lunedì 21 agosto 2017

Riunione condominiale: dove farla?

La riunione di condominio può essere svolta ovunque: non esistono obblighi di legge purché siano rispettati dei criteri fondamentali


Circa il luogo in cui deve riunirsi l’assemblea di condominio, la legge non detta una regola esplicita e pertanto lo stesso può essere stabilito dal regolamento di condominio e o, in alternativa, scelto dall’amministratore. 
Nel primo caso la sede della riunione non deve essere espressamente indicata nell’avviso di convocazione, mentre deve esserlo nel caso di scelta dell’amministratore. 
In questi casi dunque sorge l’interrogativo: dove fare la riunione di condominio?
Come anticipato, non esiste una norma che imponga all’amministratore la convocazione in un luogo preciso.
Tuttavia, per evitare che la scelta del luogo di riunione sia fatta discrezionalmente dall’amministratore si utilizza come criterio generale il luogo in cui si trova il bene comune
Tale criterio è finalizzato ad individuare un luogo che garantisca la partecipazione di tutti i condomini. 
La giurisprudenza ha affermato che nel caso in cui il regolamento di condominio non stabilisca il luogo in cui deve essere svolta la riunione di condominio, l’amministratore può scegliere quella che gli appare più opportuna purchè rispetti i seguenti criteri: 
1)      territorio: ossia deve trovarsi entro i confini della città in cui sorge l’edificio in condominio; 
2)      idoneità a consentire la presenza di tutti i condomini e l’ordinato svolgimento delle discussioni
3)      garanzia di riservatezza (non è possibile tenere l’assemblea in un luogo aperto al pubblico ove siano presenti soggetti estranei);
4)      salubrità dei locali e loro comodità in relazione al numero di persone.

Nella pratica, quindi, dove viene fatta la riunione di condominio?
Generalmente, se il condominio è dotato di un locale sufficientemente grande, come ad esempio l’androne, la riunione viene svolta lì essendo certamente il luogo più comodo e più agevolmente raggiungibile da tutti i condomini. 
In alternativa l’amministratore può anche convocare l’assemblea presso il proprio studio, purchè, però, siano rispettati i criteri sopra detti.


Riunione condominiale nelle case di villeggiatura.
Non è infrequente, però, che in alcuni condominii sorgano contestazioni circa il luogo di svolgimento dell’assemblea.  Spesso ciò accade nelle seconde case: infatti se il fabbricato si trova al mare ed i condomini provengono da città diverse vi sarà chi preferirà svolgere le riunioni nel comune di villeggiatura durante i periodi festivi e chi, invece, opterà per incontrarsi in una delle città di provenienza. 
Non essendoci una regola sul punto, in tali circostanze il regolamento di condominio si rivela lo strumento indispensabile per evitare il sorgere di controversie. 


E se si tratta della prima riunione condominiale? 
Se l’amministratore deve convocare per la prima volta l’assemblea, è opportuno che la stessa si svolga nel Comune dove si trova il fabbricato. Successivamente potrà anche tenersi al di fuori del territorio comunale.
Qualora tra i condomini sorgano conflitti sul punto, è buona prassi dell’amministratore porre la questione all’ordine del giorno della prima assemblea utile, così che la maggioranza possa assumere ogni opportuna decisione sui luoghi di riunione.


A cura di David Valente
Samperisi&Zarrelli Studio Legale

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