Si ha usura sopravvenuta quando il tasso d'interesse originariamente lecito diventa successivamente usurario
Poniamo
il caso di una società che chiama in
giudizio la banca con cui ha
contratto un mutuo fondiario di
durata trentennale in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge del
1996 [1] in tema di usura. Il mutuo, mentre prima della
legge antiusura presentava dei tassi di
interesse legittimi, successivamente alla legge antiusura è diventato
usurario e per tale ragione la società chiede la restituzione degli interessi
illegittimamente corrisposti alla banca. Detto più tecnicamente la società
lamenta l’illiceità per usurarietà sopravvenuta
del tasso d'interesse corrispettivo relativo al mutuo.
Prima
di entrare nel dibattito giurisprudenziale in ordine all’ammissibilità o meno
dell’usura sopravvenuta, iniziamo col dire a cosa ci si riferisce. Infatti, si
parla di usura sopravvenuta
quando in un momento successivo alla stipula del contratto, per effetto di una
variazione in diminuzione dei tassi di interesse, il
tasso originariamente pattuito diventa superiore al tasso soglia. Ne deriva che in
queste ipotesi, un tasso di interesse che era lecito nel momento in cui il
finanziamento è stato concesso diventa illegale successivamente.
Il
problema nasce dal fatto che la normativa del 1996, infatti, non
indica espressamente il momento in relazione al quale debba essere effettuato
il raffronto tra condizioni contrattuali e tasso soglia usura, lasciando quindi
aperte diverse letture interpretative
Come
anticipato, infatti, sul punto si sono scontrati due orientamenti contrapposti.
Secondo un primo orientamento la verifica del superamento del tasso soglia deve
essere compiuta al momento del pagamento degli interessi ovvero
al momento della loro maturazione e non già al momento in cui
sono stati pattuiti (ossia al momento di conclusione del contratto).
Secondo questa tesi, nel caso in cui gli
interessi diventino ultralegali nel corso del rapporto si avrebbe la
conseguenza che il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso soglia
rilevato tempo per tempo, in virtù del meccanismo di integrazione legale del
contratto [2]. In sostanza gli interessi convenzionali usurari dovrebbero
essere sostituiti ex lege con quelli legali.
In base ad una diversa ricostruzione, ma
sempre a sostegno dell’ammissibilità dell’usura sopravvenuta, è stato rilevato
che in caso di usura sopravvenuta, la sanzione sarebbe quella della nullità
degli interessi ultralegali, con la conseguenza dell’azzeramento di tutti gli
interessi dovuti nel periodo in cui si è verificata l’usura.
Di
contro, secondo l'opposto orientamento, il momento rilevante per la determinazione
dell'usurarietà del tasso di interesse rispetto al
tasso soglia è quello della conclusione
del contratto. La legittimità iniziale del tasso
pattuito spiegherebbe la sua efficacia per tutta la durata del contratto,
nonostante l'eventuale intervento di una norma imperativa che per una parte o
per tutta la durata del contratto successiva alla sua instaurazione ne ravvisi
il carattere usurario a partire da quel momento in poi.
La
soluzione del contrasto giurisprudenziale è stata rimessa alle Sezioni unite
della Corte di Cassazione [3]. Tanto
detto non resta che attendere la loro decisione che,
a detta di molti, aprirà nuovi e ampi scenari per il contenzioso bancario.
[1] L.
n. 108/1996
[2] previsto dall’art. 1339 Cod. Civ.
[3] con ordinanza interlocutoria
n. 2484 del 31.01.2017.
Samperisi&Zarrelli Studio Legale
Produzione riservata
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