Lavoro
come videoterminalista. Il nostro orario va
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Essendo poco numerosi, non
abbiamo un servizio di mensa aziendale, ma non riusciamo ad andare a casa per
pranzo perché il tempo non è sufficiente e così siamo costretti a comprare da
mangiare ogni giorno. Possiamo esigere che il datore di lavoro ci eroghi i
buoni pasto?
Come
noto, i buoni pasto - comunemente detti ticket restaurant - sono dei mezzi di pagamento erogati dal datore
di lavoro ed utilizzabili dai dipendenti per acquistare pasti o prodotti
alimentari.
Detti
buoni possono essere emessi in forma cartacea (voucher) o elettronica.
Sia
nell’una che nell’altra forma, ogni buono (o ticket) ha un valore assegnato
(solitamente tra i 2 ed 10 Euro) ed è riconosciuto da enti ed imprese
convenzionate (come ristoranti, bar, mense e supermercati).
Si
tratta, di una prestazione sostitutiva
del servizio di mensa, ossia della somministrazione diretta di vitto da
parte del datore di lavoro, laddove per l’azienda non sia possibile (o non sia
conveniente) effettuare la somministrazione direttamente con mensa aziendale interna.
Per
quanto riguarda l’erogazione dei buoni
pasto, le disposizioni vigenti sono differenti e numerose.
Allo
stato, inoltre, mancano dei riferimenti normativi generalmente riconosciuti e validi
per tutti e la regolamentazione
dettagliata si trova all’interno dei contratti collettivi e degli accordi territoriali ed
aziendali.
Il
buono pasto, quindi, spetta solo se previsto in un apposito accordo,
collettivo o individuale: in mancanza di
un accordo che li preveda, purtroppo, questi benefici non possono essere
pretesi dal lavoratore.
Il
buono pasto, difatti, non rappresenta una parte della retribuzione, ma un beneficio assimilato alle prestazioni
di assistenza, cioè
alle cosiddette prestazioni di welfare (prova ne è il fatto che,
sino ad un determinato limite, è esente dalle imposte).
In linea generale, quindi,
la legge non impone in capo al datore di lavoro alcun obbligo di rilascio dei
buoni pasto. La concessione è generalmente specificata nel contratto di assunzione, oppure è
il risultato di successive contrattazioni.
Bisognerebbe,
dunque, verificare cosa prevede al riguardo lo specifico contratto aziendale (in
particolare, il contratto di assunzione). Se nulla è previsto, purtroppo, sarà
nella discrezionalità del datore di lavoro erogare detti buoni.
Di
norma, infatti, per il datore di lavoro la necessità di erogare a favore del
personale dipendente il servizio di mensa aziendale o i c.d. buoni pasto deriva
da un’obbligazione assunta
contrattualmente.
Ciò
non toglie che egli stesso possa autonomamente decidere di proporre e istituire
tali servizi, nel momento in cui vi sia la necessità, per motivi organizzativi
o produttivi, che il personale non debba o non possa fisicamente spostarsi durante la
pausa - pranzo.
Come detto, però, si
tratta di una scelta discrezionale del datore di lavoro, che non può essere
pretesa se non sulla base di una nuova “rinegoziazione” del relativo contratto
di lavoro.
Ciò
che – sulla base della specifica attività lavorativa posta in essere dal
lettore –gli spetta invece di diritto (ed a prescindere da quanto espressamente
stabilito dal contratto di assunzione) è la c.d. indennità di videoterminalista.
Secondo
la legge è videoterminalista colui che utilizza apparecchiature video in
modo sistematico o abituale, per almeno venti
ore settimanali (nel caso del lettore, si tratta di 40 ore a settimana).
In
tali casi, il lavoratore ha diritto ad una pausa pari a 15 minuti ogni due
ore. L’aspetto interessante è che tale pausa (la cui fruizione, tuttavia, non comporta necessariamente
il riposo del dipendente, ma è sufficiente che questi non lavori davanti a
uno schermo) deve essere
retribuita.
Questa
pausa, inoltre, non può essere spostata all’inizio o alla fine dell’orario
lavorativo, ma deve essere fruita perentoriamente
ogni 2 ore di lavoro
continuativo davanti allo schermo.
Nel
caso in cui la fruizione (e la correlativa retribuzione) delle suddette pause
non sia stata contrattualmente prevista, si potrà pretendere dal datore di
lavoro la c.d. indennità di videoterminalista.
Per
quanto concerne, invece, i buoni pasto
– come detto – l’erogazione degli
stessi deve necessariamente essere contrattualmente
prevista ed in mancanza di un
accordo che li preveda, purtroppo, questi benefici non possono essere pretesi
dal lavoratore.
Samperisi&Zarrelli
Studio Legale
Produzione
riservata
Nessun commento:
Posta un commento