martedì 30 gennaio 2018

Lavoro domestico: tutto quello che c'è da sapere

Breve guida sul lavoro domestico, dalle tipologie di assunzione all'orario di lavoro, dal periodo di prova ai documenti necessari per l’assunzione
A quale livello va inquadrata la collaboratrice domestica? Che orario di lavoro deve rispettare? Quanti giorni di ferie le spettano? Quanto va pagata? Con questa breve guida cercheremo di rispondere a questi e a numerosi altri quesiti, parlando di tutto quello che c’è da sapere in ordine al lavoro domestico.

Lavoro domestico: il rapporto

Il rapporto di lavoro domestico ha per oggetto una prestazione continuativa rivolta alle esigenze della vita familiare di un datore di lavoro singolo, di un gruppo familiare o di una comunità religiosa o militare. Il prestatore di lavoro è un soggetto in età da lavoro, che abbia compiuto cioè 16 anni di età e abbia assolto l’obbligo scolastico. La legge definisce gli addetti ai servizi domestici come i «lavoratori di ambosessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche».
Il lavoro domestico nella sua formulazione più diffusa è di carattere subordinato, ma nulla esclude che lo stesso si atteggi nella forma del lavoro autonomo. In questi casi i caratteri distintivi devono essere ricercati nell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.
Le mansioni del lavoratore domestico sono ampiamente indicate nel Ccnl lavoro domestico del 2007. Generalmente sono esclusi quali prestatori di lavoro domestico subordinato i soggetti legati da vincolo di parentela, affinità e di coniugio. Il contratto di lavoro, prevede quattro livelli di inquadramento in base alle mansioni svolte e ad ogni livello corrispondono due parametri retributivi: uno normale e uno superiore. Ciascun livello corrisponde ad un salario minimo, variabile a seconda che i collaboratori siano conviventi o meno con la famiglia.

Lavoro domestico: il periodo di prova

Il Ccnl del lavoro domestico prevede la possibilità di un periodo di prova normalmente retribuito. Durante il periodo di prova ambedue le parti possono recedere dal contratto, in forma scritta, senza motivazione e senza il termine di preavviso. Superato il periodo di prova, il prestatore di lavoro deve intendersi confermato e il periodo viene computato a tutti gli effetti contrattuali.


Lavoro domestico: la tredicesima

Oltre alla retribuzione mensile, ai lavoratori domestici spetta anche la tredicesima, vale a dire una mensilità aggiuntiva da corrispondere entro il mese di dicembre. Per prestazioni inferiori all’anno la tredicesima è corrisposta in proporzione ai mesi lavorati. Il calcolo della tredicesima per colf, badanti e per tutti i lavoratori domestici viene effettuato sulla base della retribuzione globale di fatto percepita durante l’anno.

Lavoro domestico: l'orario di lavoro

La durata normale dell’orario di lavoro è quella concordata tra le parti, nel rispetto dei seguenti limiti:
  • massimo 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi;
  • massimo 8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni per i lavoratori non conviventi.
Si possono anche stipulare contratti con numero inferiore di ore, ma in quel caso per i collaboratori non conviventi la paga mensile varia in base al numero di ore, mentre per i collaboratori conviventi la paga rimane fissa anche al variare delle ore contrattuali, ma i contributi vengono calcolati in base alle ore lavorative.


Lavoro domestico: i riposi settimanali

In ordine ai riposi settimanali va detto che al collaboratore convivente spettano 36 ore settimanali di riposo così distribuite: 24 ore nella giornata di domenica e le rimanenti 12 in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti. Il lavoratore domestico matura 26 giorni di ferie per ogni anno di servizio, a prescindere dall’orario di lavoro. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e devono essere usufruite, non possono essere indennizzate, tranne in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore convivente ha inoltre diritto sia al vitto che all’alloggio, mentre quello che presta servizio per 6 o più ore ha diritto solo al pasto. Qualora il datore non provveda direttamente al vitto o all’alloggio, al collaboratore dovrà essere corrisposta un’indennità sostitutiva. I collaboratori domestici non conviventi, invece, hanno diritto a 24 ore  settimanali di riposo da godere nel giorno stabilito dalle parti nella lettera di assunzione.


Lavoro domestico: la contribuzione

Il datore di lavoro è tenuto a versare all’Inps i contributi previdenziali del collaboratore domestico. Il versamento deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento.


Lavoro domestico: i documenti necessari per l’assunzione

Per la formalizzazione di un rapporto di lavoro domestico, il lavoratore al momento dell’assunzione deve consegnare:
  • documento di identità (carta di identità, passaporto, patente);
  • codice fiscale;
  • se il lavoratore è extracomunitario deve possedere il permesso di soggiorno (motivi di lavoro non stagionale, motivi familiari, motivi di studio);
  • documenti assicurativi e previdenziali;
  • tessera sanitaria e ogni altro documento comprovante l’idoneità al lavoro;
  • eventuali diplomi o attestati specifici;
  • eventuali referenze di precedenti datori di lavoro.
Va precisato che responsabile del mancato controllo dell’autenticità dei documenti del lavoratore extracomunitario è il datore di lavoro.





Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata 

Approfondimento già pubblicato sul sito "La legge per tutti business" al seguente link

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