domenica 30 aprile 2017

Risarcimento record: oltre 100 mila euro per una ex Co.co.co

Il Tribunale di Grosseto riconosce ad una segretaria precaria oltre 100 mila euro di risarcimento

La stipulazione di molteplici contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) può dar luogo all’instaurazione di un vero  e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Molte volte, infatti, nel concreto svolgersi dei rapporti di lavoro, dietro la fittizia apparenza di una collaborazione autonoma, si cela la natura subordinata del rapporto di lavoro.
In tali casi, dunque, lo strumento dei co.co.co altro non rappresenta se non un escamotage per eludere la normativa sul lavoro subordinato e per violare i diritti dei lavoratori dipendenti.
Tuttavia, qualora si accerti che – nella realtà dei fatti – il rapporto di impiego si sia svolto con le modalità tipiche della subordinazione, al lavoratore spetteranno - sin dall’inizio del rapporto di lavoro - tutte le tutele del lavoro dipendente.
In questi casi, quindi, saranno dovute al lavoratore le differenze retributive (tra il compenso previsto dal contratto di “co.co.co” e lo stipendio
che gli sarebbe spettato come dipendente) e la regolarizzazione previdenziale come lavoratore subordinato  (di cui all’art. 2126 cod. civ.).
Detto principio è stato più volte affermato dai giudici: l’utilizzazione “fraudolenta” da parte dei datori di lavoro della c.d. collaborazione coordinata e continuativa è sempre da condannare.
Al riguardo, tuttavia, il Tribunale di Grosseto ha emesso una condanna che si potrebbe definire esemplare.
A “far rumore” è stata una  sentenza [1] di alcuni giorni fa con la quale  il Tribunale di Grosseto ha riconosciuto un risarcimento record di oltre 100 mila euro nei confronti di una lavoratrice che ha svolto per moltissimi anni l’attività di segretaria presso un Ordine dei medici della provincia di Grosseto.  
La lavoratrice era stata assunta nel 1981 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Nonostante, nel tempo, fosse diventata una risorsa strutturata e si fosse instaurato – di fatto – un rapporto di lavoro subordinato, il contratto di lavoro iniziale era rimasto immutato, proseguendo per ben 34 anni.
Le illegittime proroghe, infatti, si sono susseguite fino a quando – nel 2015 – l’impiegata è stata licenziata senza preavviso, senza il riconoscimento dell’indennità di fine rapporto e senza aver diritto a un trattamento pensionistico adeguato.
Più che evidente, dunque, l’ingiustizia subita dalla lavoratrice.
Ed infatti, il giudice del lavoro, accertato che sotto le mentite spoglie di una collaborazione coordinata e continuativa altro non si celava se non un rapporto di lavoro subordinato, ha stabilito a favore della “ex Co.co.co.” un risarcimento esemplare.
L’Ordine dei medici presso il quale la lavoratrice ha prestato per moltissimi anni la propria attività di segretaria è stato condannato al pagamento di 99 mila euro a titolo di indennità di anzianità e di trattamento di fine rapporto, di oltre 2 mila euro a titolo di indennità per ferie non godute e di 10 mila euro a titolo di indennità di mancato preavviso. Il giudice, inoltre, ha condannato l’Ordine dei Medici alla costituzione in favore della dipendente di una rendita vitalizia corrispondente al trattamento pensionistico che le sarebbe stato erogato ove il datore di lavoro avesse versato i corrispondenti contributi previdenziali.


[1] resa nota dal portale "Il Giunco.net"
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata

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