Circa il luogo in cui deve riunirsi l’assemblea di condominio, la legge non detta
una regola esplicita e pertanto lo stesso può essere stabilito dal regolamento di condominio e o, in alternativa, scelto dall’amministratore.
Nel primo caso la sede della riunione non
deve essere espressamente indicata nell’avviso
di convocazione, mentre deve esserlo nel caso di scelta dell’amministratore.
In questi casi dunque sorge l’interrogativo: dove fare la riunione di condominio?
Come anticipato, non esiste una norma che
imponga all’amministratore la
convocazione in un luogo preciso.
Tuttavia, per evitare che la scelta del luogo
di riunione sia fatta discrezionalmente dall’amministratore si utilizza come
criterio generale il luogo in cui si trova il bene comune.
Tale criterio è
finalizzato ad individuare un luogo che garantisca la partecipazione di tutti i condomini.
La
giurisprudenza ha affermato che nel caso in cui il regolamento di condominio non
stabilisca il luogo in cui deve essere svolta la riunione di condominio, l’amministratore
può scegliere quella che gli appare più opportuna purchè rispetti i seguenti
criteri:
1)
territorio: ossia
deve trovarsi entro i confini della città in cui sorge l’edificio in
condominio;
2) idoneità a
consentire la presenza di tutti i condomini e l’ordinato svolgimento delle
discussioni;
3) garanzia
di riservatezza (non è possibile
tenere l’assemblea in un luogo aperto al pubblico ove siano presenti soggetti
estranei);
4) salubrità dei
locali e loro comodità in relazione
al numero di persone.
Nella
pratica, quindi, dove viene fatta la riunione di condominio?
Generalmente, se
il condominio è dotato di un locale sufficientemente grande, come ad esempio l’androne, la riunione viene svolta lì
essendo certamente il luogo più comodo e più agevolmente raggiungibile da tutti
i condomini.
In alternativa
l’amministratore può anche convocare l’assemblea presso il proprio studio,
purchè, però, siano rispettati i criteri sopra detti.
Riunione condominiale nelle case di villeggiatura.
Non è infrequente,
però, che in alcuni condominii sorgano contestazioni circa il luogo di
svolgimento dell’assemblea. Spesso ciò
accade nelle seconde case: infatti
se il fabbricato si trova al mare ed i condomini provengono da città diverse vi
sarà chi preferirà svolgere le riunioni nel comune di villeggiatura durante i periodi festivi e chi, invece, opterà
per incontrarsi in una delle città di provenienza.
Non essendoci una
regola sul punto, in tali circostanze il regolamento di condominio si rivela lo
strumento indispensabile per evitare il sorgere di controversie.
E se si tratta della prima riunione condominiale?
Se
l’amministratore deve convocare per la prima volta l’assemblea, è opportuno che
la stessa si svolga nel Comune dove si trova il fabbricato. Successivamente
potrà anche tenersi al di fuori del territorio comunale.
Qualora tra i
condomini sorgano conflitti sul punto, è buona prassi dell’amministratore porre
la questione all’ordine del giorno
della prima assemblea utile, così che la maggioranza possa assumere ogni
opportuna decisione sui luoghi di riunione.
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
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