necessariamente il riposo del dipendente, ma è sufficiente che questi non lavori davanti a uno schermo) deve essere retribuita.
Questa pausa, inoltre, non può essere spostata all’inizio o alla fine dell’orario lavorativo, ma deve essere fruita perentoriamente ogni 2 ore di lavoro continuativo davanti allo schermo.
Nel caso in cui la fruizione (e la correlativa retribuzione) delle suddette pause non sia stata contrattualmente prevista, si potrà pretendere dal datore di lavoro la c.d. indennità di videoterminalista.

Per quanto concerne, invece, i buoni pasto  –  come detto – l’erogazione degli stessi deve necessariamente essere contrattualmente prevista ed in mancanza di un accordo che li preveda, purtroppo, questi benefici non possono essere pretesi dal lavoratore.


Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata


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